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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 26862/2022

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ERLOCUTORIA sul ricorso 2970/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro C.S.C. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 2955/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 22/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA].

ORDINANZA INTERLOCUTORIA La CSC [OSCURATO:PERSONA] srl propose opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2947/2004 emesso dal Presidente del Tribunale di Verona con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di euro 24.569,13 oltre interessi e spese del procedimento monitorio a titolo di corrispettivo per i lavori di ammodernamento di tre impianti elevatori all'interno di tre condomini sito in Trento e Verona, in favore di [OSCURATO:SOCIETA] la quale aveva effettuato le opere di manutenzione straordinaria a lei commissionate dalla [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di mandataria per la gestione del patrimonio immobiliare dell'INPDAP (cui è ora subentrato l'INPS [OSCURATO:PERSONA] per la Previdenza sociale) dal 1996 al 2000 data in cui il ramo d'azienda era stato ceduto a GE.FI; Il Tribunale di Verona con sentenza 3831 del 28/12/2007 confermò il decreto ingiuntivo opposto con condanna della CSC al pagamento delle spese a favore di [OSCURATO:SOCIETA] e condanna di quest'ultima a pagare le spese di lite alla terza chiamata in causa Inpdap.

La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] propose appello avverso la suddetta sentenza contestando in via principale il credito e riproponendo in via subordinata la domanda ( gia proposta in primo grado nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) di essere manlevata da INPDAP degli importi che fosse stata condannata a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]L9-7 Il giudizio, prima interrotto e poi riassunto, si concluse con sentenza della Corte di Appello di Venezia nr. 2955/2015 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda subordinata della [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarò l'INPS ( quale successore di INPDAP) tenuto a rimborsare a [OSCURATO:SOCIETA] quanto da questa versato a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria nonché per le spese processuali di ambo i gradi di giudizio.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l'INPS affidato a tre motivi e memoria.

Rileva il Collegio che il ricorso per cassazione è stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA] presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e vi è agli atti l'avviso di ricevimento nel quale risulta che la raccomandata è stata consegnata all'impiegato addetto allo studio in data 1/2/2017.La notifica non si è tuttavia perfezionata in quanto non è stata depositata la cartolina di ritorno, necessaria ai sensi della recente S.U. .10012/2021, quando chi ha ricevuto l'atto non è il destinatario ma suo incaricato: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art.. 8 della

I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa".(Y7 Per quanto sopra, in mancanza di costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] deve essere ordinato di rinnovare la notifica del ricorso a cura di parte ricorrente entro 60 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.

P.Q.M.

Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso a cura di parte ricorrente entro 60 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso 2970/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro C.S.C. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 2955/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 22/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA INTERLOCUTORIA La CSC [OSCURATO:PERSONA] srl propose opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2947/2004 emesso dal Presidente del Tribunale di Verona con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di euro 24.569,13 oltre interessi e spese del procedimento monitorio a titolo di corrispettivo per i lavori di ammodernamento di tre impianti elevatori all'interno di tre condomini sito in Trento e Verona, in favore di [OSCURATO:SOCIETA] la quale aveva effettuato le opere di manutenzione straordinaria a lei commissionate dalla [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di mandataria per la gestione del patrimonio immobiliare dell'INPDAP (cui è ora subentrato l'INPS [OSCURATO:PERSONA] per la Previdenza sociale) dal 1996 al 2000 data in cui il ramo d'azienda era stato ceduto a GE.FI; Il Tribunale di Verona con sentenza 3831 del 28/12/2007 confermò il decreto ingiuntivo opposto con condanna della CSC al pagamento delle spese a favore di [OSCURATO:SOCIETA] e condanna di quest'ultima a pagare le spese di lite alla terza chiamata in causa Inpdap. La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] propose appello avverso la suddetta sentenza contestando in via principale il credito e riproponendo in via subordinata la domanda ( gia proposta in primo grado nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) di essere manlevata da INPDAP degli importi che fosse stata condannata a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]L9-7 Il giudizio, prima interrotto e poi riassunto, si concluse con sentenza della Corte di Appello di Venezia nr. 2955/2015 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda subordinata della [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarò l'INPS ( quale successore di INPDAP) tenuto a rimborsare a [OSCURATO:SOCIETA] quanto da questa versato a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria nonché per le spese processuali di ambo i gradi di giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l'INPS affidato a tre motivi e memoria. Rileva il Collegio che il ricorso per cassazione è stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA] presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e vi è agli atti l'avviso di ricevimento nel quale risulta che la raccomandata è stata consegnata all'impiegato addetto allo studio in data 1/2/2017.La notifica non si è tuttavia perfezionata in quanto non è stata depositata la cartolina di ritorno, necessaria ai sensi della recente S.U. .10012/2021, quando chi ha ricevuto l'atto non è il destinatario ma suo incaricato: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art.. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa".(Y7 Per quanto sopra, in mancanza di costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] deve essere ordinato di rinnovare la notifica del ricorso a cura di parte ricorrente entro 60 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza. P.Q.M. Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso a cura di parte ricorrente entro 60 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte
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