CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 26862/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ERLOCUTORIA sul ricorso 2970/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso; -ricorrente - contro C.S.C. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in Liquidazione, [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso la sentenza n. 2955/2015 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 22/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. ORDINANZA INTERLOCUTORIA La CSC [OSCURATO:PERSONA] srl propose opposizione al decreto ingiuntivo nr. 2947/2004 emesso dal Presidente del Tribunale di Verona con il quale veniva ingiunto all'opponente di pagare la somma di euro 24.569,13 oltre interessi e spese del procedimento monitorio a titolo di corrispettivo per i lavori di ammodernamento di tre impianti elevatori all'interno di tre condomini sito in Trento e Verona, in favore di [OSCURATO:SOCIETA] la quale aveva effettuato le opere di manutenzione straordinaria a lei commissionate dalla [OSCURATO:SOCIETA] in qualità di mandataria per la gestione del patrimonio immobiliare dell'INPDAP (cui è ora subentrato l'INPS [OSCURATO:PERSONA] per la Previdenza sociale) dal 1996 al 2000 data in cui il ramo d'azienda era stato ceduto a GE.FI; Il Tribunale di Verona con sentenza 3831 del 28/12/2007 confermò il decreto ingiuntivo opposto con condanna della CSC al pagamento delle spese a favore di [OSCURATO:SOCIETA] e condanna di quest'ultima a pagare le spese di lite alla terza chiamata in causa Inpdap. La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] propose appello avverso la suddetta sentenza contestando in via principale il credito e riproponendo in via subordinata la domanda ( gia proposta in primo grado nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) di essere manlevata da INPDAP degli importi che fosse stata condannata a pagare a [OSCURATO:SOCIETA]L9-7 Il giudizio, prima interrotto e poi riassunto, si concluse con sentenza della Corte di Appello di Venezia nr. 2955/2015 che, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accolse la domanda subordinata della [OSCURATO:SOCIETA] e dichiarò l'INPS ( quale successore di INPDAP) tenuto a rimborsare a [OSCURATO:SOCIETA] quanto da questa versato a [OSCURATO:SOCIETA] a titolo di pagamento delle fatture azionate in via monitoria nonché per le spese processuali di ambo i gradi di giudizio. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione l'INPS affidato a tre motivi e memoria. Rileva il Collegio che il ricorso per cassazione è stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA] presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e vi è agli atti l'avviso di ricevimento nel quale risulta che la raccomandata è stata consegnata all'impiegato addetto allo studio in data 1/2/2017.La notifica non si è tuttavia perfezionata in quanto non è stata depositata la cartolina di ritorno, necessaria ai sensi della recente S.U. .10012/2021, quando chi ha ricevuto l'atto non è il destinatario ma suo incaricato: "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art.. 8 della I. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa".(Y7 Per quanto sopra, in mancanza di costituzione di [OSCURATO:SOCIETA] deve essere ordinato di rinnovare la notifica del ricorso a cura di parte ricorrente entro 60 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza. P.Q.M. Dispone la rinnovazione della notifica del ricorso a cura di parte ricorrente entro 60 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza. Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte