CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 38690/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, con rideterminazione della pena; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Imputato del delitto di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, in relazione alla detenzione a fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato in primo grado per il delitto di cui al comma 5 del medesimo art. 73, così riqualificati i fatti contestatigli, con il riconoscimento di attenuanti generiche equivalenti alla recidiva. Proponevano appello sia l'imputato che il Procuratore generale territoriale e, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta da quest'ultimo, la Corte di appello di Catanzaro, escludeva il riconoscimento delle attenuanti generiche, altresì rideterminando la pena-base in misura superiore a quella fissata dal primo giudice. 2. Avverso tale decisione ricorre l'imputato, con atto del proprio difensore, rassegnando un'unica doglianza, ovvero la violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.. Con il suo appello, infatti, il Procuratore generale aveva sì chiesto di rideterminare la pena, ma solo quale effetto dell'accoglimento degli ulteriori motivi del suo gravame, riguardanti la riqualificazione del fatto secondo la più grave imputazione originaria e l'esclusione delle circostanze attenuanti generiche, senza censurare la determinazione della pena-base in sé: ragione per cui l'aumento di quest'ultima ha comportato un'inammissibile reformatio in peius. 3. Hanno depositato conclusioni scritte sia il Procuratore generale in sede che il difensore ricorrente, concludendo entrambi per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in accoglimento del motivo di ricorso, con rideterminazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita di essere accolto. 2. In fatto, la rappresentazione offerta dalla difesa ricorrente è esatta, come emerge sia dall'esposizione dei motivi d'appello del Pubblico ministero contenuta in sentenza, sia dalla lettura di quel gravame, consentita alla Corte di cassazione per la natura procedurale della questione sottoposta al suo scrutinio. 3. In tema di reformatio in peius nel giudizio di appello promosso dall'imputato, è principio ormai da tempo condiviso dalla giurisprudenza di legittimità quello per cui il relativo divieto non riguardi solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione: con il corollario per cui il giudice di appello, anche quando riformi la sentenza di primo grado in punto di circostanze del reato e, eventualmente, di loro bilanciamento, e per l'effetto irroghi una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza, non può fissare la pena base in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado. (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 232066). Nel caso di specie, tuttavia, prim'ancora che in applicazione di tale lettura giurisprudenziale dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la statuizione della Corte distrettuale era impedita dal generale principio devolutivo dell'appello, sancito dal comma 1 del medesimo art. 597, secondo il quale la cognizione del giudice di tale gravame è limitata ai punti della decisione attinti dai relativi motivi: non si è trattato, infatti, di una decisione deteriore, per l'imputato, su un punto oggetto dell'appello da lui proposto, quanto piuttosto di una modifica in peius, per lui, della sentenza di primo grado su un punto che non aveva formato oggetto di specifica impugnazione da parte del Pubblico ministero. 4. Poiché, dunque, il Pubblico ministero, con il proprio atto d'appello, aveva chiesto di rideterminare la misura della pena non perché di per sé inadeguata, ma soltanto in conseguenza della riqualificazione del reato in fattispecie più grave e del diniego delle circostanze attenuanti generiche, oggetto specifico delle sue doglianze, la Corte d'appello, avendo confermato la qualificazione giuridica del fatto ed avendo riformato la sentenza del Tribunale solamente sotto il secondo di quei profili, non avrebbe potuto modificare la misura della pena-base. La sentenza impugnata, di conseguenza, dev'essere annullata sul punto, con rinvio al giudice di merito, perché, fermo tale principio, rinnovi le sue valutazioni in punto di trattamento sanzionatorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catan