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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 29690/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letti i motivi nuovi, presentati in replica, presentati dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui, in data 27.12.2021, il G.I.P. del Tribunale di Bari disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliarì.

Confermava quindi la suddetta misura cautelare per i reati, commessi in concorso con altri imputati, di: corruzione del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], appuntato della Guardia di Finanza, per aver accettato dai sodali di una organizzazione volta al contrabbando di tabacchi imprecisate somme di denaro e comunque le promesse di danaro/utilità per compiere una serie di attività illecite volte ad agevolare la consorteria criminale (artt. 110, 319, 321 cod. pen.); concorso in collusione con il militare della Guardia di Finanza, realizzata mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, (artt. 110 e 117 cod. pen.; art. 81; art. 3

I. n. 1383 del 9/12/1941), contestata sempre al pubblico ufficiale Azzarello, per aver colluso con estranei, e segnatamente con i sodali dell'associazione suddetta per frodare la finanza.

2. Contro l'ordinanza in oggetto ricorre [OSCURATO:PERSONA] che, nell'unico motivo presentato, lamenta la mancanza di esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di reiterazione del reato e la violazione dei criteri nella scelta della misura.

In particolare, censura il carattere meramente apparente della motivazione del provvedimento impugnato.

La gran parte dell'ordinanza non sarebbe, infatti, conferente perché si dilunga, riproducendo pedissequamente il provvedimento genetico, sulla piattaforma indiziaria, che reputa sussistente, ma tace o incorre in motivazione manifestamente illogica quanto alla dimostrazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata.

In particolare, il Pubblico Ministero aveva chiesto l'applicazione della più grave misura della custodia cautelare in carcere genericamente per tutti i reati contestati (riferiti a n. 5 capi di imputazione), ma il ricorrente ritiene che, in realtà, alludesse ai soli reati di associazione per delinquere e contrabbando, in relazione ai quali, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari non ha accolto la richiesta con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (per il quale ha ritenuto sussistere i presupposti della misura soltanto in relazione ai citati reati, descritti in due capi di imputazione).

La conseguenza - sempre secondo il ricorrente - sarebbe il venir meno tout court della richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero.

Il ricorrente ritiene, poi, che la negazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le fattispecie associative contraddica l'affermazione sul carattere non occasionale della sua condotta.L.

Ancora, il Tribunale del riesame, richiamando le parole del giudice per le indagini preliminari, fonda i presupposti della misura sulla possibile partecipazione dell'imputato a un illecito commercio «sicuramente non destinato ad esaurirsi in un'unica importazione» e sulla «indubbia vicinanza del ricorrente con ambienti criminali di un certo spessore con i quali organizzare il successivo smercio di sigarette».

Afferma ciò, nonostante la condotta di contrabbando non sia stata contestata all'imputato.

È poi adottata una misura cautelare per impedire l'ulteriore commissione di reati di contrabbando di cui però l'indagato non è chiamato a rispondere nel presente processo.

Premesso, inoltre, che risulta accertato che [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato al solo incontro inziale avvenuto a Bari il 14/09/2020, la motivazione dell'ordinanza impugnata, in punto di concretezza e attualità di esigenze cautelari, oltre che apodittica, sarebbe generica, non specificando da quali elementi del contributo e della personalità di [OSCURATO:PERSONA] si desuma il rischio di recidivanza; la motivazione è poi apparente, poiché non precisa in che cosa consista l'attualità del pericolo, il quale deve essere legato al rischio che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti.

Così come soltanto retorica sarebbe l'affermazione - non dimostrabile e nemmeno suscettibile di smentita - per cui la condotta di vita regolare e lecita tenuta da [OSCURATO:PERSONA] dopo il sequestro dei tabacchi lavorati esteri dipenderebbe dal timore della verosimile esistenza di ulteriori indagini in corso.

Irragionevole sarebbe, infine, la motivazione dell'ordinanza, che tace sull'idoneità e la proporzionalità della misura prescelta, ritenendo anzi, contraddittoriamente, che «la proiezione nel futuro dell'attività illecita non è ravvisabile con riferimento a [...] [OSCURATO:PERSONA]», affermazione che, peraltro, non ha costituito oggetto di gravame da parte del Pubblico Ministero e su cui si sarebbe dunque formato il giudicato interno.

3. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il procedimento nel cui ambito si inserisce la vicenda cautelare - arresti donniciliari - oggetto di attenzione in questa sede mira all'accertamento di reati relativi a traffici illegali di tabacchi lavorati esteri, realizzati in forma organizzata, associata e su ampia scala.

3. In primo luogo deve escludersi che possano nutrirsi dubbi in ordine alla sussistenza di una richiesta del pubblico ministero con riferimento ai reati per i quali la misura cautelare è stata applicata.

Deve inoltre sottolinearsi che, se è stata esclusa la gravità indiziaria con riguardo al reato associativo, relativamente alla partecipazione ai fatti di contrabbando si è rilevato che pende sul punto un separato procedimento, ciò che non costituisce tuttavia causa di esclusione della valutazione in questa sede, ai fini cautelari, dei fatti che sui quali quel reato si fonda.

4. Ciò posto, premesso che a [OSCURATO:PERSONA] è contestata soltanto una specifica ipotesi corruttiva, è vero che nell'ordinanza impugnata si ammette che risulta provata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad un solo incontro, quello iniziale, avvenuto a Bari in data 14/09/2020, finalizzato a corrompere il pubblico ufficiale Azzarello.

È anche vero che in essa, in un punto, i giudici di merito segnalano come la proiezione nel futuro dell'attività illecita non sia ravvisabile con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] stesso.

Tuttavia, l'ordinanza specifica altresì che [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto perché sorpreso a scaricare tabacchi lavorati esteri - per un peso complessivo, non propriamente irrilevante - di 6.840.00 kg -, aggiungendo che la "scomparsa" dello stesso era dipesa da tale circostanza, oltre che, probabilmente, dal timore della verosimile esistenza di ulteriori indagini in corso.

Ciò evidentemente fonda il rischio della futura commissione di reati, tanto più che, dall'ampio brano del provvedimento genetico riportato, emerge in modo chiaro il peso dell'attività che si ipotizza sia stata svolta da [OSCURATO:PERSONA] sul piano organizzativo ed esecutivo del contrabbando, là dove si legge, per esempio, che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ad altro compartecipe di essere aggiornato sull'evoluzione della "situazione", e che aveva anche offerto un'industriosa copertura per la realizzazione del traffico dei tabacchi: elementi dai quali si desume in modo chiaro il suo asservimento alla realizzazione di fatti delittuosi.

Questi dati, sebbene esposti nell'ordinanza impugnata in forma sintetica, in parte per relationem, in uno con l'indubbia capacità organizzativa di [OSCURATO:PERSONA], in grado di offrire supporti logistici di indiscutibile rilievo, si dimostrano idonei a supportare la prognosi di futura commissione di altri reati, con le precisazioni che saranno svolte di seguito.

Non è superfluo ribadire che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041, Gizzi, del 15/02/2022, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769).

Si tratta di profili di cui nell'ordinanza impugnata si dà conto senza che le deduzioni difensive risultino idonee vulnerare le relative valutazioni in ordine alla concreta sussistenza delle esigenze cautelare e alla necessità di contenimento del rischio con misura adeguatamente contenitiva, quale quella degli arresti domiciliari.

Deve comunque ribadirsi, richiamando quanto precisato all'inizio ed a smentita di talune deduzioni difensive, che il ravvisato concorso del ricorrente nei delitti di corruzione e collusione non può essere valutato come disgiunto dal complessivo contesto criminale che lo sottende e in cui il predetto è risultato inserito, in quanto capace di offrire un contributo a fatti di contrabbando: le esigenze di cautela vanno invero correlate all'intero oggetto del concreto pericolo di reiterazione, nel caso di specie originato dalla partecipazione ad un fascio di condotte illecite, ontologicamente riconducibili ad un fine unitario, cui si ricollega la corretta valutazione del Tribunale in ordine alla ravvisabilità di un pericolo non isolatamente riferibile ad un determinato reato ma a delitti della stessa specie, implicanti il ricorso ad adeguate misure cautelari.

Va infatti rilevato che nel caso concreto l'ipotesi corruttiva attribuita all'indagato appare all'evidenza strettamente funzionale alla realizzazione del contrabbando, cui [OSCURATO:PERSONA], in base agli elementi citati, risulta, allo stato delle indagini, fornire un rilevante supporto in chiave organizzativa, e giustifica, come già specificato, sia l'adeguatezza della misura, sia il giudizio sul rischio di futura commissione di reati di specie analoga.

5. Il ricorso va dunque rigettato.

Consegue il pagamento del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Bari visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letti i motivi nuovi, presentati in replica, presentati dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui, in data 27.12.2021, il G.I.P. del Tribunale di Bari disponeva la misura cautelare degli arresti domiciliarì. Confermava quindi la suddetta misura cautelare per i reati, commessi in concorso con altri imputati, di: corruzione del pubblico ufficiale [OSCURATO:PERSONA], appuntato della Guardia di Finanza, per aver accettato dai sodali di una organizzazione volta al contrabbando di tabacchi imprecisate somme di denaro e comunque le promesse di danaro/utilità per compiere una serie di attività illecite volte ad agevolare la consorteria criminale (artt. 110, 319, 321 cod. pen.); concorso in collusione con il militare della Guardia di Finanza, realizzata mediante più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, (artt. 110 e 117 cod. pen.; art. 81; art. 3 I. n. 1383 del 9/12/1941), contestata sempre al pubblico ufficiale Azzarello, per aver colluso con estranei, e segnatamente con i sodali dell'associazione suddetta per frodare la finanza. 2. Contro l'ordinanza in oggetto ricorre [OSCURATO:PERSONA] che, nell'unico motivo presentato, lamenta la mancanza di esigenze cautelari sotto il profilo del pericolo di reiterazione del reato e la violazione dei criteri nella scelta della misura. In particolare, censura il carattere meramente apparente della motivazione del provvedimento impugnato. La gran parte dell'ordinanza non sarebbe, infatti, conferente perché si dilunga, riproducendo pedissequamente il provvedimento genetico, sulla piattaforma indiziaria, che reputa sussistente, ma tace o incorre in motivazione manifestamente illogica quanto alla dimostrazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura applicata. In particolare, il Pubblico Ministero aveva chiesto l'applicazione della più grave misura della custodia cautelare in carcere genericamente per tutti i reati contestati (riferiti a n. 5 capi di imputazione), ma il ricorrente ritiene che, in realtà, alludesse ai soli reati di associazione per delinquere e contrabbando, in relazione ai quali, tuttavia, il Giudice per le indagini preliminari non ha accolto la richiesta con riferimento a [OSCURATO:PERSONA] (per il quale ha ritenuto sussistere i presupposti della misura soltanto in relazione ai citati reati, descritti in due capi di imputazione). La conseguenza - sempre secondo il ricorrente - sarebbe il venir meno tout court della richiesta di misura cautelare da parte del pubblico ministero. Il ricorrente ritiene, poi, che la negazione della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per le fattispecie associative contraddica l'affermazione sul carattere non occasionale della sua condotta.L. Ancora, il Tribunale del riesame, richiamando le parole del giudice per le indagini preliminari, fonda i presupposti della misura sulla possibile partecipazione dell'imputato a un illecito commercio «sicuramente non destinato ad esaurirsi in un'unica importazione» e sulla «indubbia vicinanza del ricorrente con ambienti criminali di un certo spessore con i quali organizzare il successivo smercio di sigarette». Afferma ciò, nonostante la condotta di contrabbando non sia stata contestata all'imputato. È poi adottata una misura cautelare per impedire l'ulteriore commissione di reati di contrabbando di cui però l'indagato non è chiamato a rispondere nel presente processo. Premesso, inoltre, che risulta accertato che [OSCURATO:PERSONA] ha partecipato al solo incontro inziale avvenuto a Bari il 14/09/2020, la motivazione dell'ordinanza impugnata, in punto di concretezza e attualità di esigenze cautelari, oltre che apodittica, sarebbe generica, non specificando da quali elementi del contributo e della personalità di [OSCURATO:PERSONA] si desuma il rischio di recidivanza; la motivazione è poi apparente, poiché non precisa in che cosa consista l'attualità del pericolo, il quale deve essere legato al rischio che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione per compiere ulteriori delitti. Così come soltanto retorica sarebbe l'affermazione - non dimostrabile e nemmeno suscettibile di smentita - per cui la condotta di vita regolare e lecita tenuta da [OSCURATO:PERSONA] dopo il sequestro dei tabacchi lavorati esteri dipenderebbe dal timore della verosimile esistenza di ulteriori indagini in corso. Irragionevole sarebbe, infine, la motivazione dell'ordinanza, che tace sull'idoneità e la proporzionalità della misura prescelta, ritenendo anzi, contraddittoriamente, che «la proiezione nel futuro dell'attività illecita non è ravvisabile con riferimento a [...] [OSCURATO:PERSONA]», affermazione che, peraltro, non ha costituito oggetto di gravame da parte del Pubblico Ministero e su cui si sarebbe dunque formato il giudicato interno. 3. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.l. n. 137 del 2020, la cui operatività è stata successivamente prorogata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il procedimento nel cui ambito si inserisce la vicenda cautelare - arresti donniciliari - oggetto di attenzione in questa sede mira all'accertamento di reati relativi a traffici illegali di tabacchi lavorati esteri, realizzati in forma organizzata, associata e su ampia scala. 3. In primo luogo deve escludersi che possano nutrirsi dubbi in ordine alla sussistenza di una richiesta del pubblico ministero con riferimento ai reati per i quali la misura cautelare è stata applicata. Deve inoltre sottolinearsi che, se è stata esclusa la gravità indiziaria con riguardo al reato associativo, relativamente alla partecipazione ai fatti di contrabbando si è rilevato che pende sul punto un separato procedimento, ciò che non costituisce tuttavia causa di esclusione della valutazione in questa sede, ai fini cautelari, dei fatti che sui quali quel reato si fonda. 4. Ciò posto, premesso che a [OSCURATO:PERSONA] è contestata soltanto una specifica ipotesi corruttiva, è vero che nell'ordinanza impugnata si ammette che risulta provata la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] ad un solo incontro, quello iniziale, avvenuto a Bari in data 14/09/2020, finalizzato a corrompere il pubblico ufficiale Azzarello. È anche vero che in essa, in un punto, i giudici di merito segnalano come la proiezione nel futuro dell'attività illecita non sia ravvisabile con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] stesso. Tuttavia, l'ordinanza specifica altresì che [OSCURATO:PERSONA] era stato tratto in arresto perché sorpreso a scaricare tabacchi lavorati esteri - per un peso complessivo, non propriamente irrilevante - di 6.840.00 kg -, aggiungendo che la "scomparsa" dello stesso era dipesa da tale circostanza, oltre che, probabilmente, dal timore della verosimile esistenza di ulteriori indagini in corso. Ciò evidentemente fonda il rischio della futura commissione di reati, tanto più che, dall'ampio brano del provvedimento genetico riportato, emerge in modo chiaro il peso dell'attività che si ipotizza sia stata svolta da [OSCURATO:PERSONA] sul piano organizzativo ed esecutivo del contrabbando, là dove si legge, per esempio, che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto ad altro compartecipe di essere aggiornato sull'evoluzione della "situazione", e che aveva anche offerto un'industriosa copertura per la realizzazione del traffico dei tabacchi: elementi dai quali si desume in modo chiaro il suo asservimento alla realizzazione di fatti delittuosi. Questi dati, sebbene esposti nell'ordinanza impugnata in forma sintetica, in parte per relationem, in uno con l'indubbia capacità organizzativa di [OSCURATO:PERSONA], in grado di offrire supporti logistici di indiscutibile rilievo, si dimostrano idonei a supportare la prognosi di futura commissione di altri reati, con le precisazioni che saranno svolte di seguito. Non è superfluo ribadire che, secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale e che deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma che non deve altresì contemplare la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (Sez. 3, n. 9041, Gizzi, del 15/02/2022, Rv. 282891; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, Magliulo, Rv. 282769). Si tratta di profili di cui nell'ordinanza impugnata si dà conto senza che le deduzioni difensive risultino idonee vulnerare le relative valutazioni in ordine alla concreta sussistenza delle esigenze cautelare e alla necessità di contenimento del rischio con misura adeguatamente contenitiva, quale quella degli arresti domiciliari. Deve comunque ribadirsi, richiamando quanto precisato all'inizio ed a smentita di talune deduzioni difensive, che il ravvisato concorso del ricorrente nei delitti di corruzione e collusione non può essere valutato come disgiunto dal complessivo contesto criminale che lo sottende e in cui il predetto è risultato inserito, in quanto capace di offrire un contributo a fatti di contrabbando: le esigenze di cautela vanno invero correlate all'intero oggetto del concreto pericolo di reiterazione, nel caso di specie originato dalla partecipazione ad un fascio di condotte illecite, ontologicamente riconducibili ad un fine unitario, cui si ricollega la corretta valutazione del Tribunale in ordine alla ravvisabilità di un pericolo non isolatamente riferibile ad un determinato reato ma a delitti della stessa specie, implicanti il ricorso ad adeguate misure cautelari. Va infatti rilevato che nel caso concreto l'ipotesi corruttiva attribuita all'indagato appare all'evidenza strettamente funzionale alla realizzazione del contrabbando, cui [OSCURATO:PERSONA], in base agli elementi citati, risulta, allo stato delle indagini, fornire un rilevante supporto in chiave organizzativa, e giustifica, come già specificato, sia l'adeguatezza della misura, sia il giudizio sul rischio di futura commissione di reati di specie analoga. 5. Il ricorso va dunque rigettato. Consegue il pagamento del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
Sentenza Cassazione n. 29690/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris