CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 marzo 2026
Cassazione n. 24266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
isti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato;udito il difensore della società ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzionedell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, con ogniconseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., in qualità di terza interessata, ha proposto riesameavverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione all’imputazione provvisoriaelevata a carico del genero e della figlia, oltre che di altri soggettispecificamente individuati, per i reati di cui agli artt. 416, comma primo,secondo e terzo e 648, 474 cod. pen. (capi 1 e 2 della rubrica).2. Il Tribunale del riesame ha pienamente confermato il decreto disequestro preventivo del 02/03/2026 con provvedimento del 27/03/2026.3. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di terza interessata, quale legalerappresentante della AS [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso percassazione con motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessariper la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché ilTribunale del riesame non aveva ritenuto ricorrente la nullità del decreto disequestro conseguente alla omessa motivazione quanto ad un presuppostoessenziale rappresentato dalla ricorrenza di un effettivo vincolopertinenziale tra il bene oggetto di sequestro ed il reato contestato; i motivinuovi proposti sul punto erano stati sostanzialmente pretermessi e nellaricostruzione degli elementi relativi alla imputazione provvisoria era statadel tutto omessa la considerazione, a parere della difesa risolutiva, inordine all’epoca di costituzione della società rispetto ai fatti ascritti; taleelemento evidenziava senza alcuna incertezza come la s.r.l. non potesse inalcun modo essere considerata cosa pertinente al reato, mancandoqualsiasi elemento di collegamento tra la predetta s.r.l. e i reati di cuiall’imputazione provvisoria; ricorrerebbe, conseguentemente, nellaprospettazione difensiva la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc.pen., considerato che, nonostante la specifica eccezione processualeproposta con i motivi nuovi, il Tribunale del riesame non aveva in alcunmodo individuato in quale parte del decreto di sequestro preventivo fossestata individuata la qualità di cosa pertinente al reato della [OSCURATO:SOCIETA]., procedendo così a sanare in modo inammissibile la nullitàoriginaria del decreto impugnato.3.2. Violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.,elementi fattuali che possano far ritenere la società ricorrente quale cosapertinente al reato, quale mezzo attraverso il quale commettere i reatiascritti provvisoriamente ai capi 1 e 2 della rubrica; l’epoca dellaimputazione di cui al capo 2 rendeva evidente l’insussistenza di taleelemento, anche quanto alla ricostruzione del ruolo e della portata dellecondotte riferite ad [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore di fatto anchedella società ricorrente; né si poteva ritenere emerso alcun elemento dicollegamento tra la società ricorrente e le compravendite di orologi di cuialla imputazione; l’unico elemento valorizzato era rappresentato dall’avereRubino [OSCURATO:PERSONA] ricevuto presso la propria abitazione di residenza i pacchicontenenti gli orologi contraffatti e conseguentemente nell’essersi resadisponibile a svolgere il ruolo di prestanome dello stesso [OSCURATO:PERSONA] qualeamministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. e della AS [OSCURATO:PERSONA].r.l.La motivazione sul punto si doveva ritenere del tutto apparente, nonavendo risposto alle deduzioni difensive con le quali si era evidenziata laassoluta estraneità della [OSCURATO:PERSONA] alla compravendita di orologi, anche attesala data di costituzione della s.r.l. (19/07/2022) che al momento dellastesura della CNR era ancora inattiva, mentre dalle ulteriori indagini nonera emerso alcun elemento a suo carico, tranne l’operare nell’ambito delsuo oggetto sociale, non avendo trovato alcun riscontro l’asserito pienocoinvolgimento nell’agire associativo del genero [OSCURATO:PERSONA], della figlia Angelae del figlio Domenico.4. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che ilprovvedimento impugnato venga annullato con rinvio.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni cheseguono. I motivi possono essere trattati congiuntamente, in quantostrettamente connessi tra loro e basati su argomentazioni in parteomologhe ed in parte sovrapponibili.2. È principio costante affermato da questa Corte, che qui si intenderibadire, quello secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazioneavverso il provvedimento di rigetto della richiesta di riesame relativa adecreto di sequestro preventivo proposto dal difensore del terzointeressato, atteso che questi può dedurre, in sede di merito e dilegittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del benee l'inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all'indagato, senzapotere contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare (Sez. 3,n. 5445 del 17/12/2025, Kos, Rv. 289384-01; Sez.3, n. 35805 del23/09/2025, Vella, Rv. 288674-01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, Pezzi,Rv. 287396-01; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Tuccillo, Rv. 287165-01;Sez. 3, 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439-01; Sez. 3, n. 36347del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700-01). Dunque, non può essere contestatal’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamenteessere dedotta la propria effettiva titolarità o disponibilità del benesequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale conl'indagato (Sez. 6, n. 16974 del 13/08/2008 non massimata; Sez. 6, n.34704 del 05/08/2016, Paolini; Sez. 6, n. 21966 del 12/05/2016, Gaetani,non massimate; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070-01; Sez. 3, n 15139 del 20/02/2019, Organo, non massimata).3. I motivi proposti, già solo per la loro formulazione, che siconcentra principalmente sulla assenza di nesso di pertinenzialità dellasocietà rispetto alla commissione dei reati ascritti nella imputazioneprovvisoria ad altri soggetti legati da relazione di stretta parentela con laricorrente nella sua qualità, appaiono all’evidenza inammissibili, essendositra l’altro concentrati esclusivamente sulle modalità di accertamento delfatto oggetto di imputazione provvisoria e non sulla relazione tra il terzo e ibeni sottoposti a sequestro, non essendo stata allegata alcuna circostanzain ordine alla effettiva titolarità del bene, da riferire in modo certo,riscontrato ed esclusivo al terzo interessato, a fronte di una ampiamotivazione (pag. 4 e seg. dove è stata valorizzata: - la sequenzatemporale delle condotte poste in essere; - la tempistica di costituzione,chiusura e nuova apertura di società a responsabilità limitata collegate agliautori delle condotte imputate provvisoriamente, in relazione di parentelacon la ricorrente che in assenza di competenze specifiche svolgeva un ruoloqualificato nelle società richiamate; - il portato delle captazioni il cuicontenuto è stato analizzato e ritenuto inequivoco anche quanto allaposizione della società ricorrente ed alla natura evidentemente strumentalee in rapporto di evidente continuità con le altre società precedentementecollegate alle attività illecite e riferibili sempre alla stessa serie di soggettied interessi concreti; - le movimentazioni bancarie di consistente portatariferibili alla ricorrente in assenza di qualsiasi valida attività economica oimprenditoriale alla stessa riferibile o esercitata, da ritenere validoelemento a riscontro quanto a tale movimentazione) motivazione con laquale la ricorrente non si confronta. Il Tribunale ha ampiamente ricostruitolegami societari e familiari, così come la diretta strumentalità del ruolosocietario ricoperto dalla [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione all’ultima dellesocietà (odierna ricorrente) tra le diverse utilizzate dai soggetti indagati,quale strumento di schermatura funzionale al perseguimento delle finalitàdella associazione per delinquere di cui alla imputazione provvisoria (conparticolare richiamo al ruolo svolto dal genero [OSCURATO:PERSONA], Sez. 3, n.5445 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Kos trasporti, Rv. 289384-01; Sez. 2, n. 34332 del24709/2025, Yang, Rv. 288683-01; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, Pezzi,Rv. 287396-01; Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Ruggiero, Rv. 286439-01).4. La ricorrente si è, dunque, limitata a contestare, in modo nonconsentito, l’esistenza dei presupposti della misura cautelare reale, senzain alcun modo allegare la propria effettiva titolarità e disponibilità del beneoggetto di sequestro. In tal senso, si deve ribadire che, una volta che ilterzo dimostri l'effettività del contenuto del diritto di proprietà di cui èformalmente titolare, vede riconosciuta la sua pretesa, indipendentementedalla sussistenza del fumus del reato ascritto all'indagato (Sez. 3, n. 5445del 17/12/2025, Kos, Rv. 289384-01), circostanza che nel caso di specienon è stata neanche allegata dalla parte ricorrente, che si è invececoncentrata sulla analisi dei presupposti della misura cautelare imposta(presupposti che, comunque, contrariamente a quanto dedotto in ricorso,sono stati ampiamente considerati nel provvedimento impugnato a pag. 6 eseg., ricostruendo l’assoluta neutralità della titolare della società,ricostruendo invece un diretto collegamento tra le diverse societàinteressate dalle attività di indagine - società, intestate alla [OSCURATO:PERSONA], inassenza di alcuna attività della stessa - e l’agire delittuoso del generoAncora [OSCURATO:PERSONA]) mentre avrebbe dovuto allegare e riscontrare elementi adimostrazione dell'inesistenza di rapporti di collegamento con l'indagato.7. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e dellasomma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]