Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 luglio 2026

Cassazione n. 23813/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, elett. dom.to in Via di Ripetta n. 22, Roma, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), inpersona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in P.zza Mattein. 10, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 617/2024 pubblicata indata 20/02/2024, n. r.g. 2153/2021.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno16/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona dell’AvvocataGenerale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleNumero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026Data pubblicazione 22/07/2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udita la discussione dei difensori delle parti.1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto da [OSCURATO:PERSONA] spaad ottobre 2006 con qualifica di “service delivery line manager”.

Nel 2009 eradivenuto responsabile del team di risorse dedicato al supporto tecnico per iprodotti di accesso e trasporto ottico.

Nel 2011 era stato nominatoresponsabile di altro team di specialisti.

Nel novembre 2017 aveva assunto ilruolo di “customer operation manager” con l’incarico di project manager digestione nell’ambito della nuova unità di progetto denominata “task forcefiber”, costituita nel marzo 2017.In data 22/02/2019 la società aveva creato il ramo d’azienda “Networkbuild field services Italy” al dichiarato scopo di raggruppare alcune risorseoccupate in ambiti diversi su vari progetti di realizzazione di infrastrutture direti fisse e mobili e della loro manutenzione, nonché in progetti già dichiaratiin via di dismissione o in contratti in scadenza.

In tale ramo erano stati inserititrentadue dipendenti, fra cui il Restante, ai quali ne erano stati aggiuntiventinove a marzo 2019, tutti reintegrati a seguito di sentenze diannullamento del licenziamento collettivo risalente a luglio 2017.A marzo 2019 era stata avviata la procedura per la cessione del predettoramo aziendale.[OSCURATO:PERSONA] deduceva la mancata preesistenza del ramo d’azienda sia dalpunto di vista temporale che da quello organizzativo, nonché il difetto diautonomia funzionale.Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria dinullità/illegittimità/inefficacia della predetta cessione e l’ordine di ripristinodel rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello rigettava – siapure con diversa motivazione – l’appello proposto dal Restante.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) sulla questione della cessione del ramo d’azienda denominato “networkbuild field service Italy” questa Corte si è già pronunziata (sentenzaNumero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026n. 2008/2023 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) alla quale ci si riporta ex art. 118Data pubblicazione 22/07/2026disp.att.c.p.c.;b) il lasso temporale intercorrente fra la costituzione del ramo aziendale ela sua cessione non ha una valenza probatoria ex se, ma deve esserevalutato nel contesto istruttorio complessivo alla luce di tutti glielementi;c) l’appellante non ha contestato che le proprie competenze professionalinon fossero necessarie per le finalità proprie del neocostituito ramoaziendale;d) dalla documentazione prodotta in atti ed in particolare dalla relazionedel dott. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta poi provato che oltre alpersonale (63 dipendenti) furono trasferiti anche i software gestionalinecessari per consentire l’operatività del ramo ceduto in relazione alsuo oggetto;e) il fatto che la cedente avesse mantenuto i rapporti commerciali efinanziari con la clientela finale e con i fornitori non induce a ritenereillegittima la cessione, poiché fra le società era vigente un contratto direte stipulato ai sensi dell’art. 42 d.l. n. 78/2010 (conv. in L. n.122/2010), che rendeva compatibile con detta cessione la permanenzadella gestione del cliente finale da parte della cedente;f) l’autonomia funzionale del ramo ceduto non è esclusa dal fatto che lacedente avesse conferito una provvista finanziaria per consentirnel’operatività, in quanto il predetto ramo, prima della cessione, era partedi un’azienda più complessa e quindi non doveva necessariamenteredigere un bilancio autonomo, come si evince dalla relazione del dott.[OSCURATO:PERSONA].4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito concontroricorso.6.- Il P.G. ha depositato memoria con cui ha concluso per il rigetto delricorso.7.- Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026Data pubblicazione 22/07/20261.- Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso diCONEXUS spa, in quanto il relativo difensore non ha depositato la procuraspeciale.2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 Cost.,437, co. 1, 420, co. 4, e 429 c.p.c. per avere la Corte territoriale deciso ilgravame senza consentire ai difensori delle parti la discussione orale.

