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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2025

Cassazione n. 18734/2025

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l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 26611del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’ItaliaS.p.A., con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]- gamini 50, cod. fisc. 07516911000, inpersona del legale rappre- sentante pro tempore ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.

PZZGPP 60H15 H224O – p.e.c. pizzonia@ cert.virtax.it), prof. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.

TRC LSU57D55 C352N – p.e.c. luisatorchia @ ordineavvocatiroma.org), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:PERSONA] 74D60 H501T – p.e.c. trimarchi @cert.virtax.it) e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 82E12H501W – p.e.c. francescogiovannialbisinni @ ordineavvoca- tiroma.org), con elezione del domiciliodigitale per ogni comunica- zione, avviso e/o notificazione del presente giudizio presso l’indi- rizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] pizzonia@ cert.virtax.it (con- sultabile edestraibile dal Registro Generale degli [OSCURATO:PERSONA]- nici - ReGIndE), co n studio in Roma, Via della Consulta 1/B, cap 00184 (fax 06/32.44.940), giusta procura specialeallegata al ri- corso.

Ricorrente contro Comune di Loreto([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Loreto, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale resa in forza della Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 5 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66D22 I156P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 47L23 E783Z), entrambi iscritti all’Ordine di Macerata ed abi- litati alla difesa avanti la Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni superiori con provvedimenti del 25/06/2015 il primoe del 30/05/1986 il secondo, con domicilio eletto presso i nominati difensori ai rispettivi indirizzi pec avv.albertotasso@ puntopec.it e avvgiacomomariaperri@ puntopec.it ([OSCURATO:TELEFONO]) .

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n° 734deposi- tata il 13 maggio 2024.

Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 44,6 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l seguente DE C R E T O sul ricorso iscritto al n° 26611del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] per l’ItaliaS.p.A., con sede in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]- gamini 50, cod. fisc. 07516911000, inpersona del legale rappre- sentante pro tempore ing. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. PZZGPP 60H15 H224O – p.e.c. pizzonia@ cert.virtax.it), prof. [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. TRC LSU57D55 C352N – p.e.c. luisatorchia @ ordineavvocatiroma.org), [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:PERSONA] 74D60 H501T – p.e.c. trimarchi @cert.virtax.it) e [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc. [OSCURATO:PERSONA] 82E12H501W – p.e.c. francescogiovannialbisinni @ ordineavvoca- tiroma.org), con elezione del domiciliodigitale per ogni comunica- zione, avviso e/o notificazione del presente giudizio presso l’indi- rizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] pizzonia@ cert.virtax.it (con- sultabile edestraibile dal Registro Generale degli [OSCURATO:PERSONA]- nici - ReGIndE), co n studio in Roma, Via della Consulta 1/B, cap 00184 (fax 06/32.44.940), giusta procura specialeallegata al ri- corso. Ricorrente contro Comune di Loreto([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede in Loreto, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale resa in forza della Deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 5 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66D22 I156P) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 47L23 E783Z), entrambi iscritti all’Ordine di Macerata ed abi- litati alla difesa avanti la Corte Suprema di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni superiori con provvedimenti del 25/06/2015 il primoe del 30/05/1986 il secondo, con domicilio eletto presso i nominati difensori ai rispettivi indirizzi pec avv.albertotasso@ puntopec.it e avvgiacomomariaperri@ puntopec.it ([OSCURATO:TELEFONO]) . Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n° 734deposi- tata il 13 maggio 2024. Rilevato che: questo Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci- sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. che è stata comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la deci- sione dell’impugnazione; ritenuto, pertanto, che – a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, del codice di rito –il ricorso deve considerarsi rinunciato; che, dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 391 del codice predetto; che, sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle spese processuali; che le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccom- bente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valore della lite (euro 44,6 mila) ed al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022; P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondere al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 4.300,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi , oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contri- buto
Sentenza Cassazione n. 18734/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris