Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022

Cassazione n. 10577/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio applicatogli, con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è non consentito in questa sede e affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato, interamente protese a richiedere a questa Corte un rinnovato giudizio di merito, del tutto indeterminate: ossia sviluppate in violazione delle vincolanti prescrizioni di cui art. 581 cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]; P4a-_, VS-1~ il 5 '1k5`A indmkulAMAAAA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di L'Aquila ha riformato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riconosciuto responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., limitatamente al trattamento sanzionatorio applicatogli, con conferma nel resto; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale si contesta la dichiarazione di responsabilità dell'imputato, è non consentito in questa sede e affetto da conclamata genericità, essendo le deduzioni cui esso è affidato, interamente protese a richiedere a questa Corte un rinnovato giudizio di merito, del tutto indeterminate: ossia sviluppate in violazione delle vincolanti prescrizioni di cui art. 581 cod. proc. pen.; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]; P4a-_, VS-1~ il 5 '1k5`A indmkulAMAAAA
Sentenza Cassazione n. 10577/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris