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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 luglio 2022

Cassazione n. 30306/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NAPOLI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 del TRIBUNALE di CASSINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 ottobre 2020 il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Alterio alla pena di C 300 di ammenda, sospesa alle condizioni di legge, per il reato di molestie in danno di [OSCURATO:PERSONA], che contattava telefonicamente in più occasioni per ingiuriarlo e riferirgli frasi velata- mente minacciose; fatto commesso in Rocca d'Evandro, il 17 ottobre 2017.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione, ritenuta mancante o di mera apparenza, poiché dal corpo motivazionale non emergono le ragioni che hanno supportato la decisione di condanna.

3. Il Procuratore generale ha depositato tempestiva requisitoria scritta chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.

4. Il ricorso è fondato.

La motivazione della sentenza è sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice, in quanto si snoda su argomentazioni del tutto astratte, illustrando in termini generali e manualistici il reato di cui all'art. 660 cod. pen., senza alcun riferi- mento al caso concreto sottoposto alla cognizione del giudice, ad eccezione dell'incipit dei "Motivi della decisione" in cui si afferma testualmente: «dall'istruttoria è emersa la responsabilità dell'imputato.

Le dichiarazioni dei testi e la documentazione in atti (sopra elencata) hanno dato contezza dei fatti illeciti contestati».

Argomentare all'evidenza insufficiente a rendere ragione della decisione di condanna, così da connotare la motivazione come apparente.

Ne consegue la necessità di annullare detta sentenza, con rinvio al giudice monocratico del Tribunale di Cassino, in diversa persona fisica, affinché renda una decisione motivata nei termini richiesti dall'art. 111, comma 6, Cost. e dall'art. 546 cod. proc. pen.

PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cassino, in diversa persona fisica.

Così deciso il giorno 21/7/2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NAPOLI) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 del TRIBUNALE di CASSINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 ottobre 2020 il giudice monocratico del Tribunale di Cassino ha condannato [OSCURATO:PERSONA]Alterio alla pena di C 300 di ammenda, sospesa alle condizioni di legge, per il reato di molestie in danno di [OSCURATO:PERSONA], che contattava telefonicamente in più occasioni per ingiuriarlo e riferirgli frasi velata- mente minacciose; fatto commesso in Rocca d'Evandro, il 17 ottobre 2017. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione, ritenuta mancante o di mera apparenza, poiché dal corpo motivazionale non emergono le ragioni che hanno supportato la decisione di condanna. 3. Il Procuratore generale ha depositato tempestiva requisitoria scritta chiedendo l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. 4. Il ricorso è fondato. La motivazione della sentenza è sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice, in quanto si snoda su argomentazioni del tutto astratte, illustrando in termini generali e manualistici il reato di cui all'art. 660 cod. pen., senza alcun riferi- mento al caso concreto sottoposto alla cognizione del giudice, ad eccezione dell'incipit dei "Motivi della decisione" in cui si afferma testualmente: «dall'istruttoria è emersa la responsabilità dell'imputato. Le dichiarazioni dei testi e la documentazione in atti (sopra elencata) hanno dato contezza dei fatti illeciti contestati». Argomentare all'evidenza insufficiente a rendere ragione della decisione di condanna, così da connotare la motivazione come apparente. Ne consegue la necessità di annullare detta sentenza, con rinvio al giudice monocratico del Tribunale di Cassino, in diversa persona fisica, affinché renda una decisione motivata nei termini richiesti dall'art. 111, comma 6, Cost. e dall'art. 546 cod. proc. pen. PQM Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cassino, in diversa persona fisica. Così deciso il giorno 21/7/2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 30306/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris