CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06170/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i ricorsi - con il quale si eccepisce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla conferma in appello della condanna degli imputati per il delitto di cui all'art. 337 cod. pen. - devono essere dichiarati inammissibili in quanto i motivi dedotti, reiterativi delle doglianze formulate in appello, sono manifestamente infondati. Invero, la Corte di appello ha ritenuto la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro contestato, evidenziando in modo adeguato le singole condotte violente e minacciose poste in essere dai predetti per opporsi agli operanti. Prive di fondamento sono le censure mosse dai ricorrenti secondo cui si sarebbe trattato di meri divincolamenti che al più potevano costituire "resistenza passiva". E' stato infatti già precisato che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quest'ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376 - 01), situazione certamente sussistente nel caso di specie, per come ricostruita dalla sentenza impugnata. Ritenuto che inammissibili risultano anche i motivi relativi alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla conferma della ritenuta recidiva. Al riguardo, la Corte territoriale ha - con motivazione non illogica e quindi insindacabile in questa sede - escluso l'applicabilità dell'art. 62 bis cod. pen., rilevando l'insussistenza di elementi valorizzabili in tal senso, anche alla luce della mancanza di resipiscenza degli imputati. Ha altresì indicato in modo analitico i precedenti penali a carico dei predetti, dimostrativi di una maggiore colpevolezza e pericolosità sociale e che giustificano dunque la conferma della recidiva ritenuta dal primo Giudice. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen