CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 03926/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10071/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliati in ROMA, VIA F. SIACCI 2/B presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che li rappresenta e difende anche disgiuntamente insieme all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso, -ricorrentiprincipali e controricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in SIRACUSA, [OSCURATO:PERSONA] 148, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAn.1/2020depositata il 2.1.2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31.1.2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che il Tribunale di Siracusa con sentenza del 2016 ha rigettato le domande avanzate da Italia [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un palazzetto in Siracusa, via Serafino-Privitera n. 2, con sottostante androne avente accesso dal civico 4, collegato ad un piccolo cortile interno, nei confronti dei proprietari di distinti fabbricati aventi accesso da tale ultimo civico e raggiungibili tramite una scala da quel cortile, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domande intese ad ottenere l'accertamento della proprietà esclusiva dell'androne e del piccolo cortile (particella 6058 ex 949 del foglio 167 ex 173), il rilascio di detti beni, il ripristino del muro di confine sull'androne ed il risarcimento dei danni subiti per illegittima occupazione, ed in subordine l'accertamento della comproprietà dell'androne e del piccolo cortile con conseguente loro restituzione al compossesso di Italia [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che la Corte d'Appello di Palermo, accogliendo parzialmente l'appello di Italia [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e nella contumacia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 2/2020 del 19.12.2019/2.1.2020, ha accertato la comproprietà dell'androne e del piccolo cortile, applicando la presunzione di proprietà comune dell'art. 1117 cod. civ. in accoglimento della domanda subordinata di Italia [OSCURATO:PERSONA], ha confermato il rigetto delle sue domande principali, basate sui titoli di acquisto, ed ha compensto per metà le spese processuali del doppio grado e condannato in solido tutti gli appellati al pagamento in favore di Italia [OSCURATO:PERSONA] della residua metà; considerato che avverso tale sentenza, non notificata, hanno proposto tempestivo ricorso principale a questa Corte, notificato solo ad Italia [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi, e tempestivo controricorso con ricorso incidentale, notificato a tutte le partiil 22.6.2020, Italia [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi; rilevato che il ricorso principale non é stato notificat o a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che pure sono stati parti costituite nel giudizio di primo grado e contumaci nel giudizio di secondo grado, e devono quindi partecipare quali litisconsorti necessari in cause inscindibili al presente giudizio di legittimità; considerato, infatti, che le domande incidenti sull'estensione del diritto di comproprietà dei singoli devono essere rivolte nei confronti di tutti i comproprietari, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve statuire la richiesta pronuncia giudiziale (vedi Cass.14.10.2022 n. 30302 ed arg. anche da Cass. sez. un. 13.11.2013 n. 25454), a maggior ragione quando si sia chiesto, come nella specie, anche un intervento di ripristino sull'asserita proprietà comune, necessariamente incidente sui diritti di tutti gli asseriti comproprietari; considerato che il ricors o principale é stat o tempestivamente notificatoad uno dei litisconsorti necessari [OSCURATO:PERSONA] Italia, ma non anchea [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], occorrendo quindi ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli stessi, da parte del ricorrent e principal e , entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; visto l’art. 331 cpc; P.Q.M. La Corte ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da eseguire entro sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza, e rinv