CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 novembre 1966
Cassazione n. 21633/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5/11/1966 avverso la sentenza dell'8 luglio 2021 emessa dalla Corte di appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale di Cagliari con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, nell'ambito di un unico motivo di ricorso, vizi cumulativi di mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputata ed alla esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, nonché il vizio di violazione di legge in relazione all'omessa dichiarazione della prescrizione del reato maturata prima dell'emissione della sentenza impugnata ed erroneamente calcolata dalla Corte territoriale con riferimento alla data del 13 luglio 2021 anziché del 24 maggio 2021. In particolare, quanto alla invocata causa di non punibilità, deduce l'erronea valutazione sia della gravità del fatto che della non abitualità del comportamento, ravvisata dalla Corte territoriale sulla base di un precedente per estorsione ed in assenza di una dichiarazione di delinquenza abituale, professionale e per tendenza dell'imputata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato con riferimento alla eccepita prescrizione del reato cosicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. 1.1 Innanzitutto, rileva il Collegio che la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi logici o giuridici, fondate su una complessiva e coerente lettura delle risultanze dibattimentali, ha affermato la responsabilità della Bico in ordine al reato di cui all'art. 337 cod. pen. avendo questa usato violenza nei confronti dei militari operanti che si erano recati presso la sua abitazione al fine di eseguire un controllo a carico di [OSCURATO:PERSONA], convivente della donna, all'epoca sottoposto alla misura arresti domiciliari. Così facendo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto, cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (in tal senso, da ultimo, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207). Ritiene, inoltre, il Collegio che nella nozione di violenza rilevante ai fini della configurabilità del reato debba ricomprendersi, secondo l'esegesi consolidata della giurisprudenza di legittimità, ogni energia fisica adoperata dall'agente verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, potendo consistere sia in una "vis corporis corpori data", ossia in una condotta posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente, sia in una energia esercitata con qualsiasi strumento adatto allo scopo di impedire, turbare, ostacolare l'atto di ufficio o di servizio (scopo (si veda, ad esempio, in tema di rapina, Sez. 2, n. 14901 del 19/03/2015, D'Agostino, Rv. 263307; Sez. 6, n. 7858 del 11/03/1981, Treccani, Rv. 150090). 1.2 Va, tuttavia, rilevato che, in assenza di periodi di sospensione della prescrizione e tenuto conto della data di commissione del reato (22 settembre 2013), alla data del 22 marzo 2021 era già decorso il termine massimo ai fini della prescrizione del reato per cui si procede. La sopravvenuta estinzione per prescrizione del reato ha valenza assorbente rispetto all'ulteriore questione relativa al vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. trattandosi di un esito più favorevole per l'imputata, atteso che mentre la prescrizione estingue il reato, la causa di non punibilità lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica (Sez. 1 , n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214; Sez. 6, n. 11040 del 27/01/2016, Calabrese, Rv. 266505). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così dec