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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 21057/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24223/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 324/2017 depositata il06/04/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], più altri dante causa, premesso di essere proprietari di alcuni terreni che il Comune di Sarno, con decreto dell'aprile del 1982, aveva occupato per la costruzione di un edificio scolastico, ultimato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e premesso altresì che non era stato corrisposto alcun indennizzo e che la procedura espropriativa non era stata portata a termine, adivano il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che il medesimo Comune fosse condannato al pagamento delle indennità di occupazione legittima ed illegittima ed al risarcimento del danno per la perdita dei loro diritti.

Con sentenza n. 296 del 19 - 20.11.2001, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione stralcio, nel contraddittorio delle parti ed all'esito della disposta CTU, accolse la domanda introduttiva e condannò il Comune di Sarno al pagamento della somma di L. 36.465.574 in favore di Luigi e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], della somma di L. 35.958.888 in favore della Crescenzo, della somma di L. 45.854.026 in favore della Robustelli, della somma di L. 77.345.771 in favore del Grimaldi, della somma di L. 7.616.200 in favore della Bello e della somma di L. 5.287.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre alla rivalutazione ed agli interessi ed oltre al pagamento delle spese processuali.

La sentenza fu impugnata in via principale dal Comune che, ribadita l'eccezione di estinzione per prescrizione dei diritti degli attori chiedeva, in subordine, che fosse riconosciuto ai proprietari l'indennizzo come suolo agricolo, da determinarsi in conformità della L. n. 865 del 1971.

Con gravame incidentale gli appellati instavano sia per la riconduzione della fattispecie all'ambito della occupazione usurpativa, con risarcimento del danno parametrato al valore venale dei beni, sia per l'anticipazione della data di decorrenza della rivalutazione e degli interessi legali, sia per l'attribuzione dell'indennità di occupazione legittima dal 23.04.1982 (data del decreto di occupazione provvisoria) al 14.06.1984 (data di scadenza triennale della declaratoria di PU) e sia per l'attribuzione dell'indennità di occupazione illegittima dal 14.06.1984 al 4.05.1986.

Con sentenza del 31.10-16.12.2005, la Corte di appello di Salerno rigettò l'appello principale ed in accoglimento per quanto di ragione, dell'appello incidentale, condannò il Comune di Sarno al pagamento delle somme liquidate nella sentenza di primo grado, oltre alla rivalutazione monetaria.

La Corte territoriale ritenne che non erano applicabili nella specie i valori delle aree edificabili, perché trattavasi di suoli agricoli o meglio di zone destinate a verde, dal momento che ai fini della determinazione del risarcimento del danno occorreva avere riguardo alla vocazione del terreno al momento della consumazione dell'illecito e, cioè, al momento del verifìcarsi dell'accessione invertita.

Avverso questa sentenza il Comune di Sarno propose ricorso per cassazione affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede del fratello [OSCURATO:PERSONA] e della madre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.

Con sentenza 9384/2012 questa Suprema Corte in accoglimento del ricorso in cassazione del Comune di Sarno affermò la destinazione agricola dei terreni da espropriare.

Riassunto il giudizio, la Corte di Appello di Salerno pronunciò sentenza in data 6/4/2017 avverso la quale il Comune di Sarno propone oggi ricorso in cassazione con sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi.

Il Comune deposita controricorso a ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso principale il Comune di Sarno denuncia omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella errata applicazione dell’art. 50 DPR 327/2001 e 42 bis DPR 327/2001 in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 5 cpc, in quanto la Corte di Appello di Salerno ha errato nell’applicare l’art. 50 che prevede la diversa ipotesi delle occupazioni temporanee di aree non soggette a procedimento espropriativo ex art. 49 stesso T.U.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.40 DPR 327/2001 in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Salerno ha liquidato l’indennizzo dovuto per suoli agricoli prescindendo dal criterio del valore agricolo e delle colture praticate sui fondi ed assumendo, a base della valutazione, valori di suoli siti in località a molti chilometri di distanza dal Comune di Sarno.

Con il terzo motivo di ricorsoil ricorrente denuncia la violazione degli artt. 49 e 50 del DPR 327/2001 che si riferiscono all’occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo, fattispecie del tutto diversa da quella in esame, diversità illegittimamente non considerata dalla Corte che ha liquidato ai signori Celentano ed altri somme non dovute.

Col quarto motivo il ricorrente censura la sentenza nel punto in cui, riferendosi all’art. 42 bis del DPR 327/2001, ha liquidato un indennizzo per presunto pregiudizio non patrimoniale, senza considerare che si verteva in tema di diversa fattispecie poiché non si discuteva di provvedimento disponente l’acquisizione dei beni occupati al patrimonio indisponibile del Comune.

Col quinto motivo il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di Appello, sulla scorta dell’altrettanto erronea conclusione del CTU, ha liquidato un presunto danno da perdita patrimoniale per diminuzione di valore dell’immobile di proprietà della signora Robustelli senza considerare che l’immobile era abusivo, come provato dalle domande di concessione di sanatoria successivamente depositate dalla stessa e tempestivamente depositate dal Comune nel corso del giudizio.

Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.40 DPR 327/2001 e 2693 cc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Salerno ha liquidato danni ulteriori per opere di recinzione e manufatti della cui esistenza non era stata fornita prova.

Con il primo motivo di ricorso incidentale I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.2909 cc 112 cpc e 324 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.4 cpc perchè la Corte di Appello di Salerno ha erroneamente qualificato la fattispecie come occupazione legittima invece che occupazione acquisitiva con conseguente pagamento delle somme a titolo di indennizzo invece che di risarcimento danni.

Con il secondo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti incidentali lamentano violazione e falsa applicazione degli artt.2909 cc 112 cpc e 324 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.4 cpc perchè la Corte di Appello di Salerno ha violato il giudicato interno in ordine al riconoscimento oltre agli interessi anche della rivalutazione monetaria ed ha erroneamente ritenuto che spettassero ai ricorrenti solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria.

Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali lamentano violazione e falsa applicazione dell’art.132 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.4 cpc perchè la Corte di Appello di Salerno ha erroneamente ritenuto che la fattispecie fosse da inquadrare nell’ambito della occupazione legittima e non della occupazione acquisitiva.

Il ricorso del Comune di Sarno è inammissibile e deve essere respinto per tutti i motivi.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto diretto a censurare l’applicazione alla fattispecie dell’art. 50 DPR 327/2001 sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

A tal riguardo tuttavia giova, invero, premettere che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti».

Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez.

U.,7 aprile 2014, n. 8053).

E' utile rammentare, poi, che Cass., Sez.

U, 7 aprile 2014, n.8053, ha chiarito che «la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma,n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti.

In mancanza di tali indicazioni il primo motivo di ricorso non può che essere dichiarato inammissibile.

Il terzo e quarto motivo di ricorso censurano, sotto il profilo della violazione di legge, la liquidazione di somme non dovute da parte della Corte di Appello cheavrebbe impropriamente applicato alla fattispecie gli artt. 49,50 e 42 bis DPR 327/2001.

I suddetti motivi sono inammissibili.

Infatti dalla sentenza impugnata non emerge alcuna affermazione in diritto da parte del giudice di merito da cui risulti l’applicazione alla fattispecie delle norme di cui all’art. 49 e 50 e tantomeno dell’art. 42 bis DPR 327/2001 sopra indicato in quanto la Corte di Appello si è limitata a liquidare le somme risultanti all’esito della CTU effettuata, sulla base del metodo sintetico-comparativo, senza menzionare e scendere nel dettaglio dei criteri adottati dal CTU e delle norme di legge coinvolte nella liquidazione.

Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa.

A tal riguardo Sez. 1, Sentenza n. del 07/05/2014: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la censura in ordine a elementi incidenti sulla concreta liquidazione del credito, si risolve non in una critica ad un principio di diritto, ma in un apprezzamento di fatto ed è, dunque, censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che non può essere proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, occorrendo indicare, proprio a tal fine, l'atto del giudizio di merito in cui la contestazione sia stata tempestivamente formulata.” I motivi 2,5 e 6, da trattarsi congiuntamente, censurano poi la valutazione dei terreni effettuata dal CTU sulla base del metodo sintetico comparativo.

Il ricorrente espone nel ricorso una serie di critiche alla CTU che riguardano elementi e circostanze di fatto (esistenza di un manufatto abusivo, recinzioni inesistenti, differenti colture praticate sui fondi) non sindacabili in questa sede di legittimità.

Appare dunque inammissibile la censura avverso la valutazione del terreno effettuata dalla Corte d’Appello in quanto mira ad una rivalutazione del merito.

Tutte le censure sono inammissibili anche in quanto prive di autosufficienza.

Infatti: “…E’ onere della parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa; in particolare, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la censura in ordine a elementi di fatto, incidenti sulla concreta liquidazione del credito, si risolve non in una critica ad un principio di diritto (onde appare male invocata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.), ma in un apprezzamento di fatto, che dunque è censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che non può essere proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, occorrendo indicare, proprio a tale fine, l'atto del giudizio di merito in cui la contestazione sia stata tempestivamente formulata” ( Sez. 1, Sentenza n. del 11/01/2007).

Il ricorso incidentale, i cui motivi possono trattarsi congiuntamente, deve essere accolto.

Infatti la sentenza impugnata avrebbe dovuto concedere la dovuta rivalutazione monetaria mentre si limita a condannare il Comune di Sarno a pagare gli interessi legali “sulle somme via via rivalutate dal maggio 1987 per tutti e dal 1985 per [OSCURATO:PERSONA]”.

Pertanto la Corte d’Appello di Salerno ha errato laddove non ha ritenuto che le somme dovute devono essere prima rivalutate e poi applicati gli interessi legali sicchè il giudice di merito così facendo non si è uniformato alla pronuncia di questa Suprema Corte poichè dal dispositivo non emerge che oltre al riconoscimento degli interessi legali spetta anche la rivalutazione monetaria, così come richiesto dai ricorrenti incidentali, dal maggio 1987 per tutti e dal 1985 per [OSCURATO:PERSONA].

In considerazione di quanto sopra il ricorso principale va respinto ed accolto l’incidentale comeindicato in motivazione con compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo

13. Accoglie il ricorso incidentale e decidendo nel merito condanna il Comune di Sarno a pagare ai ricorrenti incidentali la rivalutazione monetaria sulle somme determinate con la sentenza impugnata secondo indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24223/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- sul controricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 324/2017 depositata il06/04/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], più altri dante causa, premesso di essere proprietari di alcuni terreni che il Comune di Sarno, con decreto dell'aprile del 1982, aveva occupato per la costruzione di un edificio scolastico, ultimato l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e premesso altresì che non era stato corrisposto alcun indennizzo e che la procedura espropriativa non era stata portata a termine, adivano il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo che il medesimo Comune fosse condannato al pagamento delle indennità di occupazione legittima ed illegittima ed al risarcimento del danno per la perdita dei loro diritti. Con sentenza n. 296 del 19 - 20.11.2001, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione stralcio, nel contraddittorio delle parti ed all'esito della disposta CTU, accolse la domanda introduttiva e condannò il Comune di Sarno al pagamento della somma di L. 36.465.574 in favore di Luigi e [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], della somma di L. 35.958.888 in favore della Crescenzo, della somma di L. 45.854.026 in favore della Robustelli, della somma di L. 77.345.771 in favore del Grimaldi, della somma di L. 7.616.200 in favore della Bello e della somma di L. 5.287.000 in favore di [OSCURATO:PERSONA], oltre alla rivalutazione ed agli interessi ed oltre al pagamento delle spese processuali. La sentenza fu impugnata in via principale dal Comune che, ribadita l'eccezione di estinzione per prescrizione dei diritti degli attori chiedeva, in subordine, che fosse riconosciuto ai proprietari l'indennizzo come suolo agricolo, da determinarsi in conformità della L. n. 865 del 1971. Con gravame incidentale gli appellati instavano sia per la riconduzione della fattispecie all'ambito della occupazione usurpativa, con risarcimento del danno parametrato al valore venale dei beni, sia per l'anticipazione della data di decorrenza della rivalutazione e degli interessi legali, sia per l'attribuzione dell'indennità di occupazione legittima dal 23.04.1982 (data del decreto di occupazione provvisoria) al 14.06.1984 (data di scadenza triennale della declaratoria di PU) e sia per l'attribuzione dell'indennità di occupazione illegittima dal 14.06.1984 al 4.05.1986. Con sentenza del 31.10-16.12.2005, la Corte di appello di Salerno rigettò l'appello principale ed in accoglimento per quanto di ragione, dell'appello incidentale, condannò il Comune di Sarno al pagamento delle somme liquidate nella sentenza di primo grado, oltre alla rivalutazione monetaria. La Corte territoriale ritenne che non erano applicabili nella specie i valori delle aree edificabili, perché trattavasi di suoli agricoli o meglio di zone destinate a verde, dal momento che ai fini della determinazione del risarcimento del danno occorreva avere riguardo alla vocazione del terreno al momento della consumazione dell'illecito e, cioè, al momento del verifìcarsi dell'accessione invertita. Avverso questa sentenza il Comune di Sarno propose ricorso per cassazione affidato ad un motivo. [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede del fratello [OSCURATO:PERSONA] e della madre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché le eredi di [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale. Con sentenza 9384/2012 questa Suprema Corte in accoglimento del ricorso in cassazione del Comune di Sarno affermò la destinazione agricola dei terreni da espropriare. Riassunto il giudizio, la Corte di Appello di Salerno pronunciò sentenza in data 6/4/2017 avverso la quale il Comune di Sarno propone oggi ricorso in cassazione con sei motivi. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistono con controricorso e ricorso incidentale affidato a tre motivi. Il Comune deposita controricorso a ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso principale il Comune di Sarno denuncia omesso esamedi un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nella errata applicazione dell’art. 50 DPR 327/2001 e 42 bis DPR 327/2001 in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 5 cpc, in quanto la Corte di Appello di Salerno ha errato nell’applicare l’art. 50 che prevede la diversa ipotesi delle occupazioni temporanee di aree non soggette a procedimento espropriativo ex art. 49 stesso T.U. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.40 DPR 327/2001 in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Salerno ha liquidato l’indennizzo dovuto per suoli agricoli prescindendo dal criterio del valore agricolo e delle colture praticate sui fondi ed assumendo, a base della valutazione, valori di suoli siti in località a molti chilometri di distanza dal Comune di Sarno. Con il terzo motivo di ricorsoil ricorrente denuncia la violazione degli artt. 49 e 50 del DPR 327/2001 che si riferiscono all’occupazione temporanea di aree non soggette a procedimento espropriativo, fattispecie del tutto diversa da quella in esame, diversità illegittimamente non considerata dalla Corte che ha liquidato ai signori Celentano ed altri somme non dovute. Col quarto motivo il ricorrente censura la sentenza nel punto in cui, riferendosi all’art. 42 bis del DPR 327/2001, ha liquidato un indennizzo per presunto pregiudizio non patrimoniale, senza considerare che si verteva in tema di diversa fattispecie poiché non si discuteva di provvedimento disponente l’acquisizione dei beni occupati al patrimonio indisponibile del Comune. Col quinto motivo il ricorrente lamenta che erroneamente la Corte di Appello, sulla scorta dell’altrettanto erronea conclusione del CTU, ha liquidato un presunto danno da perdita patrimoniale per diminuzione di valore dell’immobile di proprietà della signora Robustelli senza considerare che l’immobile era abusivo, come provato dalle domande di concessione di sanatoria successivamente depositate dalla stessa e tempestivamente depositate dal Comune nel corso del giudizio. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.40 DPR 327/2001 e 2693 cc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Salerno ha liquidato danni ulteriori per opere di recinzione e manufatti della cui esistenza non era stata fornita prova. Con il primo motivo di ricorso incidentale I signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.2909 cc 112 cpc e 324 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.4 cpc perchè la Corte di Appello di Salerno ha erroneamente qualificato la fattispecie come occupazione legittima invece che occupazione acquisitiva con conseguente pagamento delle somme a titolo di indennizzo invece che di risarcimento danni. Con il secondo motivo di ricorso incidentale i ricorrenti incidentali lamentano violazione e falsa applicazione degli artt.2909 cc 112 cpc e 324 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.4 cpc perchè la Corte di Appello di Salerno ha violato il giudicato interno in ordine al riconoscimento oltre agli interessi anche della rivalutazione monetaria ed ha erroneamente ritenuto che spettassero ai ricorrenti solo gli interessi legali e non anche la rivalutazione monetaria. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti incidentali lamentano violazione e falsa applicazione dell’art.132 cpc in riferimento all’art. 360 comma 1 nr.4 cpc perchè la Corte di Appello di Salerno ha erroneamente ritenuto che la fattispecie fosse da inquadrare nell’ambito della occupazione legittima e non della occupazione acquisitiva. Il ricorso del Comune di Sarno è inammissibile e deve essere respinto per tutti i motivi. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto diretto a censurare l’applicazione alla fattispecie dell’art. 50 DPR 327/2001 sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. A tal riguardo tuttavia giova, invero, premettere che, per effetto della nuova formulazione dell'art. 360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., oggetto del vizio di cui alla citata norma è oggi esclusivamente l'omesso esame circa un «fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti». Il mancato esame, dunque, deve riguardare un vero e proprio «fatto», in senso storico e normativo, ossia un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., cioè un «fatto» costitutivo, modificativo impeditivo o estintivo, o anche un fatto secondario, vale a dire un fatto dedotto ed affermato dalle parti in funzione di prova di un fatto principale (Cass., 8 settembre 2016, n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017, n. 29883), e non, invece, le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass., SU, 20 giugno 2018, n. 16303; Cass. 14 giugno 2017, n. 14802), oppure gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass., Sez. U.,7 aprile 2014, n. 8053). E' utile rammentare, poi, che Cass., Sez. U, 7 aprile 2014, n.8053, ha chiarito che «la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma,n. 6), cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l'esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti. In mancanza di tali indicazioni il primo motivo di ricorso non può che essere dichiarato inammissibile. Il terzo e quarto motivo di ricorso censurano, sotto il profilo della violazione di legge, la liquidazione di somme non dovute da parte della Corte di Appello cheavrebbe impropriamente applicato alla fattispecie gli artt. 49,50 e 42 bis DPR 327/2001. I suddetti motivi sono inammissibili. Infatti dalla sentenza impugnata non emerge alcuna affermazione in diritto da parte del giudice di merito da cui risulti l’applicazione alla fattispecie delle norme di cui all’art. 49 e 50 e tantomeno dell’art. 42 bis DPR 327/2001 sopra indicato in quanto la Corte di Appello si è limitata a liquidare le somme risultanti all’esito della CTU effettuata, sulla base del metodo sintetico-comparativo, senza menzionare e scendere nel dettaglio dei criteri adottati dal CTU e delle norme di legge coinvolte nella liquidazione. Ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa. A tal riguardo Sez. 1, Sentenza n. del 07/05/2014: “In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la censura in ordine a elementi incidenti sulla concreta liquidazione del credito, si risolve non in una critica ad un principio di diritto, ma in un apprezzamento di fatto ed è, dunque, censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che non può essere proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, occorrendo indicare, proprio a tal fine, l'atto del giudizio di merito in cui la contestazione sia stata tempestivamente formulata.” I motivi 2,5 e 6, da trattarsi congiuntamente, censurano poi la valutazione dei terreni effettuata dal CTU sulla base del metodo sintetico comparativo. Il ricorrente espone nel ricorso una serie di critiche alla CTU che riguardano elementi e circostanze di fatto (esistenza di un manufatto abusivo, recinzioni inesistenti, differenti colture praticate sui fondi) non sindacabili in questa sede di legittimità. Appare dunque inammissibile la censura avverso la valutazione del terreno effettuata dalla Corte d’Appello in quanto mira ad una rivalutazione del merito. Tutte le censure sono inammissibili anche in quanto prive di autosufficienza. Infatti: “…E’ onere della parte ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di Cassazione di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa; in particolare, ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la censura in ordine a elementi di fatto, incidenti sulla concreta liquidazione del credito, si risolve non in una critica ad un principio di diritto (onde appare male invocata la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.), ma in un apprezzamento di fatto, che dunque è censurabile solo sotto il profilo del vizio di motivazione, che non può essere proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, occorrendo indicare, proprio a tale fine, l'atto del giudizio di merito in cui la contestazione sia stata tempestivamente formulata” ( Sez. 1, Sentenza n. del 11/01/2007). Il ricorso incidentale, i cui motivi possono trattarsi congiuntamente, deve essere accolto. Infatti la sentenza impugnata avrebbe dovuto concedere la dovuta rivalutazione monetaria mentre si limita a condannare il Comune di Sarno a pagare gli interessi legali “sulle somme via via rivalutate dal maggio 1987 per tutti e dal 1985 per [OSCURATO:PERSONA]”. Pertanto la Corte d’Appello di Salerno ha errato laddove non ha ritenuto che le somme dovute devono essere prima rivalutate e poi applicati gli interessi legali sicchè il giudice di merito così facendo non si è uniformato alla pronuncia di questa Suprema Corte poichè dal dispositivo non emerge che oltre al riconoscimento degli interessi legali spetta anche la rivalutazione monetaria, così come richiesto dai ricorrenti incidentali, dal maggio 1987 per tutti e dal 1985 per [OSCURATO:PERSONA]. In considerazione di quanto sopra il ricorso principale va respinto ed accolto l’incidentale comeindicato in motivazione con compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13. Accoglie il ricorso incidentale e decidendo nel merito condanna il Comune di Sarno a pagare ai ricorrenti incidentali la rivalutazione monetaria sulle somme determinate con la sentenza impugnata secondo indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
Sentenza Cassazione n. 21057/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris