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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25974/2022

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a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/1/2021 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;t udita per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso nelle loro rispettive qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore di fatto della PFC Autotrasporti s.r.I., fallita nel novembre 2014.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando due motivi.

Con il primo deducono violazione di legge e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.

In tal senso i ricorrenti lamentano l'incompleta valutazione da parte della Corte territoriale del fatto e della sua reale offensività, la cui esiguità già aveva portato il giudice di primo grado ad irrogare il minimo edittale della pena ed a riconoscere le attenuanti generiche ad entrambi gli imputati.

Quanto poi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] contraddittoriamente la sentenza impugnata avrebbe negato la particolare tenuità del fatto pur riconoscendo la marginalità del suo apporto alla consumazione del reato, attesa la sua sostanziale estraneità alla gestione della fallita.

Erroneamente poi i giudici del merito avrebbero ritenuto il comportamento degli imputati abituale in ragione della asserita qualificazione del reato come a consumazione non istantanea.

Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 ultimo comma legge fall., esclusa senza valutare le ridotte dimensioni dell'impresa e del suo volume d'affari, nonché la modesta entità del passivo e la contenuta durata dell'operatività della fallita. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati.

2. Il primo motivo è invero generico, nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza.

Se effettivamente la Corte territoriale ha impropriamente qualificato il momento consumativo del reato per escludere che il comportamento addebitabile agli imputati non sia abituale, deve rilevarsi che in precedenza i giudici dell'appello hanno però giustificato la propria decisione anche in relazione alla tutt'altro che esigua offensività del fatto, motivatamente desunta dall'accertamento della omessa tenuta dell'intero corredo 1 contabile obbligatorio della società e dalla rilevata impossibilità per il curatore di ricostruire il patrimonio della fallita o anche solo le cause del fallimento.

Con tale autonoma ratio decidendi, da sola sufficiente a fondare la decisione censurata, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti, come accennato, non si sono di fatto confrontati, mentre comunque deve ricordarsi come la valutazione sulla non particolare tenuità del fatto, qualora logicamente motivata come nel caso di specie, non è comunque sindacabile in questa sede.

3. Il secondo motivo è invece infondato.

La Corte territoriale ha infatti escluso il riconoscimento dell'invocata attenuante facendo corretta applicazione del consolidato insegnamento di questa Corte per cui la sua configurabilità non deve essere parannetrata all'entità del passivo fallimentare, atteso che il danno rilevante è soltanto quello direttamente cagionato dal fatto di reato (Sez. 5, Sentenza n. 44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv. 253778).

In tal senso l'insegnamento di questa Corte è consolidato nel senso per cui il danno di speciale tenuità evocato dall'art. 219, comma terzo, legge fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, in ipotesi di bancarotta semplice documentale, detto danno deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11725 del 10/12/2019, dep. 2020, Camorani, Rv. 279098).

Si è peraltro precisato - ed il Collegio intende ribadirlo - che nel caso in cui non venga rinvenuto alcuno dei libri contabili obbligatori - perché non consegnati o perché mai istituiti - risultando impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, viene impedita la stessa dimostrazione del danno di cui si invoca la speciale tenuità, talchè la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, Bovini, Rv. 275345).

Correttamente dunque la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dell'attenuante in ragione dell'assenza della contabilità, circostanza ostativa alla valutazione dell'effettiva tenuità del danno cagionato alla massa., mentre generici risultano gli ulteriori rilievi svolti dai ricorrenti in merito all'omessa considerazione delle ridotte dimensioni dell'impresa e del ridotto periodo in cui sarebbe rimasta in attività.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 18/1/2021 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;t udita per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso nelle loro rispettive qualità di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore di fatto della PFC Autotrasporti s.r.I., fallita nel novembre 2014. 2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati con unico atto a firma del comune difensore articolando due motivi. Con il primo deducono violazione di legge e vizi di motivazione in merito al denegato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. In tal senso i ricorrenti lamentano l'incompleta valutazione da parte della Corte territoriale del fatto e della sua reale offensività, la cui esiguità già aveva portato il giudice di primo grado ad irrogare il minimo edittale della pena ed a riconoscere le attenuanti generiche ad entrambi gli imputati. Quanto poi alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] contraddittoriamente la sentenza impugnata avrebbe negato la particolare tenuità del fatto pur riconoscendo la marginalità del suo apporto alla consumazione del reato, attesa la sua sostanziale estraneità alla gestione della fallita. Erroneamente poi i giudici del merito avrebbero ritenuto il comportamento degli imputati abituale in ragione della asserita qualificazione del reato come a consumazione non istantanea. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 219 ultimo comma legge fall., esclusa senza valutare le ridotte dimensioni dell'impresa e del suo volume d'affari, nonché la modesta entità del passivo e la contenuta durata dell'operatività della fallita. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono nel loro complesso infondati. 2. Il primo motivo è invero generico, nella misura in cui non si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza. Se effettivamente la Corte territoriale ha impropriamente qualificato il momento consumativo del reato per escludere che il comportamento addebitabile agli imputati non sia abituale, deve rilevarsi che in precedenza i giudici dell'appello hanno però giustificato la propria decisione anche in relazione alla tutt'altro che esigua offensività del fatto, motivatamente desunta dall'accertamento della omessa tenuta dell'intero corredo 1 contabile obbligatorio della società e dalla rilevata impossibilità per il curatore di ricostruire il patrimonio della fallita o anche solo le cause del fallimento. Con tale autonoma ratio decidendi, da sola sufficiente a fondare la decisione censurata, anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], i ricorrenti, come accennato, non si sono di fatto confrontati, mentre comunque deve ricordarsi come la valutazione sulla non particolare tenuità del fatto, qualora logicamente motivata come nel caso di specie, non è comunque sindacabile in questa sede. 3. Il secondo motivo è invece infondato. La Corte territoriale ha infatti escluso il riconoscimento dell'invocata attenuante facendo corretta applicazione del consolidato insegnamento di questa Corte per cui la sua configurabilità non deve essere parannetrata all'entità del passivo fallimentare, atteso che il danno rilevante è soltanto quello direttamente cagionato dal fatto di reato (Sez. 5, Sentenza n. 44443 del 04/07/2012, Robbiano, Rv. 253778). In tal senso l'insegnamento di questa Corte è consolidato nel senso per cui il danno di speciale tenuità evocato dall'art. 219, comma terzo, legge fall., è quello cagionato dal fatto di reato globalmente considerato e non quello derivante dal passivo fallimentare, talché, in ipotesi di bancarotta semplice documentale, detto danno deve valutarsi sia in relazione all'impossibilità di ricostruire totalmente o parzialmente la situazione contabile dell'impresa fallita o di esercitare le azioni revocatorie o altre azioni a tutela dei creditori, sia in relazione alla diminuzione che l'omessa tenuta dei libri contabili abbia determinato nella quota di attivo oggetto di riparto tra i creditori (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11725 del 10/12/2019, dep. 2020, Camorani, Rv. 279098). Si è peraltro precisato - ed il Collegio intende ribadirlo - che nel caso in cui non venga rinvenuto alcuno dei libri contabili obbligatori - perché non consegnati o perché mai istituiti - risultando impossibile la ricostruzione dei fatti di gestione dell'impresa fallita, viene impedita la stessa dimostrazione del danno di cui si invoca la speciale tenuità, talchè la mancanza delle scritture non può essere utilizzata per presumere circostanze favorevoli all'imputato (Sez. 5, Sentenza n. 7888 del 03/12/2018, dep. 2019, Bovini, Rv. 275345). Correttamente dunque la Corte territoriale ha escluso la configurabilità dell'attenuante in ragione dell'assenza della contabilità, circostanza ostativa alla valutazione dell'effettiva tenuità del danno cagionato alla massa., mentre generici risultano gli ulteriori rilievi svolti dai ricorrenti in merito all'omessa considerazione delle ridotte dimensioni dell'impresa e del ridotto periodo in cui sarebbe rimasta in attività. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al
Sentenza Cassazione n. 25974/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris