CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 06994/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PM presso il Tribunale di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 21.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dal PM presso il medesimo ufficio contro il provvedimento con il quale il GIP aveva respinto, per carenza di gravi indizi, la richiesta dell'ufficio di Procura per la adozione della misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai delitti contestati ai capi p) e o) della provvisoria incolpazione; 2. ricorre per cassazione il PM rilevando che il Tribunale di Catanzaro, con due distinti provvedimenti, aveva dichiarato inammissibili gli appelli proposti contro l'ordinanza con cui il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura personale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della misura reale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sas e dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e deducendo: erronea applicazione della legge penale; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza e vizio radicale di motivazione) rileva che il procedimento origina da una complessa indagine che aveva portato all'adozione una serie di misure cautelari sia personali che reali ma, anche, al rigetto, da parte del GIP, di altre richieste cautelari sul rilievo della insussistenza della idonea provvista indiziaria e che, tuttavia, le ordinanze sono viziate nei termini sopra indicati; rileva, inoltre, in via preliminare, il carattere apodittico della affermazione del Tribunale secondo cui l'appello non avrebbe sollevato specifiche censure sulle argomentazioni sviluppate dal primo giudice; segnala, invece, che il GIP aveva respinto la richiesta sul rilievo della estraneità di [OSCURATO:PERSONA] alla realizzazione della fattispecie e che, con riguardo a questa affermazione, era stato proposto il sesto motivo di appello richiamando gli elementi da cui risultava invece il pieno coinvolgimento dell'indagato; rileva, ancora, nel merito, che la pronuncia di inammissibilità per difetto di interesse è errata per violazione di legge, inosservanza di norme processuali e difetto di motivazione dal momento che le esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. sono cosa diversa da quelle relative al sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen. finalizzato alla confisca laddove i precedenti richiamati dal Tribunale avevano avuto riguardo a misure personali; richiama la nozione di "periculum in mora" che attiene alle misure di natura reale ed il recente arresto delle SS.UU. di questa Corte che ne ha ulteriormente precisato i confini e le caratteristiche oltre che l'ambito e l'intensità dell'onere motivazionale gravante sul giudice di merito anche laddove abbia accolto l'appello del PM articolato esclusivamente sul profilo del "fumus"; 3. la Procura Generale aveva trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: aveva rilevato che la impugnazione, limitata al capo o), ha ad oggetto censure relative alla misura reale laddove l'ordinanza impugnata attiene, invece, al rigetto di quella personale che era stata sollecitata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; 4. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] aveva a sua volta trasmesso una memoria difensiva con cui aveva insistito per la declaratoria di inammissibilità del ricorso del PM: aveva rilevato, in primo luogo, come il ricorso non avesse attinto il provvedimento concernente la misura personale ma quello relativo alla misura reale del pari respinta dal GIP con ordinanza nei cui confronti l'appello è stato reputato inammissibile per genericità; aveva richiamato, a tal proposito, pag. 23 del ricorso in cui è stato lo stesso PM ad indicare il tipo di provvedimento gravato; in ogni caso, aveva sottolineato l'inammissibilità del ricorso avendo omesso il PM di indicare l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale laddove ha ritenuto inammissibile l'appello della Procura in quanto meramente riproduttivo della richiesta iniziale e privo di censure specifiche sulla decisione del GIP; aveva segnalato che proprio il tenore del ricorso introduttivo dimostra come il PM non sia stato in grado di confrontarsi con il provvedimento del GIP e, d'altra parte, come il ricorso stesso non abbia articolato censure nei confronti del percorso argomentativo della ordinanza del Tribunale; per altro verso, aveva aggiunto, il ricorso del PM andrebbe comunque respinto perché la motivazione del provvedimento impugnato non viene in alcun modo scalfita in quanto, nell'appello, il PM, dopo aver affermato che il provvedimento del GIP era errato, si era limitato a riportare la parte della richiesta concernente il capo di imputazione interessato senza specificare per quale ragione il primo giudice avesse errato nella sua valutazione; rileva, inoltre, la carenza di interesse di PM nella misura in cui non ha articolato alcuna considerazione sulle esigenze cautelari che caratterizzano sia le misure personali che quelle reali; aveva ribadito, ad ogni modo, la correttezza della valutazione operata dal GIP circa l'assenza di profili di gravità indiziaria a carico dello Scordamaglia poiché, secondo la normativa vigente, il gasolio agevolato viene prima assegnato dall'ente regionale competente in base alle domande e solo successivamente consegnato dal fornitore aggiungendo che il GIP aveva evidenziato come non fossero emersi elementi di contatto con il Ranieri tali da indurre lo Scordamaglia a sospettare della che costui fosse un fittizio imprenditore agricolo; 5. con provvedimento del 2.11.2022, la Corte, preso atto che il procedimento era stato fissatDai sensi dell'art. 611 cod,. proc. pen. anziché nelle forme di cui all'art. 127 cod. proc. pen., ne disponeva il differimento al fine di perfezionare i relativi avvisi per l'udienza odierna; 6. il PG ha trasmesso nuova requisitoria scritta concludendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento del provvedimento impugnato stante la fondatezza dei motivi di appello articolati dal PM di Catanzaro. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catanzaro aveva vagliato l'appello proposto dal PM in sede contro il provvedimento del GIP che aveva respinto, per carenza di gravi indizi, la richiesta dell'ufficio di Procura per la adozione della misura personale degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e della misura reale del sequestro preventivo avanzata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl in relazione ai delitti contestati ai capi p) e o) della provvisoria incolpazione; il gravame del PM aveva originato una serie di procedimenti che avevano ricevuto un diverso numero di ruolo e che sono stati trattati autonomamente (sia pure lo stesso giorno) dal Tribunale del Riesame. L'appello sulla misura personale, con il numero di ruolo 147/2022, era stato discusso all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e deciso con l'ordinanza impugnata in questa sede. Il ricorso proposto dal PM contro il provvedimento del Tribunale è inammissibile. È sufficiente, infatti, rilevare che è stato lo stesso impugnante a specificare che "... il presente ricorso viene proposto limitatamente al delitto di cui al capo o) e, in particolare, con riferimento al sequestro preventivo diretto o per equivalente ai sensi dell'art. 640quater c.p. ..." (cfr., pag. 23 del ricorso); nelle richieste finali, inoltre, pur avendo evocato sia l'ordinanza emessa dal Tribunale sulla misura reale che, anche, quella emessa sulla misura personale, ha fatto specificamente riferimento, quale conseguenza alla sollecitata riforma, all'adizione del " sequestro preventivo finalizzato alla confisca ai sensi degli artt. 640bis, 640quater c.p. e 321 c.p.p." (cfr., ivi, pag. 32). In definitiva, quindi, il ricorso, proposto contro l'ordinanza resa nel procedimento di riesame sulla misura personale, è volto, in realtà, ad ottenere l'annullamento della decisione adottata sulla misura reale(AIAA. 0 -‘,1tAx J2.0k, C C .27 utQl-N_