Inparticolare deduce che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il suo difensore avevachiesto “un breve rinvio con termine per note per replicare in ordine allagiurisprudenza prodotta ex adverso” e che il Collegio aveva trattenuto “lacausa in decisione su tutte le istanze”.

Lamenta che, laddove avesse decisodi non concedere un termine per note di replica, quel Collegio avrebbe dovutocomunque invitare le parti alla discussione orale, invito invece mancato: ilgravame era stato deciso con il dispositivo reso in quello steso giorno, alleore 15,10.Il motivo è infondato.Va premesso che nel rito del lavoro, sussiste violazione dell'art. 429 c.p.c.,con conseguente nullità della sentenza, qualora, pur essendo stato disposto ilrinvio dell'udienza, venga pronunciata sentenza senza che le parti abbianopotuto procedere alla discussione orale, in violazione del diritto di difesa e delconseguente principio del contraddittorio, che deve realizzarsi nella sua pienaeffettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass. ord. n.8441/2017).Nel caso di specie, come risulta dal verbale di udienza del 13/02/2024(riportato mediante scansione nel ricorso per cassazione, pp. 10-11),l’udienza di discussione è stata celebrata, il difensore dell’appellante ha quindiavuto possibilità di discutere la causa, ma non lo ha fatto, essendosi limitatoa chiedere un breve rinvio, richiesta giustificata non con la necessità delladiscussione orale, bensì per il solo deposito di note di replica allagiurisprudenza prodotta dalla controparte.

Dunque nessuna violazione deldiritto di difesa vi è stata.

Né il ricorrente ha prospettato che la Corteterritoriale abbia utilizzato – per il proprio convincimento in fatto – lagiurisprudenza prodotta dalla controparte.

D’altro canto, gli argomenti indiritto appartengono al bagaglio che il giudice ha il potere-dovere di utilizzareNumero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026Data pubblicazione 22/07/2026a prescindere dalle allegazioni delle parti.

Eventuali precedentigiurisprudenziali non costituiscono documenti, ossia atti con possibile idoneitàprobatoria dei fatti di causa, per i quali effettivamente sussisterebbel’esigenza difensiva di replicare.

Né, infine, l’odierno ricorrente ha precisatoin cosa sarebbero consistite “le sue argomentazioni” (v. ricorso percassazione, p. 13) da esporre nell’apposita ed ulteriore udienza di discussioneche, a suo avviso, la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto fissare, puravendo rigettato la sua istanza di concessione di un termine per note direplica.3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 Cost.,437, co. 1, 156, co. 2, c.p.c. per avere la Corte deciso il merito, pregiudicandoil diritto dei difensori dell’appellante di assistere alla lettura del dispositivo alfine di verificare l’immutabilità della decisione rispetto alla successivamotivazione.Il motivo è infondato.Dal verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si evince che la Corte avevatrattenuto la causa in decisione su tutte le istanze.

Il rigetto di quella di rinviocon termine per note implica – in omaggio ai principi di concentrazione edimmediatezza del processo del lavoro, invocati dallo stesso ricorrente – ladecisione immediata del gravame mediante dispositivo letto nello stessogiorno dell’udienza.

Ne deriva che la libera scelta dei difensori dell’alloraappellante di allontanarsi e di non restare presenti è imputabile, negli effetti,esclusivamente a loro e non alla Corte territoriale, pur laddove questa sceltafosse stata fondata sul convincimento che, in caso di rigetto del termine pernote, la Corte territoriale avrebbe rinviato per discussione orale.

Come si èdetto in relazione al primo motivo, infatti, quel convincimento era errato indiritto, sicché si rivela non idoneo a giustificare neppure la doglianza oggettodel motivo in esame.4.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 113, 115, 116c.p.c., 2112, 1406, 2697, 2343, co. 2, lett. b), c.c., per avere la Corteterritoriale ritenuto legittima la cessione di quel ramo d’azienda, a causadell’errata applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenzaNumero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026Data pubblicazione 22/07/2026comunitaria e da quella di legittimità.

In particolare lamenta che i Giudicid’appello abbiano conferito rilevanza di prova alla perizia di parte del dott.[OSCURATO:PERSONA], che invece rappresentava al più una mera allegazione difensivadella società.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Secondo costante insegnamento di questa Corte la verifica dei presuppostifattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art.2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazionesufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v.

Cass.n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012; Cass. n. 1821/2013; Cass. n.2151/2013; Cass. n. 24262/2013; Cass. n. 10925/2014; Cass. n.27238/2014; Cass. n. 22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n.2315/2020; Cass. n. 6649/2020).Pertanto, salvo il caso in cui si lamenti che la sentenza impugnata abbiaerrato nella ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimentodel ramo d’azienda e, quindi, errato nell’ascrizione di significato alladisposizione normativa astratta (caso nella specie non ricorrente), l’errore didiritto denunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. è quello “di sussunzione”(Cass. sez. un. n. 5/2001; Cass. n. 13747/2018).

Altrimenti può venire inrilievo l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero,alternativamente, una motivazione che violi il c,d.

“minimo costituzionale”.Nella prima prospettiva è indispensabile che si parta dalla ricostruzione dellafattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito (Cass. n.6035/2018; Cass. n. 8760/2019), altrimenti si invaderebbe la sfera dicognizione riservata ai giudici di merito.

Infatti il sindacato sulla violazione ofalsa applicazione di una norma di diritto (Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007) presuppone la mediazione di una ricostruzione del fattoincontestata (Cass. n. 4125/2017; Cass. n. 23851/2019).

Laddove si critichi,invece, la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenzaimpugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.,e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del vizio ex art. 360, co. 1,n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, nel caso di speciepreclusa dalla c.d. doppia conforme (art. 360, pen. co., c.p.c.).Resta ferma l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzioneNumero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026Data pubblicazione 22/07/2026del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di unarivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dalmodello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c., perchépone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degliaccadimenti” (Cass. sez. un. n. 34476/2019; conf.

Cass. sez. un. n.33373/2019; Cass. sez. un. n. 25950/2020).Le pretese violazioni o false applicazioni di legge, censurate con il motivoin esame, propongono, in realtà, un diverso apprezzamento del peso dacontenziosa, collocandosi al di fuori del paradigma del vizio denunciabile exart. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., in quanto sollecitano un nuovo apprezzamentodi merito, non proponibile in sede di legittimità.Al riguardo la Corte territoriale ha accertato che la cessionaria è una societàdi scopo appositamente costituita in data 19/12/2017 con la dichiarata finalitàdi affidare ad essa la gestione dello specifico settore del “field serviceoperation” prima facente capo alla relativa area aziendale FSO.

Ha altresìaccertato che, nel dare esecuzione a tale programma imprenditoriale, a quellasocietà era stato ceduto il ramo di azienda denominato “Network build fieldservices Italy”, ritenuto anche temporalmente preesistente rispetto alla datadella cessione.Quanto, poi, alla perizia di parte, redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], va premessoche in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenzadi diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudiceha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova,la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.,Numero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026Data pubblicazione 22/07/2026solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimitàsui vizi di motivazione (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).

Dunque percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrereal notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimentoad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).In conclusione, la questione della “violazione” o della “falsa applicazione”degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solose si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limitilegali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato comefacenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementiprobatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016;Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022).Peraltro, questa Corte ha già affermato che la perizia di parte, pur nonassurgendo a fonte di prova, nondimeno ha valore di indizio (Cass. ord. n.34450/2022; Cass. ord. n. 33503/2018).Nel caso in esame, con un accertamento adeguatamente motivato, la Corteterritoriale ha ritenuto che la perizia di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] fossecorroborata da una pluralità di altri elementi riscontrati in fatto.

Proprio pertale ragione – nel suo prudente apprezzamento – ha legittimamente attribuitoa quella perizia l’idoneità dimostrativa dei fatti rilevanti per il giudizio.Con riguardo al profilo evidenziato dal difensore del ricorrente in udienza,ossia che le valutazioni del perito di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] si fermavano al[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché il ramo ceduto non esisteva, sicché quella perizia nonpoteva certo essere utilizzata per affermare la preesistenza del ramod’azienda poi ceduto, si tratta di apprezzamenti di fatto, riservati al giudice dimerito e quindi interdetti in sede di legittimità.

In ogni caso la Corteterritoriale ha valorizzato la prospettiva di quella perizia di parteNumero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026Data pubblicazione 22/07/2026dichiaratamente proiettata nel futuro, perché elaborata proprio in vista dellavalutazione economica delle componenti incluse nel ramo oggetto della futuracessione, attività di stima che necessariamente deve precedere la cessione eche in nessun modo incide sull’accertamento della preesistenza del ramo.5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivoin favore della sola controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa, poiché ilcontroricorso di [OSCURATO:SOCIETA] è inammissibile per difetto di procura.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa le spese del presente giudiziodi legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data16/06/2026.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, elett. dom.to in Via di Ripetta n. 22, Roma, rappresentato edifeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA]. e già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), inpersona del legale rappresentante pro tempore, eletto dom.to in P.zza Mattein. 10, Roma, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 617/2024 pubblicata indata 20/02/2024, n. r.g. 2153/2021.Udita la relazione svolta all’udienza e nella camera di consiglio del giorno16/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Viste le conclusioni scritte depositate dal P.M., in persona dell’AvvocataGenerale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleNumero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026Data pubblicazione 22/07/2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Udita la discussione dei difensori delle parti.1.- [OSCURATO:PERSONA] era stato assunto da [OSCURATO:PERSONA] spaad ottobre 2006 con qualifica di “service delivery line manager”. Nel 2009 eradivenuto responsabile del team di risorse dedicato al supporto tecnico per iprodotti di accesso e trasporto ottico. Nel 2011 era stato nominatoresponsabile di altro team di specialisti. Nel novembre 2017 aveva assunto ilruolo di “customer operation manager” con l’incarico di project manager digestione nell’ambito della nuova unità di progetto denominata “task forcefiber”, costituita nel marzo 2017.In data 22/02/2019 la società aveva creato il ramo d’azienda “Networkbuild field services Italy” al dichiarato scopo di raggruppare alcune risorseoccupate in ambiti diversi su vari progetti di realizzazione di infrastrutture direti fisse e mobili e della loro manutenzione, nonché in progetti già dichiaratiin via di dismissione o in contratti in scadenza. In tale ramo erano stati inserititrentadue dipendenti, fra cui il Restante, ai quali ne erano stati aggiuntiventinove a marzo 2019, tutti reintegrati a seguito di sentenze diannullamento del licenziamento collettivo risalente a luglio 2017.A marzo 2019 era stata avviata la procedura per la cessione del predettoramo aziendale.[OSCURATO:PERSONA] deduceva la mancata preesistenza del ramo d’azienda sia dalpunto di vista temporale che da quello organizzativo, nonché il difetto diautonomia funzionale.Pertanto adìva il Tribunale di Roma per ottenere la declaratoria dinullità/illegittimità/inefficacia della predetta cessione e l’ordine di ripristinodel rapporto di lavoro alle dipendenze della cedente.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello rigettava – siapure con diversa motivazione – l’appello proposto dal Restante.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) sulla questione della cessione del ramo d’azienda denominato “networkbuild field service Italy” questa Corte si è già pronunziata (sentenzaNumero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026n. 2008/2023 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) alla quale ci si riporta ex art. 118Data pubblicazione 22/07/2026disp.att.c.p.c.;b) il lasso temporale intercorrente fra la costituzione del ramo aziendale ela sua cessione non ha una valenza probatoria ex se, ma deve esserevalutato nel contesto istruttorio complessivo alla luce di tutti glielementi;c) l’appellante non ha contestato che le proprie competenze professionalinon fossero necessarie per le finalità proprie del neocostituito ramoaziendale;d) dalla documentazione prodotta in atti ed in particolare dalla relazionedel dott. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] risulta poi provato che oltre alpersonale (63 dipendenti) furono trasferiti anche i software gestionalinecessari per consentire l’operatività del ramo ceduto in relazione alsuo oggetto;e) il fatto che la cedente avesse mantenuto i rapporti commerciali efinanziari con la clientela finale e con i fornitori non induce a ritenereillegittima la cessione, poiché fra le società era vigente un contratto direte stipulato ai sensi dell’art. 42 d.l. n. 78/2010 (conv. in L. n.122/2010), che rendeva compatibile con detta cessione la permanenzadella gestione del cliente finale da parte della cedente;f) l’autonomia funzionale del ramo ceduto non è esclusa dal fatto che lacedente avesse conferito una provvista finanziaria per consentirnel’operatività, in quanto il predetto ramo, prima della cessione, era partedi un’azienda più complessa e quindi non doveva necessariamenteredigere un bilancio autonomo, come si evince dalla relazione del dott.[OSCURATO:PERSONA].4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA] hanno resistito concontroricorso.6.- Il P.G. ha depositato memoria con cui ha concluso per il rigetto delricorso.7.- Le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026Data pubblicazione 22/07/20261.- Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del controricorso diCONEXUS spa, in quanto il relativo difensore non ha depositato la procuraspeciale.2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 Cost.,437, co. 1, 420, co. 4, e 429 c.p.c. per avere la Corte territoriale deciso ilgravame senza consentire ai difensori delle parti la discussione orale. Inparticolare deduce che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il suo difensore avevachiesto “un breve rinvio con termine per note per replicare in ordine allagiurisprudenza prodotta ex adverso” e che il Collegio aveva trattenuto “lacausa in decisione su tutte le istanze”. Lamenta che, laddove avesse decisodi non concedere un termine per note di replica, quel Collegio avrebbe dovutocomunque invitare le parti alla discussione orale, invito invece mancato: ilgravame era stato deciso con il dispositivo reso in quello steso giorno, alleore 15,10.Il motivo è infondato.Va premesso che nel rito del lavoro, sussiste violazione dell'art. 429 c.p.c.,con conseguente nullità della sentenza, qualora, pur essendo stato disposto ilrinvio dell'udienza, venga pronunciata sentenza senza che le parti abbianopotuto procedere alla discussione orale, in violazione del diritto di difesa e delconseguente principio del contraddittorio, che deve realizzarsi nella sua pienaeffettività durante tutto lo svolgimento del processo (Cass. ord. n.8441/2017).Nel caso di specie, come risulta dal verbale di udienza del 13/02/2024(riportato mediante scansione nel ricorso per cassazione, pp. 10-11),l’udienza di discussione è stata celebrata, il difensore dell’appellante ha quindiavuto possibilità di discutere la causa, ma non lo ha fatto, essendosi limitatoa chiedere un breve rinvio, richiesta giustificata non con la necessità delladiscussione orale, bensì per il solo deposito di note di replica allagiurisprudenza prodotta dalla controparte. Dunque nessuna violazione deldiritto di difesa vi è stata. Né il ricorrente ha prospettato che la Corteterritoriale abbia utilizzato – per il proprio convincimento in fatto – lagiurisprudenza prodotta dalla controparte. D’altro canto, gli argomenti indiritto appartengono al bagaglio che il giudice ha il potere-dovere di utilizzareNumero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026Data pubblicazione 22/07/2026a prescindere dalle allegazioni delle parti. Eventuali precedentigiurisprudenziali non costituiscono documenti, ossia atti con possibile idoneitàprobatoria dei fatti di causa, per i quali effettivamente sussisterebbel’esigenza difensiva di replicare. Né, infine, l’odierno ricorrente ha precisatoin cosa sarebbero consistite “le sue argomentazioni” (v. ricorso percassazione, p. 13) da esporre nell’apposita ed ulteriore udienza di discussioneche, a suo avviso, la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto fissare, puravendo rigettato la sua istanza di concessione di un termine per note direplica.3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 4), c.p.c.il ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione degli artt. 24 Cost.,437, co. 1, 156, co. 2, c.p.c. per avere la Corte deciso il merito, pregiudicandoil diritto dei difensori dell’appellante di assistere alla lettura del dispositivo alfine di verificare l’immutabilità della decisione rispetto alla successivamotivazione.Il motivo è infondato.Dal verbale dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si evince che la Corte avevatrattenuto la causa in decisione su tutte le istanze. Il rigetto di quella di rinviocon termine per note implica – in omaggio ai principi di concentrazione edimmediatezza del processo del lavoro, invocati dallo stesso ricorrente – ladecisione immediata del gravame mediante dispositivo letto nello stessogiorno dell’udienza. Ne deriva che la libera scelta dei difensori dell’alloraappellante di allontanarsi e di non restare presenti è imputabile, negli effetti,esclusivamente a loro e non alla Corte territoriale, pur laddove questa sceltafosse stata fondata sul convincimento che, in caso di rigetto del termine pernote, la Corte territoriale avrebbe rinviato per discussione orale. Come si èdetto in relazione al primo motivo, infatti, quel convincimento era errato indiritto, sicché si rivela non idoneo a giustificare neppure la doglianza oggettodel motivo in esame.4.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. ilricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 113, 115, 116c.p.c., 2112, 1406, 2697, 2343, co. 2, lett. b), c.c., per avere la Corteterritoriale ritenuto legittima la cessione di quel ramo d’azienda, a causadell’errata applicazione dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenzaNumero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026Data pubblicazione 22/07/2026comunitaria e da quella di legittimità. In particolare lamenta che i Giudicid’appello abbiano conferito rilevanza di prova alla perizia di parte del dott.[OSCURATO:PERSONA], che invece rappresentava al più una mera allegazione difensivadella società.Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato.Secondo costante insegnamento di questa Corte la verifica dei presuppostifattuali che consentano l'applicazione o meno del regime previsto dall'art.2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazionesufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (v. Cass.n. 20422/2012; Cass. n. 5117/2012; Cass. n. 1821/2013; Cass. n.2151/2013; Cass. n. 24262/2013; Cass. n. 10925/2014; Cass. n.27238/2014; Cass. n. 22688/2014; Cass. n. 25382/2017; Cass. n.2315/2020; Cass. n. 6649/2020).Pertanto, salvo il caso in cui si lamenti che la sentenza impugnata abbiaerrato nella ricognizione degli elementi legali identificativi del trasferimentodel ramo d’azienda e, quindi, errato nell’ascrizione di significato alladisposizione normativa astratta (caso nella specie non ricorrente), l’errore didiritto denunciabile ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. è quello “di sussunzione”(Cass. sez. un. n. 5/2001; Cass. n. 13747/2018). Altrimenti può venire inrilievo l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero,alternativamente, una motivazione che violi il c,d. “minimo costituzionale”.Nella prima prospettiva è indispensabile che si parta dalla ricostruzione dellafattispecie concreta così come effettuata dai giudici di merito (Cass. n.6035/2018; Cass. n. 8760/2019), altrimenti si invaderebbe la sfera dicognizione riservata ai giudici di merito. Infatti il sindacato sulla violazione ofalsa applicazione di una norma di diritto (Cass. n. 26307/2014; Cass. n.22348/2007) presuppone la mediazione di una ricostruzione del fattoincontestata (Cass. n. 4125/2017; Cass. n. 23851/2019). Laddove si critichi,invece, la ricostruzione della vicenda storica quale risultante dalla sentenzaimpugnata, si è fuori dall’ambito di operatività dell’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.,e la censura è attratta inevitabilmente nei confini del vizio ex art. 360, co. 1,n. 5, c.p.c., nella formulazione tempo per tempo vigente, nel caso di speciepreclusa dalla c.d. doppia conforme (art. 360, pen. co., c.p.c.).Resta ferma l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzioneNumero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026Data pubblicazione 22/07/2026del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta dimotivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di unarivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dalmodello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 c.p.c., perchépone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degliaccadimenti” (Cass. sez. un. n. 34476/2019; conf. Cass. sez. un. n.33373/2019; Cass. sez. un. n. 25950/2020).Le pretese violazioni o false applicazioni di legge, censurate con il motivoin esame, propongono, in realtà, un diverso apprezzamento del peso dacontenziosa, collocandosi al di fuori del paradigma del vizio denunciabile exart. 360, co. 1, n. 3), c.p.c., in quanto sollecitano un nuovo apprezzamentodi merito, non proponibile in sede di legittimità.Al riguardo la Corte territoriale ha accertato che la cessionaria è una societàdi scopo appositamente costituita in data 19/12/2017 con la dichiarata finalitàdi affidare ad essa la gestione dello specifico settore del “field serviceoperation” prima facente capo alla relativa area aziendale FSO. Ha altresìaccertato che, nel dare esecuzione a tale programma imprenditoriale, a quellasocietà era stato ceduto il ramo di azienda denominato “Network build fieldservices Italy”, ritenuto anche temporalmente preesistente rispetto alla datadella cessione.Quanto, poi, alla perizia di parte, redatta dal dott. [OSCURATO:PERSONA], va premessoche in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell'art.116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare unaprova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenzadi diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento",pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che illegislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, adesempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta aduna specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudiceha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova,la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.,Numero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026Data pubblicazione 22/07/2026solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimitàsui vizi di motivazione (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867). Dunque percassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciareche il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione dellanorma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalleparti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli(salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrereal notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutarele prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimentoad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentitadall'art. 116 c.p.c. (Cass. sez. un. 30/09/2020, n. 20867).In conclusione, la questione della “violazione” o della “falsa applicazione”degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile dinanzi alla Corte di legittimità solose si alleghi che il giudice di appello abbia posto a base della decisione provenon dedotte dalle parti, oppure prove disposte d’ufficio al di fuori dei limitilegali, oppure abbia disatteso prove legali, oppure abbia considerato comefacenti piena prova (recependoli senza apprezzamento critico) elementiprobatori soggetti invece a prudente valutazione (Cass. ord. n. 27000/2016;Cass. ord. n. 1229/2019; Cass. ord. n. 6774/2022).Peraltro, questa Corte ha già affermato che la perizia di parte, pur nonassurgendo a fonte di prova, nondimeno ha valore di indizio (Cass. ord. n.34450/2022; Cass. ord. n. 33503/2018).Nel caso in esame, con un accertamento adeguatamente motivato, la Corteterritoriale ha ritenuto che la perizia di parte del dott. [OSCURATO:PERSONA] fossecorroborata da una pluralità di altri elementi riscontrati in fatto. Proprio pertale ragione – nel suo prudente apprezzamento – ha legittimamente attribuitoa quella perizia l’idoneità dimostrativa dei fatti rilevanti per il giudizio.Con riguardo al profilo evidenziato dal difensore del ricorrente in udienza,ossia che le valutazioni del perito di parte dott. [OSCURATO:PERSONA] si fermavano al[OSCURATO:DATA_NASCITA], allorché il ramo ceduto non esisteva, sicché quella perizia nonpoteva certo essere utilizzata per affermare la preesistenza del ramod’azienda poi ceduto, si tratta di apprezzamenti di fatto, riservati al giudice dimerito e quindi interdetti in sede di legittimità. In ogni caso la Corteterritoriale ha valorizzato la prospettiva di quella perizia di parteNumero registro generale 13626/2024Numero sezionale 2917/2026Numero di raccolta generale 23813/2026Data pubblicazione 22/07/2026dichiaratamente proiettata nel futuro, perché elaborata proprio in vista dellavalutazione economica delle componenti incluse nel ramo oggetto della futuracessione, attività di stima che necessariamente deve precedere la cessione eche in nessun modo incide sull’accertamento della preesistenza del ramo.5.- Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivoin favore della sola controricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa, poiché ilcontroricorso di [OSCURATO:SOCIETA] è inammissibile per difetto di procura. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare allacontroricorrente [OSCURATO:PERSONA] spa le spese del presente giudiziodi legittimità, che liquida in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, oltrerimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data16/06/2026.Il Consigliere est.dott. [OSCURATO:PERSONA] PanarielloLa Presidentedott.ssa [OSCURATO:PERSONA]