CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2020
Cassazione n. 34801/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10646/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] in carica,elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. BERTOLONI, 55, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di IMPERIA n. 225/2020 depositata il11/04/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2011, [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al fine di ottenere il ripristino alla classe di merito precedente della polizza RCA intestata all’attrice. L’attrice lamentava che [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. aveva aumentato la classe di merito sull’erroneo presupposto che due sinistri, verificatisi nel 2009 e nel 2010, fossero stati causati per fatto e colpa della conducente. [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Sanremo, con sentenza n. 101/2017, accoglieva la domanda attorea, condannando la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. al ripristino della classe di merito originaria e al pagamento delle spese di lite. Con riguardo al primo dei due sinistri il Giudice riteneva non raggiunta la prova dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. che la liquidazione a favore del danneggiato fosse avvenuta sulla base di una responsabilità pari almeno al 50% della Bottini e quanto al secondo sinistro riteneva inesistente qualsiasi accertamento di responsabilità. 2.Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. proponeva appello chiedendone la riforma e chiamando in causa oltre alla Bottini anche l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], suo difensore, per ottenere la restituzione delle somme pagate a titolo di spese processuali. L’appello veniva notificato una prima volta in data 25/10/2017 con fissazione della prima udienza, nell’inosservanza del termine minimo ex art. 163 bis c.p.c., in data 13/12/2017. L’atto di Appello veniva poi notificato una seconda volta in data 27/10/2017 con fissazione della prima udienza in data 21/02/2018. [OSCURATO:PERSONA] iscriveva quindi a ruolo con il n. 2408/17 la prima delle due cause, mentre la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. iscriveva la seconda a ruolo con il n. 2441/2017. In data 13/12/2017 la prima causa veniva rinviata alla prima udienza della seconda. In data 21/02/2018 il Giudice disponeva, infine, la riunione delle due cause con ordinanza. Il Tribunale d’Imperia, con sentenza n. 225/2020 dell’11 Aprile 2020, accoglieva parzialmente l’appello, rigettando unicamente le domande formulate nei confronti dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 3. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso in Cassazione sulla base di cinque motivi. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. resiste con controricorso, illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 4.1.Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentano la nullità del procedimento e la violazione degli artt. 163 bis co. 1, 164 co. 1 e 183 co. 1 c.p.c. Denunciano che la citazione introduttiva della prima causa iscritta, in appello, con ruolo n. 2408/17 avrebbe dovuto essere dichiarata nulla ex. art. 164 co. 1 c.p.c., non essendo stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] il termine a comparire ex. art. 163 bis co. 1 c.p.c. Secondo i ricorrenti, il Tribunale avrebbe dovuto verificare, ex. art. 183 co.1 c.p.c., l’irregolarità del contraddittorio e conseguentemente rilevare la nullità della citazione disponendone la rinnovazione. Il Tribunale avrebbe quindi errato nell’omettere tale procedura e nel rinviare direttamente la causa all’udienza del 21/02/2018. Ciò comporterebbe la necessità di revocare l’ordinanza resa in prima udienza e con essa gli altri provvedimenti in quanto riferibili a procedura nulla. 4.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la nullità del procedimento e la violazione dell’art. 182 co. 1 e 2 c.p.c. I ricorrenti deducono che l’avvocato di controparte avrebbe notificato il secondo atto di citazione introduttivo della causa n. 2441/17 utilizzando la stessa delega utilizzata per il primo della causa n. 2408/17. Il Tribunale avrebbe quindi errato nel non dichiarare nulla la seconda procedura per carenza di delega del difensore. 4.3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la nullità del procedimento; violazione dell’art. 339 co. 2 c.p.c.. Denunciano che il giudice dell’appello avrebbe errato nel ritenere appellabile la sentenza nonostante la causa di primo grado fosse di valore inferiore a €1.100,00 motivando che “…a dispetto del valore inferiore a €1.100,00 la causa non sia stata decisa secondo equità…”. Quindi non solo il Giudice si sarebbe effettivamente espresso nel caso concreto secondo equità ma, inoltre e in via generale, ex. art. 113 co. 1 c.p.c. tutte le cause di valore inferiore a €1.100,00 devono ritenersi decise secondo equità anche nel caso in cui il Giudice dovesse fare riferimento a norme di diritto. 4.4. Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 339 co. 3 c.p.c.. Censurano la gravata sentenza nella parte in cui, quand’anche la sentenza di primo grado fosse stata appellata sul presupposto della violazione dei principi regolatori della materia, il Tribunale, facendo unicamente riferimento all’art. 134 co. 4-ter C.d.a., non avrebbe individuato nessuna violazione da parte del Giudice di Pace di principi “regolatori della materia”. 4.5. Con il quinto motivo i ricorrenti lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 134 co. 4 ter del D. lgs n. 209/2005. Censurano l’asserita erronea applicazione dell’art. 134 co. 4 ter del D. lgs n. 209/2005, perché il giudizio di primo grado avrebbe avuto come oggetto l’accertamento negativo della responsabilità in capo alla Bottini, sicché era onere della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. provare la responsabilità della conducente. Inoltre, avendo il giudizio di primo grado accertato con sentenza l’assenza di responsabilità, la sentenza d’appello sarebbe contraddittoria e violativa dell’art. 134 co. 4 ter del D. lgs n. 209/2005 nell’affermare che l’attrice avrebbe dovuto dar luogo ad un giudizio ordinario per accertare la fondatezza delle pretese di ripristino della classe di merito. 5.Il primo motivo è infondato. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’articolo 307, comma terzo, c.p.c.. La costituzione del convenuto ai sensi degli artt. 166 e 171 c.p.c. sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell’avvertimento previsto dal numero 7) dell’articolo 163 il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. Nel caso di specie il giudice coerentemente con la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto sanata la supposta nullità. A questo riguardo, la complessa attività defensionale svolta dall’appellante, benché non accompagnata in un primo tempo dalla puntuale osservanza di tutti gli adempimenti prescritti dalla legge, consente di escludere qualunque lesione del diritto di difesa dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] d’appello ha, infatti, correttamente adottato la riunione dei due procedimenti pendenti, sia pure ex art. 273 c.p.c. anziché ex art. 335 c.p.c., così garantendo alla sig.ra Bottino, costituitasi regolarmente nel secondo procedimento, il rispetto dei termini minimi ex. art. 163 bis c.p.c. Non essendo presenti rischi di violazione del diritto di difesa dei ricorrenti, per ragioni di economia processuale, la rinnovazione della citazione ex. art. 164 co. 4 c.p.c. è stata correttamente valutata dal Giudice come superflua. 5.1.Il secondo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.. Infatti, non viene riportato il testo della procura al fine di valutare se dal tenore della stessa, a margine del primo appello, lo limitava a quel gravame oppure non si estendesse al dispiegamento del gravame in sé considerato, nel qual secondo caso poteva sorreggere appunto anche l’appello ulteriore. Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, la procura alle liti è atto caratterizzato da autonomia e autosufficienza rispetto alle vicende dell’atto in cui viene allegata in calce. Nel caso in specie, l’eventuale irregolarità della prima notifica non inficia la validità della procura alle liti quale atto rilasciato allo scopo di rappresentare controparte impugnando la sentenza di primo grado: sicché, a meno di ragioni di nullità sue proprie (nemmeno allegate in questa sede), la procura rilasciata a margine di un atto di appello nullo non è per ciò solo a sua volta nulla e validamente abilita il difensore a proporre altro atto introduttivo di quel grado di giudizio. 5.2.Il terzo motivo è inammissibile. Parte ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata. Così come correttamente esplicato già dal Giudice d’Appello, la controversia, nonostante sia di valore inferiore a € 1.100,00, non rientra tra le fattispecie soggette a giudizio d’equità. Difatti, il Giudice di merito ha fatto corretta applicazione dell’art. 113 c.p.c. che, nell’individuare le casistiche sottoponibili al giudizio di equità, esclude quelle inerenti ai contratti conclusi mediante moduli o formulari ai sensi dell’art. 1342 c.c.. Tale rationon è stata adeguatamente censurata. Nel caso in specie, quindi, appartenendo i contratti assicurativi proprio a quest’ultima categoria, risulta non attinta da idonea censura la sentenza di merito nella parte in cui afferma che “deve ritenersi che a dispetto del valore inferiore a € 1.100,00 la causa non sia stata decisa secondo equità”. 5.3.Il quarto motivo è inammissibile per difetto d’interesse. Trova applicazione il principio ribadito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ove la decisione di merito sia fondata su una pluralità di ragioni distinte ed autonome, ciascuna delle quali risulti logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, la ritenuta infondatezza o l’inammissibilità delle censure mosse ad una delle stesse, determinandone il passaggio in giudicato, comporta l’inammissibilità, per sopravvenuto difetto d’interesse, delle censure relative alle altre rationes decidendi, in quanto l’accoglimento delle stesse non potrebbe condurre in alcun caso all’annullamento della sentenza impugnata, idonea a reggersi sulla base delle sole ragioni divenute definitive. Nel caso in specie, infatti, il Giudice d’appello ha sviluppato l’argomentazione relativa ai principi di ordine generale ad abundantiam e solo per rafforzare il concetto secondo il quale, anche nel caso in cui la tesi dell’appellabilità ristretta fosse stata fondata, la decisione sarebbe stata comunque da riformare in quanto violativa di principi generali. L’analisi del presente motivo, quindi, difetta d’interesse in quanto il suo eventuale accoglimento/rigetto non inficerebbe sulla stabilità della sentenza d’appello che, come anticipato nella dichiarazione di infondatezza del precedente motivo di ricorso, si basa sulla corretta applicazione dell’art. 113 c.p.c. e, quindi, sulla non necessità di sottoporre il gravame al regime dei cosiddetti motivi limitati. 5.4.Il quinto motivo di ricorso è infondato. La motivazione non è contraddittoria. [OSCURATO:PERSONA] d’Appello, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, ha fatto corretta applicazione dell’art. 134 co. 3-ter del D. lgs n. 209/2005. La norma, come sottolineato dal Giudice di merito nel motivare la sentenza, prevede due fattispecie collegate da un rapporto di sussidiarietà. Al verificarsi di un sinistro, infatti, l’accertamento della responsabilità dell’assicurato spetta in primis all’assicurazione. La previsione finale “fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale”, invece, deve essere interpretata nel senso di prevedere un diritto di contestazione in capo all’assicurato stesso nel caso in cui ritenga scorretta la prima valutazione svolta dall’impresa assicurativa; in ogni caso, la contraddittorietà e l’erroneità degli argomenti del giudice d’appello vanno escluse, visto che poi, in concreto, questi ha esaminato proprio il merito delle domande di sussistenza almeno di una significativa corresponsabilità dell’attrice. 6. Il ricorso, infondati i motivi uno e cinque, ma inammissibili gli altri, va pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti, tra loro in solido per l’evidente identità della posizione processuale. P. Q. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulterio