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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35325/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata dai difensori dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 15 luglio 2009, il Tribunale di Saluzzo condannava alle pene di giustizia Giovanni [OSCURATO:PERSONA] e numerosi altri imputati in relazione al reato di associazione per delinquere e a plurimi reati-fine (truffa aggravata ed altro), commessi utilizzando alcune società cooperative al fine di lucrare il corrispettivo della produzione del latte eccedente le quote fissate dagli organismi pubblici.

2. La predetta decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello di Torino con sentenza resa il 30 giugno 2011.

3. Quest'ultima pronuncia, poi, veniva, in parte, annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 5, n. 44369 del 13/3/2014, Rv. 262920): - nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BOTTA, GALLO, [OSCURATO:PERSONA], MORELLO, TERNAVASIO, PARIZIA, MARENGO, BONO, FERRERO, MAINA e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati loro ascritti e non già dichiarati estinti nei precedenti gradi di giudizio, per intervenuta prescrizione; - nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROBASTO, BEDINO, MAESTRI, GILETTA e TARICCO, con riferimento ai reati loro ascritti ai capi 1) e 2), limitatamente ai fatti commessi fino al 23 agosto 2006, perché estinti per intervenuta prescrizione.

Venivano rigettati, nel resto, i ricorsi presentati dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROBASTO, BEDINO, MAESTRI, GILETTA e TARICCO, nei confronti dei quali la Corte di appello di Torino, con sentenza del 30 settembre 2016, rideterminava, in sede di rinvio, le pene inflitte per i capi 1) e 2) nella misura di due anni e un mese di reclusione ciascuno per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROBASTO e BEDINO, nove mesi di reclusione per MAESTRI e otto mesi e venti giorni di reclusione ciascuno per GILETTA e TARICCO. 4.

Per quel che qui interessa, giova ricordare che la disciplina comunitaria delle cosiddette "quote latte", inizialmente introdotta in Italia, in esecuzione del regolamento CE n. 856 del 1984, al fine di evitare l'eccesso di produzione lattiera degli stati membri, prevedeva un prelievo supplementare sulle eccedenze produttive, con l'obbligo di versare la relativa somma all'erario. [OSCURATO:PERSONA] membri, pertanto, avevano determinato la c.d. quota individuale di riferimento (QIR), ossia la quota produttiva massima per ciascuna azienda rispetto al quantitativo globale; al superamento del limite fissato da tale quota, il produttore era tenuto al versamento delle somme del c.d.

"super prelievo", riscosso attraverso la figura del "primo acquirente" (di solito rappresentata dai caseifici).Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato la creazione di un meccanismo volto ad eludere la disciplina del prelievo supplementare, tramite la costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di molteplici reati-scopo, tra cui rileva in particolar modo la truffa aggravata ai danni dello Stato.

Segnatamente, gli odierni ricorrenti costituirono delle cooperative (denominate [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.I.) che avevano la funzione di soggetti meramente interposti e risultavano falsamente quali primi acquirenti; di conseguenza, i caseifici - gli unici cui il latte giungeva effettivamente - non effettuavano la trattenuta del super prelievo, non figurando più quali primi acquirenti.

Successivamente, mutata la normativa interna con l'introduzione della legge 30 maggio 2003, n. 119 (attuativa del regolamento CE n. 1788 del 2003), il sodalizio costituì la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., una società ad hoc che - fungendo da cessionaria del credito vantato dalle cooperative nei confronti dei caseifici per il latte acquistato da questi ultimi - riversava ai produttori, a titolo di finanziamento, il denaro riscosso dai caseifici stessi.

5. Tanto premesso, si dà atto che, con sentenza resa in data 4 marzo 2021, la Corte d'appello di Milano rigettava la richiesta di revisione della sentenza emessa in data 30 giugno 2011 dalla Corte di appello di Torino, proposta ai sensi degli artt. 629 e 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. da Giovanni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ROBASTO, Antonino BEDINO, Cristina MAESTRI, Celestino GILETTA, Gianfranco TARICCO, Giacomo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BOTTA, Matteo GALLO, Adriano [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe MORELLO, Giuseppe TERNAVASIO, Sergio PARIZIA, Giuseppe MARENGO, Piero BONO, Giovanni FERRERO, Giuseppe MAINA, Giovanni DEMARIA, Lorenzina SOLAVAGGIONE, Luigi GIORDANA, Angelo RENALDO, Vincenzo BARBERO, Nicolino BALLESIO, G. Battista BATTISTI, Fausto ROCCIA, [OSCURATO:PERSONA] ALESSO, Andrea BARBERIS, Antonio FOGLIATO, [OSCURATO:PERSONA] CRAVERO, Giovanni SICCARDI, Gianfranco BARBERIS, Enrico MALANDRONE, Marilena [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MANA, Giuseppe STRUMIA, Elio VIGNOLO, Dario MAINERO, Riccardo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ALLOCCO, Ferdinando GIORDANA, Antonio ROSSA e Giorgio BONO.

5.1. L'istanza di revisione, in particolare, si basava su due presunte prove nuove: la sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez.

VII, 27 giugno 2019, C-348/18 e un'ordinanza emessa il 5 giugno 2019 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Roma nell'ambito di altro procedimento penale a carico di ignoti (R.G. 101551/2016).

5.2. I giudici della revisione pervenivano alla decisione reiettiva ritenendo che le condotte attribuite agli imputati non potessero essere in alcun modo scalfite dagli elementi posti a fondamento dell'istanza; questi ultimi, infatti, non inducevano ad una rivisitazione dei fatti di causa, poiché difettavano del necessario requisito della novità e, peraltro, non potevano essere considerati quali "prove" in senso tecnico.

Quanto alla prima prova nuova, oltre al citato provvedimento della Corte di Giustizia Europea - in cui si stabiliva che lo Stato membro deve riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore - la difesa aveva prodotto alcune pronunce dei [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio di Stato che, proprio sulla base del principio fissato dalla sentenza europea, avevano annullato il prelievo supplementare dovuto dai produttori.

Ad avviso della Corte adita, tali pronunce amministrative non risultavano confacenti al caso di specie, atteso che, come specificato in uno dei provvedimenti prodotti in copia dalla difesa (sentenza del T.A.R. di Brescia del 26 febbraio 2020, n. 401), solo i produttori in regola con i versamenti potevano partecipare alla ripartizione del prelievo in eccesso.

Pertanto, il principio espresso dalla Corte di Giustizia Europea non poteva essere applicato alla fattispecie in esame, stante l'artificioso sistema costituito dai ricorrenti, volto ad evitare il versamento delle somme dovute.

In relazione alla seconda prova addotta dalla difesa, la Corte di appello di Milano osservava che la questione affrontata nell'ordinanza del G.I.P. di Roma era del tutto diversa, riguardando l'accertamento dell'inattendibilità del sistema di calcolo delle quote latte (fondato su dati non veritieri) e l'acclarata inottemperanza degli organi di controllo al loro compito di verificare le informazioni fornite dai primi acquirenti e dagli allevatori; il citato provvedimento, quindi, non costituiva una prova idonea a dimostrare l'insussistenza della responsabilità penale degli imputati e non era connotato dal carattere di novità.

Peraltro, anche il G.I.P. di Roma aveva sottolineato che la falsità dei dati aveva comportato danni agli allevatori e produttori che avevano versato quanto dovuto; in tale categoria non erano, peraltro, annoverabili gli odierni istanti che, avendo creato un sistema volto ad evitare il pagamento del prelievo supplementare, avevano contribuito alla distorsione dell'intero sistema.

6. Hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati, per il tramite dei difensori, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sia in relazione al denegato requisito della novità delle prove dedotte, sia in riferimento all'asserita impossibilità di qualificarle come "prove" in senso tecnico. 6.1.

Quanto al primo requisito, si censura la sentenza impugnata in quanto i giudici della revisione avrebbero circoscritto la portata del provvedimento del G.I.P. di Roma, descrivendolo come un mero approfondimento delle censure già proposte circa l'inefficienza e la mala gestio del sistema delle quote latte.

Diversamente, l'ordinanza in questione avrebbe fatto emergere le criticità di fondo del regime delle quote latte e l'erroneità del calcolo dei quantitativi di riferimento pro capite (dovuta alla falsità e inattendibilità dei dati relativi alla produzione lattiera nazionale); di conseguenza, a fronte dell'inaffidabilità dei modi di determinazione delle quote individuali, sarebbe venuto meno il termine di riferimento per quantificare la produzione in eccesso e non sarebbe più possibile affermare la sussistenza degli elementi del danno all'erario e dell'ingiusto profitto.

Secondo il ragionamento del G.I.P., la regola della veridica comunicazione dei dati sarebbe stata violata a monte (con la conseguente distorsione dell'intero sistema) e non certo dai ricorrenti, che avevano sempre comunicato in modo veritiero i dati produttivi, inserendoli nel sistema informatico SIAN.

La novità della prova portata all'attenzione dei giudici, quindi, sarebbe consistita nel sopravvenuto accertamento della falsità dei dati produttivi alla base del sistema delle quote latte e, di conseguenza, della quota individuale di riferimento; ciò avrebbe dovuto indurre la Corte di appello di Milano a rivalutare la sussistenza degli elementi dell'ingiusto profitto e del danno patrimoniale posti a fondamento della condanna dei ricorrenti.

6.2. Inoltre, sarebbe errata l'affermazione secondo cui l'ordinanza del G.I.P. di Roma non costituirebbe una prova in senso tecnico; infatti, lungi dal voler attribuire a tale provvedimento un'autonoma portata probatoria, la tesi difensiva era volta piuttosto a valorizzare le attività di indagine in esso riportate e, soprattutto, l'accertamento dell'inattendibilità dei dati utilizzati per determinare le quote individuali di riferimento.

Pertanto, i giudici della revisione avrebbero dovuto tener conto del fatto che le conclusioni del G.I.P. di Roma si fondavano su emergenze investigative di carattere oggettivo, cioè su prove in senso tecnico.

La sentenza impugnata, in conclusione, avrebbe omesso di valutare i suddetti atti investigativi e le relative conseguenze in termini di sussistenza degli elementi del danno e dell'ingiusto profitto.

7. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per il rigetto del ricorso. 8.1 difensori degli imputati hanno, in seguito, depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Occorre premettere che, in tema dì revisione, non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il decreto di archiviazione, in quanto decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini (Sez. 2, n. 2933 del 15/12/2021, dep. 26/1/2022, Fumo', Rv. 282591).

Va, poi, soprattutto, rammentato che, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/6/2021, Fadda, Rv. 281772).

E siccome l'istituto della revisione è un mezzo straordinario di impugnazione che consente, eccezionalmente e nei casi tassativamente previsti, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale, esso non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (tra le altre, Sez. 2, n. 762 del 19/10/2005, dep. 2006, Licata, Rv. 232988).

3. La Corte di appello di Milano ha fatto buon governo dei principi enunciati, pervenendo alla decisione impugnata con iter argomentativo lineare, scevro da vizi logico-giuridici.

3.1. La Corte di merito si è, in primo luogo, soffermata sulla sentenza della Corte dì Giustizia Europea, Sez.

VII, 27/6/2019, C-348/18, relativa alla interpretazione dell'art. 2, par. 1., comma 2, Reg.

CEE 3950/92, che ha stabilito che la riassegnazione da parte dello Stato membro dei quantitativi inutilizzati deve essere effettuata in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, diversamente da quanto previsto dalla normativa italiana, che prevedeva le riassegnazioni secondo un criterio di priorità per categorie.

Ebbene, i giudici della revisione, sul punto, hanno correttamente concluso che tale pronuncia e quelle successive emesse dai [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio di Stato (che avevano annullato, sulla base del principio espresso dalla Corte G.U.E., il prelievo supplementare dovuto dai produttori) era applicabile a tutti i casi in cui potrebbero essere avvenute ripartizioni delle somme prelevate sulle quote eccedentarie con una modalità che la normativa italiana aveva previsto, ma che era risultata scorretta e meritevole di ricalcolo; di contro, tale decisione non poteva influire sulla fattispecie oggetto del giudizio, nella quale, in ragione del truffaldino sistema costruito dagli imputati, quelle stesse somme dai produttori di latte non erano state versate tout court e, pertanto, non poteva porsi (e_ alcun problema di revisione dei calcoli circa il quantum effettivamente dovuto in restituzione a ciascun produttore.

3.2. Ad analoghe conclusioni la Corte territoriale è correttamente pervenuta anche con riguardo alla questione, trattata nel provvedimento di archiviazione emesso in data 5.6.2019 dal G.I.P. del Tribunale di Roma in procedimento contro ignoti n. 101551/2016 R.G.

G.I.P., avente ad oggetto l'emergenza investigativa (prospettata dagli istanti come "prova nuova") di un sistema di calcolo delle stesse "quote latte" fondato su dati non veri e sul mancato controllo da parte degli organi preposti a compiti di vigilanza.

Che questo dato non potesse assurgere al rango di "prova nuova", la sentenza impugnata lo ha convenientemente spiegato a pag. 5, in cui ha dato atto che la stessa pronuncia di cui si chiedeva la revisione (sentenza della Corte di appello di Torino n. 2437/11), in una lunga nota a pié di pagina (pagg. 50-51), aveva esposto in modo articolato le ragioni per le quali il regime delle quote latte aveva sempre rappresentato un punto dolente nel panorama agricolo nazionale, evidenziando che l'osservanza della normativa in materia non era mai stata perseguita dagli organi dello Stato con la dovuta risolutezza.

Nella richiamata pronuncia, la Corte torinese aveva pure dato atto degli esiti di Commissioni di inchiesta che avevano messo in luce ritardi e inadempienze, a vari livelli, di Amministrazioni statali, Enti locali, associazioni di categoria e agenzie pubbliche, tanto da indurre il G.I.P. capitolino, nel citato provvedimento di archiviazione, a parlare, da un lato, di una "totale incapacità e superficialità", protrattasi "per decenni", "da parte degli organi di controllo degli assessorati all'agricoltura delle regioni nell'ottemperare ai propri obblighi di accertamento sui dati forniti dagli allevatori e dei primi acquirenti" e a giudicare, dall'altro, alla stregua di "fatto notorio", da oltre venti anni, la "falsità dei dati" per le autorità amministrative e politiche, "rimaste consapevolmente inerti [...] per evitare di scontentare singole corporazioni o singoli centri di interesse, così determinando ingenti danni allo Stato italiano che ha pagato le multe e agli allevatori/produttori che fino ad oggi hanno rispettato le regole, tanto da compromettere il regime delle quote e distorcendo la concorrenza".

Sulla base degli elementi valutati dal G.I.P. di Roma, immune da vizi è la considerazione conclusiva formulata dalla Corte di appello di Milano circa il fatto che gli esiti investigativi acquisiti in quel procedimento non potevano costituire "prova nuova" nel senso indicato dall'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte nei termini prima precisati, in quanto, nella sostanza, già presenti nel giudizio di merito oggetto dell'istanza di revisione.

Soprattutto, la Corte ambrosiana ha, senza incorrere in illogicità manifesta, chiarito che l'erroneità dei calcoli in base ai quali sarebbero stati quantificati l'eccedenza di produzione e, conseguentemente, l'entità del super-prelievo preteso sull'eccedenza stessa, avrebbe, semmai, potuto interessare coloro i quali "avevano rispettato le regole", ma non certamente gli imputati, i quali, proprio per evitare di versare alcunché allo Stato nonostante avessero prodotto in eccesso, avevano costituito addirittura un'associazione per delinquere, commettendo numerosi reati-fine e contribuendo, in tal modo, alla distorsione della concorrenza stigmatizzata dal nel suo provvedimento di archiviazione.

La tesi portante sviluppata dalla difesa dei ricorrenti, secondo la quale l'erroneità dei calcoli afferente all'eccedenza dì produzione e all'entità del super- prelievo avrebbe costituito "prova nuova" suscettibile di giustificare la revisione della condanna, è stata, in conclusione, confutata con motivazione che resiste alle critiche.

4. Il rigetto del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., con la quale il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria di replica depositata dai difensori dei ricorrenti; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 15 luglio 2009, il Tribunale di Saluzzo condannava alle pene di giustizia Giovanni [OSCURATO:PERSONA] e numerosi altri imputati in relazione al reato di associazione per delinquere e a plurimi reati-fine (truffa aggravata ed altro), commessi utilizzando alcune società cooperative al fine di lucrare il corrispettivo della produzione del latte eccedente le quote fissate dagli organismi pubblici. 2. La predetta decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello di Torino con sentenza resa il 30 giugno 2011. 3. Quest'ultima pronuncia, poi, veniva, in parte, annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione (Sez. 5, n. 44369 del 13/3/2014, Rv. 262920): - nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], BOTTA, GALLO, [OSCURATO:PERSONA], MORELLO, TERNAVASIO, PARIZIA, MARENGO, BONO, FERRERO, MAINA e [OSCURATO:PERSONA], con riferimento ai reati loro ascritti e non già dichiarati estinti nei precedenti gradi di giudizio, per intervenuta prescrizione; - nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROBASTO, BEDINO, MAESTRI, GILETTA e TARICCO, con riferimento ai reati loro ascritti ai capi 1) e 2), limitatamente ai fatti commessi fino al 23 agosto 2006, perché estinti per intervenuta prescrizione. Venivano rigettati, nel resto, i ricorsi presentati dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROBASTO, BEDINO, MAESTRI, GILETTA e TARICCO, nei confronti dei quali la Corte di appello di Torino, con sentenza del 30 settembre 2016, rideterminava, in sede di rinvio, le pene inflitte per i capi 1) e 2) nella misura di due anni e un mese di reclusione ciascuno per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ROBASTO e BEDINO, nove mesi di reclusione per MAESTRI e otto mesi e venti giorni di reclusione ciascuno per GILETTA e TARICCO. 4. Per quel che qui interessa, giova ricordare che la disciplina comunitaria delle cosiddette "quote latte", inizialmente introdotta in Italia, in esecuzione del regolamento CE n. 856 del 1984, al fine di evitare l'eccesso di produzione lattiera degli stati membri, prevedeva un prelievo supplementare sulle eccedenze produttive, con l'obbligo di versare la relativa somma all'erario. [OSCURATO:PERSONA] membri, pertanto, avevano determinato la c.d. quota individuale di riferimento (QIR), ossia la quota produttiva massima per ciascuna azienda rispetto al quantitativo globale; al superamento del limite fissato da tale quota, il produttore era tenuto al versamento delle somme del c.d. "super prelievo", riscosso attraverso la figura del "primo acquirente" (di solito rappresentata dai caseifici).Nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato la creazione di un meccanismo volto ad eludere la disciplina del prelievo supplementare, tramite la costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di molteplici reati-scopo, tra cui rileva in particolar modo la truffa aggravata ai danni dello Stato. Segnatamente, gli odierni ricorrenti costituirono delle cooperative (denominate [OSCURATO:PERSONA] s.c.a.r.I.) che avevano la funzione di soggetti meramente interposti e risultavano falsamente quali primi acquirenti; di conseguenza, i caseifici - gli unici cui il latte giungeva effettivamente - non effettuavano la trattenuta del super prelievo, non figurando più quali primi acquirenti. Successivamente, mutata la normativa interna con l'introduzione della legge 30 maggio 2003, n. 119 (attuativa del regolamento CE n. 1788 del 2003), il sodalizio costituì la "[OSCURATO:PERSONA]" s.p.a., una società ad hoc che - fungendo da cessionaria del credito vantato dalle cooperative nei confronti dei caseifici per il latte acquistato da questi ultimi - riversava ai produttori, a titolo di finanziamento, il denaro riscosso dai caseifici stessi. 5. Tanto premesso, si dà atto che, con sentenza resa in data 4 marzo 2021, la Corte d'appello di Milano rigettava la richiesta di revisione della sentenza emessa in data 30 giugno 2011 dalla Corte di appello di Torino, proposta ai sensi degli artt. 629 e 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. da Giovanni [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ROBASTO, Antonino BEDINO, Cristina MAESTRI, Celestino GILETTA, Gianfranco TARICCO, Giacomo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] BOTTA, Matteo GALLO, Adriano [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe MORELLO, Giuseppe TERNAVASIO, Sergio PARIZIA, Giuseppe MARENGO, Piero BONO, Giovanni FERRERO, Giuseppe MAINA, Giovanni DEMARIA, Lorenzina SOLAVAGGIONE, Luigi GIORDANA, Angelo RENALDO, Vincenzo BARBERO, Nicolino BALLESIO, G. Battista BATTISTI, Fausto ROCCIA, [OSCURATO:PERSONA] ALESSO, Andrea BARBERIS, Antonio FOGLIATO, [OSCURATO:PERSONA] CRAVERO, Giovanni SICCARDI, Gianfranco BARBERIS, Enrico MALANDRONE, Marilena [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] MANA, Giuseppe STRUMIA, Elio VIGNOLO, Dario MAINERO, Riccardo [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ALLOCCO, Ferdinando GIORDANA, Antonio ROSSA e Giorgio BONO. 5.1. L'istanza di revisione, in particolare, si basava su due presunte prove nuove: la sopravvenuta sentenza della Corte di Giustizia Europea, sez. VII, 27 giugno 2019, C-348/18 e un'ordinanza emessa il 5 giugno 2019 dal Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] di Roma nell'ambito di altro procedimento penale a carico di ignoti (R.G. 101551/2016). 5.2. I giudici della revisione pervenivano alla decisione reiettiva ritenendo che le condotte attribuite agli imputati non potessero essere in alcun modo scalfite dagli elementi posti a fondamento dell'istanza; questi ultimi, infatti, non inducevano ad una rivisitazione dei fatti di causa, poiché difettavano del necessario requisito della novità e, peraltro, non potevano essere considerati quali "prove" in senso tecnico. Quanto alla prima prova nuova, oltre al citato provvedimento della Corte di Giustizia Europea - in cui si stabiliva che lo Stato membro deve riassegnare i quantitativi di riferimento inutilizzati in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore - la difesa aveva prodotto alcune pronunce dei [OSCURATO:PERSONA] e del Consiglio di Stato che, proprio sulla base del principio fissato dalla sentenza europea, avevano annullato il prelievo supplementare dovuto dai produttori. Ad avviso della Corte adita, tali pronunce amministrative non risultavano confacenti al caso di specie, atteso che, come specificato in uno dei provvedimenti prodotti in copia dalla difesa (sentenza del T.A.R. di Brescia del 26 febbraio 2020, n. 401), solo i produttori in regola con i versamenti potevano partecipare alla ripartizione del prelievo in eccesso. Pertanto, il principio espresso dalla Corte di Giustizia Europea non poteva essere applicato alla fattispecie in esame, stante l'artificioso sistema costituito dai ricorrenti, volto ad evitare il versamento delle somme dovute. In relazione alla seconda prova addotta dalla difesa, la Corte di appello di Milano osservava che la questione affrontata nell'ordinanza del G.I.P. di Roma era del tutto diversa, riguardando l'accertamento dell'inattendibilità del sistema di calcolo delle quote latte (fondato su dati non veritieri) e l'acclarata inottemperanza degli organi di controllo al loro compito di verificare le informazioni fornite dai primi acquirenti e dagli allevatori; il citato provvedimento, quindi, non costituiva una prova idonea a dimostrare l'insussistenza della responsabilità penale degli imputati e non era connotato dal carattere di novità. Peraltro, anche il G.I.P. di Roma aveva sottolineato che la falsità dei dati aveva comportato danni agli allevatori e produttori che avevano versato quanto dovuto; in tale categoria non erano, peraltro, annoverabili gli odierni istanti che, avendo creato un sistema volto ad evitare il pagamento del prelievo supplementare, avevano contribuito alla distorsione dell'intero sistema. 6. Hanno proposto ricorso per cassazione gli interessati, per il tramite dei difensori, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sia in relazione al denegato requisito della novità delle prove dedotte, sia in riferimento all'asserita impossibilità di qualificarle come "prove" in senso tecnico. 6.1. Quanto al primo requisito, si censura la sentenza impugnata in quanto i giudici della revisione avrebbero circoscritto la portata del provvedimento del G.I.P. di Roma, descrivendolo come un mero approfondimento delle censure già proposte circa l'inefficienza e la mala gestio del sistema delle quote latte. Diversamente, l'ordinanza in questione avrebbe fatto emergere le criticità di fondo del regime delle quote latte e l'erroneità del calcolo dei quantitativi di riferimento pro capite (dovuta alla falsità e inattendibilità dei dati relativi alla produzione lattiera nazionale); di conseguenza, a fronte dell'inaffidabilità dei modi di determinazione delle quote individuali, sarebbe venuto meno il termine di riferimento per quantificare la produzione in eccesso e non sarebbe più possibile affermare la sussistenza degli elementi del danno all'erario e dell'ingiusto profitto. Secondo il ragionamento del G.I.P., la regola della veridica comunicazione dei dati sarebbe stata violata a monte (con la conseguente distorsione dell'intero sistema) e non certo dai ricorrenti, che avevano sempre comunicato in modo veritiero i dati produttivi, inserendoli nel sistema informatico SIAN. La novità della prova portata all'attenzione dei giudici, quindi, sarebbe consistita nel sopravvenuto accertamento della falsità dei dati produttivi alla base del sistema delle quote latte e, di conseguenza, della quota individuale di riferimento; ciò avrebbe dovuto indurre la Corte di appello di Milano a rivalutare la sussistenza degli elementi dell'ingiusto profitto e del danno patrimoniale posti a fondamento della condanna dei ricorrenti. 6.2. Inoltre, sarebbe errata l'affermazione secondo cui l'ordinanza del G.I.P. di Roma non costituirebbe una prova in senso tecnico; infatti, lungi dal voler attribuire a tale provvedimento un'autonoma portata probatoria, la tesi difensiva era volta piuttosto a valorizzare le attività di indagine in esso riportate e, soprattutto, l'accertamento dell'inattendibilità dei dati utilizzati per determinare le quote individuali di riferimento. Pertanto, i giudici della revisione avrebbero dovuto tener conto del fatto che le conclusioni del G.I.P. di Roma si fondavano su emergenze investigative di carattere oggettivo, cioè su prove in senso tecnico. La sentenza impugnata, in conclusione, avrebbe omesso di valutare i suddetti atti investigativi e le relative conseguenze in termini di sussistenza degli elementi del danno e dell'ingiusto profitto. 7. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella requisitoria inviata in forma scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e succ. mod., ha concluso per il rigetto del ricorso. 8.1 difensori degli imputati hanno, in seguito, depositato memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. 2. Occorre premettere che, in tema dì revisione, non costituisce prova nuova, ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il decreto di archiviazione, in quanto decisione allo stato degli atti, di natura endoprocedimentale, non irrevocabile, alla quale può sempre seguire la riapertura delle indagini (Sez. 2, n. 2933 del 15/12/2021, dep. 26/1/2022, Fumo', Rv. 282591). Va, poi, soprattutto, rammentato che, ai fini dell'esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all'accertamento - in termini di ragionevole sicurezza - di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/6/2021, Fadda, Rv. 281772). E siccome l'istituto della revisione è un mezzo straordinario di impugnazione che consente, eccezionalmente e nei casi tassativamente previsti, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità all'esigenza di giustizia sostanziale, esso non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un'inedita disamina del deducibile (tra le altre, Sez. 2, n. 762 del 19/10/2005, dep. 2006, Licata, Rv. 232988). 3. La Corte di appello di Milano ha fatto buon governo dei principi enunciati, pervenendo alla decisione impugnata con iter argomentativo lineare, scevro da vizi logico-giuridici. 3.1. La Corte di merito si è, in primo luogo, soffermata sulla sentenza della Corte dì Giustizia Europea, Sez. VII, 27/6/2019, C-348/18, relativa alla interpretazione dell'art. 2, par. 1., comma 2, Reg. CEE 3950/92, che ha stabilito che la riassegnazione da parte dello Stato membro dei quantitativi inutilizzati deve essere effettuata in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore, diversamente da quanto previsto dalla normativa italiana, che prevedeva le riassegnazioni secondo un criterio di priorità per categorie. Ebbene, i giudici della revisione, sul punto, hanno correttamente concluso che tale pronuncia e quelle successive emesse dai [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio di Stato (che avevano annullato, sulla base del principio espresso dalla Corte G.U.E., il prelievo supplementare dovuto dai produttori) era applicabile a tutti i casi in cui potrebbero essere avvenute ripartizioni delle somme prelevate sulle quote eccedentarie con una modalità che la normativa italiana aveva previsto, ma che era risultata scorretta e meritevole di ricalcolo; di contro, tale decisione non poteva influire sulla fattispecie oggetto del giudizio, nella quale, in ragione del truffaldino sistema costruito dagli imputati, quelle stesse somme dai produttori di latte non erano state versate tout court e, pertanto, non poteva porsi (e_ alcun problema di revisione dei calcoli circa il quantum effettivamente dovuto in restituzione a ciascun produttore. 3.2. Ad analoghe conclusioni la Corte territoriale è correttamente pervenuta anche con riguardo alla questione, trattata nel provvedimento di archiviazione emesso in data 5.6.2019 dal G.I.P. del Tribunale di Roma in procedimento contro ignoti n. 101551/2016 R.G. G.I.P., avente ad oggetto l'emergenza investigativa (prospettata dagli istanti come "prova nuova") di un sistema di calcolo delle stesse "quote latte" fondato su dati non veri e sul mancato controllo da parte degli organi preposti a compiti di vigilanza. Che questo dato non potesse assurgere al rango di "prova nuova", la sentenza impugnata lo ha convenientemente spiegato a pag. 5, in cui ha dato atto che la stessa pronuncia di cui si chiedeva la revisione (sentenza della Corte di appello di Torino n. 2437/11), in una lunga nota a pié di pagina (pagg. 50-51), aveva esposto in modo articolato le ragioni per le quali il regime delle quote latte aveva sempre rappresentato un punto dolente nel panorama agricolo nazionale, evidenziando che l'osservanza della normativa in materia non era mai stata perseguita dagli organi dello Stato con la dovuta risolutezza. Nella richiamata pronuncia, la Corte torinese aveva pure dato atto degli esiti di Commissioni di inchiesta che avevano messo in luce ritardi e inadempienze, a vari livelli, di Amministrazioni statali, Enti locali, associazioni di categoria e agenzie pubbliche, tanto da indurre il G.I.P. capitolino, nel citato provvedimento di archiviazione, a parlare, da un lato, di una "totale incapacità e superficialità", protrattasi "per decenni", "da parte degli organi di controllo degli assessorati all'agricoltura delle regioni nell'ottemperare ai propri obblighi di accertamento sui dati forniti dagli allevatori e dei primi acquirenti" e a giudicare, dall'altro, alla stregua di "fatto notorio", da oltre venti anni, la "falsità dei dati" per le autorità amministrative e politiche, "rimaste consapevolmente inerti [...] per evitare di scontentare singole corporazioni o singoli centri di interesse, così determinando ingenti danni allo Stato italiano che ha pagato le multe e agli allevatori/produttori che fino ad oggi hanno rispettato le regole, tanto da compromettere il regime delle quote e distorcendo la concorrenza". Sulla base degli elementi valutati dal G.I.P. di Roma, immune da vizi è la considerazione conclusiva formulata dalla Corte di appello di Milano circa il fatto che gli esiti investigativi acquisiti in quel procedimento non potevano costituire "prova nuova" nel senso indicato dall'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte nei termini prima precisati, in quanto, nella sostanza, già presenti nel giudizio di merito oggetto dell'istanza di revisione. Soprattutto, la Corte ambrosiana ha, senza incorrere in illogicità manifesta, chiarito che l'erroneità dei calcoli in base ai quali sarebbero stati quantificati l'eccedenza di produzione e, conseguentemente, l'entità del super-prelievo preteso sull'eccedenza stessa, avrebbe, semmai, potuto interessare coloro i quali "avevano rispettato le regole", ma non certamente gli imputati, i quali, proprio per evitare di versare alcunché allo Stato nonostante avessero prodotto in eccesso, avevano costituito addirittura un'associazione per delinquere, commettendo numerosi reati-fine e contribuendo, in tal modo, alla distorsione della concorrenza stigmatizzata dal nel suo provvedimento di archiviazione. La tesi portante sviluppata dalla difesa dei ricorrenti, secondo la quale l'erroneità dei calcoli afferente all'eccedenza dì produzione e all'entità del super- prelievo avrebbe costituito "prova nuova" suscettibile di giustificare la revisione della condanna, è stata, in conclusione, confutata con motivazione che resiste alle critiche. 4. Il rigetto del ric
Sentenza Cassazione n. 35325/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris