Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2026
ECLI:EU:C:2026:477
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate l’11 giugno 2026 (
1
)
Causa C
‑
136/25 [Pemak]
(
i
)
S O
contro
G GmbH
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania)]
« Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 1, paragrafo 1 – Messa a disposizione effettuata “temporaneamente” – Articolo 3, paragrafo 1, lettera d) – Nozione di “impresa utilizzatrice” – Articolo 5, paragrafo 5 – Misure necessarie per evitare il ricorso abusivo al lavoro tramite agenzia interinale – Lavoratore tramite agenzia interinale messo a disposizione di un’impresa oggetto, per la durata della missione, di un trasferimento a un altro titolare – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento di impresa – Articolo 3, paragrafo 1 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Calcolo della durata massima della messa a disposizione del lavoratore tramite agenzia interinale prevista dalla legislazione nazionale applicabile – Necessità di considerare, ai fini di tale calcolo, il cedente e il cessionario come costituenti un’unica e medesima “impresa utilizzatrice” »
I.
Introduzione
1.
La direttiva 2008/104/CE (
2
) mira a garantire la protezione dei lavoratori tramite agenzia interinale messi a disposizione di imprese utilizzatrici affinché esercitino, a titolo temporaneo, un’attività sotto il controllo e la direzione di queste ultime. In tale contesto, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dispongono della facoltà di stabilire, nel diritto nazionale, una durata precisa oltre la quale la messa a disposizione non può più essere considerata come avente carattere temporaneo.
2.
Nel caso di specie, mentre un lavoratore tramite agenzia interinale era messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice, quest’ultima è stata oggetto di un trasferimento d’impresa, ai sensi della direttiva 2001/23/CE (
3
). Orbene, lo Stato membro interessato aveva fissato a 18 mesi la durata massima della messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale. In tale contesto, si pone la questione dell’incidenza di un trasferimento di impresa sul calcolo della durata della missione di un tale lavoratore. Più precisamente, occorre considerare il cedente e il cessionario come costituenti un’unica «impresa utilizzatrice» ai fini di detto calcolo? Tale è, in sostanza, la questione sollevata dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania).
3.
La peculiarità del caso di specie risiede nella necessità di applicare congiuntamente tali due direttive al fine di stabilire se la durata massima della messa a disposizione del lavoratore tramite agenzia interinale – il quale ha continuato a occupare ininterrottamente lo stesso posto di lavoro – sia stata superata. In caso affermativo, dovrebbe ritenersi che un rapporto di lavoro sia sorto direttamente tra l’impresa utilizzatrice e detto lavoratore.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Direttiva 2001/23
4.
L’articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2001/23 stabilisce quanto segue:
«a) La presente direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione.
b) Fatta salva la lettera a) e le disposizioni seguenti del presente articolo, è considerato come trasferimento ai sensi della presente direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria».
5.
L’articolo 3 di tale direttiva, al paragrafo 1, primo comma, prevede quanto segue:
«I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario».
2.
Direttiva 2008/104
6.
Ai sensi dei considerando 10, 11, 12 e 15 della direttiva 2008/104:
«(10) Il ricorso al lavoro temporaneo tramite agenzia, la posizione giuridica, lo status e le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite agenzia interinale nell’Unione europea sono caratterizzati da una grande diversità.
(11) Il lavoro tramite agenzia interinale risponde non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese ma anche alla necessità di conciliare la vita privata e la vita professionale dei lavoratori dipendenti. Contribuisce pertanto alla creazione di posti di lavoro e alla partecipazione al mercato del lavoro e all’inserimento in tale mercato.
(12) La presente direttiva stabilisce un quadro normativo che tuteli i lavoratori tramite agenzia interinale che sia non discriminatorio, trasparente e proporzionato nel rispetto della diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali.
(…)
(15) I contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro. Nel caso dei lavoratori legati all’agenzia interinale da un contratto a tempo indeterminato, tenendo conto della particolare tutela garantita da tale contratto, occorrerebbe prevedere la possibilità di derogare alle norme applicabili nell’impresa utilizzatrice».
7.
L’articolo 1 di tale direttiva, intitolato «Ambito d’applicazione», al paragrafo 1 così dispone:
«La presente direttiva si applica ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse».
8.
Ai sensi dell’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Finalità»:
«La presente direttiva è volta a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento di cui all’articolo 5 nei confronti dei lavoratori tramite agenzia interinale e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro, tenendo conto nel contempo della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso al lavoro tramite agenzia interinale al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili».
9.
L’articolo 3 della medesima direttiva, rubricato «Definizioni», al paragrafo 1 enuncia quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
b) “agenzia interinale”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale al fine di inviarli in missione presso imprese utilizzatrici affinché prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse;
c) “lavoratore tramite agenzia interinale”: il lavoratore che sottoscrive un contratto di lavoro o inizia un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale, al fine di essere inviato in missione presso un’impresa utilizzatrice per prestare temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa;
d) “impresa utilizzatrice”: qualsiasi persona fisica o giuridica presso cui e sotto il cui controllo e direzione un lavoratore tramite agenzia interinale presti temporaneamente la propria opera.
e) “missione”: il periodo durante il quale il lavoratore tramite agenzia interinale è messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice affinché presti temporaneamente la propria opera sotto il controllo e la direzione della stessa;
(…)».
10.
L’articolo 5 della direttiva 2008/104, intitolato «Principio della parità di trattamento», al paragrafo 5, così dispone:
«[OSCURATO:PERSONA] membri adottano le misure necessarie, conformemente alla legislazione e/o le pratiche nazionali, per evitare il ricorso abusivo all’applicazione del presente articolo e, in particolare, per prevenire missioni successive con lo scopo di eludere le disposizioni della presente direttiva (…)».
B.
Normativa tedesca
1.
AÜG
11.
L’articolo 1 della Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (legge relativa alla messa a disposizione di lavoratori), del 3 febbraio 1995 (
4
), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «AÜG»), intitolato «Messa a disposizione di lavoratori, obbligo di autorizzazione», prevede quanto segue:
«(1) (…) La messa a disposizione di lavoratori è autorizzata temporaneamente fino a una durata massima fissata al paragrafo 1b (…)
(…)
(1b) L’agenzia interinale non può mettere a disposizione della stessa impresa utilizzatrice il medesimo lavoratore interinale per più di 18 mesi consecutivi; l’impresa utilizzatrice non può impiegare il medesimo lavoratore interinale per più di 18 mesi consecutivi. La durata delle messe a disposizioni precedenti, presso la medesima o altra agenzia interinale, deve essere computata per intero, qualora l’intervallo tra due missioni consecutive non sia superiore a tre mesi. Un contratto collettivo stipulato dalle parti sociali nel settore di impiego può stabilire una durata massima di messa a disposizione in deroga alla prima frase. Conformemente alla terza frase, possono essere adottate deroghe contrattuali aventi valore di contratto collettivo in seno a un’impresa utilizzatrice non vincolata da un tale contratto collettivo con accordo di agenzia o di servizio. (…)».
12.
L’articolo 9 di tale legge, intitolato «Inefficacia», al paragrafo 1, punto 1b così dispone:
«Sono inefficaci:
(…)
1b. I contratti di lavoro tra l’agenzia interinale e il lavoratore tramite agenzia interinale qualora sia superata la durata massima di messa a disposizione consentita ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1b, a meno che il lavoratore tramite agenzia interinale comunichi per iscritto all’agenzia interinale o all’impresa utilizzatrice, entro un mese dal superamento della durata massima di messa a disposizione consentita, che intende mantenere il contratto di lavoro con l’agenzia interinale, (…)».
13.
L’articolo 10 di detta legge, intitolato «Conseguenze giuridiche dell’inefficacia», al paragrafo 1, prima frase, così recita:
«Quando il contratto tra un’agenzia interinale e un lavoratore tramite agenzia interinale è inefficace in applicazione dell’articolo 9, si ritiene che un rapporto di lavoro sia sorto tra l’impresa utilizzatrice e tale lavoratore alla data di inizio della messa a disposizione convenuta tra tale impresa utilizzatrice e detta agenzia interinale; ove l’inefficacia si verifichi solo dopo l’inizio dell’attività del lavoratore tramite agenzia interinale presso l’impresa utilizzatrice, il rapporto di lavoro tra quest’ultima e detto lavoratore si ritiene sorto nel momento in cui si verifica l’inefficacia. (…)».
2.
BGB
14.
Ai sensi dell’articolo 242 del [OSCURATO:PERSONA] (codice civile, in prosieguo: il «BGB»), intitolato «Prestazione in buona fede»:
«Il debitore è tenuto a eseguire la prestazione secondo la buona fede, tenendo conto degli usi commerciali.
(…)».
15.
L’articolo 613a del BGB, intitolato «Diritti e obblighi in caso di trasferimento di imprese», enuncia quanto segue:
«(1) Qualora un’impresa o parte di impresa sia trasferita mediante negozio giuridico a un altro titolare, questi subentra nei diritti e negli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro in corso al momento del trasferimento. Se tali diritti e obblighi sono disciplinati dalle clausole di un contratto collettivo o di un contratto aziendale, essi fanno parte integrante del rapporto di lavoro tra il nuovo titolare e il lavoratore e non possono essere modificati a danno di quest’ultimo prima che sia decorso un periodo di un anno a partire dalla data del trasferimento. La seconda frase non si applica quando i diritti e gli obblighi del nuovo titolare siano disciplinati dalle clausole di un altro contratto collettivo o di un altro contratto aziendale. Prima della scadenza del termine di cui alla seconda frase, i diritti e gli obblighi possono essere modificati nel caso in cui il contratto collettivo o l’accordo aziendale non siano più applicabili, o in assenza di reciproca disciplina convenzionale nel contesto di un altro contratto collettivo la cui applicazione sia convenuta tra il nuovo datore di lavoro e il lavoratore.
(2) Il precedente datore di lavoro è responsabile in solido con il nuovo titolare per gli obblighi di cui al paragrafo 1, laddove tali obblighi siano sorti precedentemente alla data del trasferimento e scadano entro il termine di un anno a partire da tale data. Tuttavia, qualora tali obblighi giungano a scadenza successivamente alla data del trasferimento, il precedente datore di lavoro è responsabile soltanto
pro rata temporis
per il periodo di tempo antecedente alla data del trasferimento.
(…)».
III.
Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
16.
A partire dal 16 giugno 2017 S O è stato impiegato in qualità di lavoratore tramite agenzia interinale, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/104, al fine di commissionare gli ordini in seno al ramo logistico di un’impresa specializzata nella produzione di ceramiche sanitarie (in prosieguo: l’«impresa di produzione»). Egli ha esercitato le proprie funzioni nel luogo di produzione, dove i prodotti vengono imballati, immagazzinati e preparati per il loro trasporto. L’impresa di produzione costituiva quindi, per quanto lo riguarda, l’«impresa utilizzatrice» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva. Il 1º luglio 2018 detto ramo logistico è stato trasferito alla società G, appartenente allo stesso gruppo dell’impresa di produzione. S O ha continuato a essere messo a disposizione ininterrottamente, nello stesso posto di lavoro, fino al 6 aprile 2022.
17.
S O ha dedotto che tra lui e la società G era sorto un rapporto di lavoro a partire dal 16 dicembre 2018, e, in subordine, in date successive, a causa del superamento della durata massima legale di messa a disposizione, quale prevista all’articolo 1, paragrafo 1b, prima frase, della AÜG, e in forza dell’articolo 10, paragrafo 1, di tale legge, per il motivo che l’impresa di produzione, in qualità di cedente, e la società G, in qualità di cessionaria, dovevano essere considerate come un’unica e medesima «impresa utilizzatrice» ai sensi di detta legge.
18.
Dal canto suo, la società G ha sostenuto che la durata massima della messa a disposizione ricomincia a decorrere in caso di trasferimento dell’impresa utilizzatrice a un nuovo titolare, anche nel caso in cui il lavoratore tramite agenzia interinale continui a occupare lo stesso posto di lavoro dopo il trasferimento. Secondo detta società, tale durata massima deve essere calcolata con riferimento all’entità giuridica interessata, e non all’impresa in quanto tale.
19.
S O ha proposto un ricorso avverso la società G dinanzi al Arbeitsgericht (Tribunale del lavoro, Germania), che lo ha respinto. Egli ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi al Landesarbeitsgericht (Tribunale superiore del lavoro, Germania), che ha riformato quest’ultima e ha constatato, in particolare, l’esistenza di un rapporto di lavoro tra le due parti decorrente dal 16 giugno 2021. Tali parti hanno proposto un ricorso per cassazione (
Revision
) avverso tale sentenza dinanzi al Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro), giudice del rinvio.
20.
Tale giudice rileva, in primo luogo, che, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1b, prima frase, della AÜG, un’agenzia interinale non può mettere a disposizione della stessa impresa utilizzatrice il medesimo lavoratore interinale per più di 18 mesi consecutivi, posto che tale disposizione mira a concretizzare il criterio «temporaneo» previsto all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104. Peraltro, conformemente all’articolo 10, paragrafo 1, prima frase, della AÜG, un rapporto di lavoro tra l’impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia interinale sorgerebbe quando il contratto di lavoro tra l’agenzia interinale e il lavoratore tramite agenzia interinale è inefficace ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, punto 1b, di detta legge (
5
). Pertanto, nell’ipotesi in cui un lavoratore tramite agenzia interinale mantenga la propria occupazione presso l’impresa utilizzatrice a seguito di un trasferimento d’impresa, si porrebbe la questione se si debba ritenere che il cedente e il cessionario costituiscano un’unica e medesima «impresa utilizzatrice» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1b, prima frase, della medesima legge, questione che è oggetto di divergenze nella dottrina tedesca.
21.
Secondo una prima interpretazione, il criterio legale dell’«impresa utilizzatrice» riguarderebbe l’impresa che sottoscrive il contratto di messa a disposizione, in quanto la controparte contrattuale può essere unicamente una persona fisica o giuridica e non un’impresa, la quale è priva di capacità giuridica. Inoltre, poiché l’articolo 1, paragrafo 1b, prima frase, della AÜG enuncia che l’agenzia interinale non può mettere lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale a disposizione della «stessa impresa utilizzatrice» per più di 18 mesi consecutivi, ne deriverebbe, nel diritto tedesco, il requisito di un’identità formale delle persone.
22.
La seconda interpretazione consisterebbe, nella misura in cui il diritto dell’Unione lo richiede, nel sommare i periodi di messa a disposizione compiuti presso il cedente e il cessionario dell’impresa, tenuto conto del carattere necessariamente temporaneo della messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale e della natura duratura di quest’ultima in un procedimento come quello principale. Infatti, qualora un lavoratore tramite agenzia interinale mantenga la sua occupazione presso un’impresa utilizzatrice a seguito di un trasferimento di tale impresa, la sua situazione resterebbe invariata e, per quanto lo riguarda, si dovrebbe ritenere che l’impresa utilizzatrice rimanga la stessa.
23.
Il giudice del rinvio sottolinea che l’oggetto della AÜG, quale risulta dall’esposizione dei motivi dell’articolo 1, paragrafo 1b, prima frase, di detta legge, si presta a una duplice lettura della nozione di «impresa utilizzatrice», ossia, da un lato, una «comprensione formale», fondata sull’identità giuridica delle persone, e, dall’altro, un’«analisi comparata», secondo la quale si dovrebbe ritenere che il cedente e il cessionario costituiscano un’unica e medesima impresa utilizzatrice. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/104, la cui interpretazione è determinante quanto al modo in cui occorre intendere l’espressione «stessa impresa utilizzatrice», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1b, prima frase, di tale legge, potrebbe ostare alla comprensione formale e richiedere l’applicazione dell’analisi comparata.
24.
A tal riguardo, se la Corte dovesse, in ogni caso, considerare come «impresa utilizzatrice» una determinata persona dotata di capacità giuridica, la durata massima legale della messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale dovrebbe essere calcolata separatamente a seconda del tempo di servizio presso il cedente e il cessionario. Un siffatto approccio troverebbe sostegno nella giurisprudenza della Corte secondo la quale il rapporto di lavoro con «una» impresa utilizzatrice ha, per sua natura, carattere temporaneo (
6
). Inoltre, la Corte avrebbe dichiarato che il termine «temporaneamente» caratterizza non il posto di lavoro che deve essere occupato all’interno dell’impresa utilizzatrice, bensì le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa (
7
).
25.
In tale situazione, se la durata massima della messa a disposizione autorizzata dovesse ricominciare a decorrere con ogni trasferimento d’impresa, un lavoratore tramite agenzia interinale che svolga funzioni nello stesso posto di lavoro, nello stesso luogo, nella stessa impresa, potrebbe non essere più impiegato in modo meramente temporaneo. Il giudice del rinvio indica che, nella misura in cui la Corte attribuisce particolare importanza alla tutela del lavoratore tramite agenzia interinale nei confronti della messa a disposizione permanente (
8
), l’interpretazione della direttiva 2008/104 potrebbe richiedere un calcolo basato sull’impiego del lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa. Procedendo a una somma dei periodi di missione maturati presso il cedente e presso il cessionario dell’impresa, occorrerebbe stabilire se detta direttiva sia, per tale motivo, applicabile o se, qualora la durata totale della messa a disposizione ecceda un carattere meramente temporaneo, occorra limitarsi unicamente a un controllo degli abusi (
9
) al fine di evitare che l’essenza delle disposizioni di detta direttiva venga elusa. A tal riguardo, la giurisprudenza della Corte secondo cui un rapporto di lavoro rientra nell’ambito di applicazione della suddetta direttiva, sia al momento della stipulazione del contratto di lavoro di cui trattasi sia di ciascuna delle messe a disposizione effettivamente realizzate, solo se il datore di lavoro intende mettere temporaneamente il lavoratore interessato a disposizione di un’impresa utilizzatrice (
10
) sembrerebbe deporre a favore di un semplice controllo degli abusi
26.
In secondo luogo, nel caso in cui il cedente e il cessionario non costituissero sempre una stessa «impresa utilizzatrice» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/104, si porrebbe la questione se ciò si verifichi in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, nelle quali, da un lato, il cedente e il cessionario appartengono allo stesso gruppo e, dall’altro, il lavoratore tramite agenzia interinale occupa ininterrottamente lo stesso posto di lavoro. Il giudice del rinvio ritiene che la giurisprudenza della Corte (
11
) fornisca indizi secondo i quali, in caso di trasferimento interno in seno a un gruppo, occorrerebbe procedere a una valutazione e adottare un’interpretazione estensiva della nozione di «impresa utilizzatrice».
27.
In terzo luogo, nell’ipotesi in cui non occorresse prendere in considerazione circostanze quali l’appartenenza a uno stesso gruppo, il giudice del rinvio si chiede in quale misura si debba procedere a un controllo dell’abuso di diritto. A tal riguardo, se missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice conducono a una durata dell’attività presso tale impresa più lunga di quella che possa ragionevolmente qualificarsi «temporanea», alla luce di tutte le circostanze pertinenti, che comprendono in particolare le specificità del settore, ciò potrebbe denotare un ricorso abusivo a missioni successive, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104 (
12
). Nella presente causa, tale giudice muove dalla premessa secondo cui, tenuto conto dei periodi di messa a disposizione di S O presso il cedente e il cessionario dell’impresa interessata e, tenuto conto della durata totale della messa a disposizione, ossia dal 16 giugno 2017 al 6 aprile 2022, quest’ultima può ancora essere considerata temporanea, il che escluderebbe, di conseguenza, l’esistenza di un abuso di diritto.
28.
In tali circostanze, il Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, ai fini del calcolo della durata massima di missione stabilita dal diritto nazionale per concretizzare la nozione di «temporaneamente» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva [2008/104], in caso di trasferimento di impresa, il cedente e il cessionario debbano sempre essere considerati «impresa utilizzatrice» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [2008/104].
2) In caso di risposta negativa alla prima questione:
Se, ai fini del calcolo della durata massima di missione stabilita dal diritto nazionale per concretizzare la nozione di «temporaneamente» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva [2008/104], in caso di trasferimento di impresa, il cedente e il cessionario debbano essere considerati «impresa utilizzatrice» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva [2008/104], qualora appartengano allo stesso gruppo di imprese e la missione del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale si svolga ininterrottamente nello stesso posto di lavoro.
3) In caso di risposta negativa ad entrambe le questioni:
Se il trasferimento di un’azienda utilizzatrice debba essere preso in considerazione nell’ambito di un controllo volto a stabilire se, in caso di missioni successive del medesimo lavoratore tramite agenzia interinale, la durata possa ancora essere considerata come «temporanea» (
articolo 5, paragrafo 5, della direttiva [2008/104]
). In caso affermativo, in che modo».
29.
La società G, il governo italiano e la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte alla Corte.
IV.
Analisi
A.
Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale
30.
La società G sostiene di aver stipulato, sulla base dell’articolo 1, paragrafo 1b, terza frase, della AÜG, il 11 aprile 2018, il [OSCURATO:PERSONA] (contratto collettivo relativo alla logistica), che prevede l’applicabilità del Tarifvertrags zur Leih/Zeitarbeit für die Metall- und [OSCURATO:PERSONA]Westfalens (contratto collettivo sul lavoro tramite agenzia interinale/temporaneo nell’industria siderurgica ed elettrica in [OSCURATO:PERSONA]Vestfalia, in prosieguo: il «TV LeiZ»). Quest’ultimo contratto collettivo derogherebbe alla durata massima di 18 mesi prevista all’articolo 1, paragrafo 1b, prima frase, della AÜG, consentendo, mediante accordi aziendali, una proroga fino a 48 mesi della durata massima autorizzata. Tale società sostiene di rientrare nell’ambito di applicazione del TV LeiZ nella sua qualità di impresa ausiliaria della società G AG (la quale esercitava essa stessa le attività logistiche successivamente trasferite a detta società) e di far parte dell’industria siderurgica. Di conseguenza, in applicazione del TV LeiZ, in combinato disposto con l’accordo aziendale di cui trattasi, S O avrebbe potuto essere messo a disposizione per una durata complessiva di 48 mesi. Pertanto, nella misura in cui tale durata non sarebbe stata superata nel caso di specie, la questione se, in caso di trasferimento d’impresa, il cedente e il cessionario debbano essere considerati un’«impresa utilizzatrice» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/104 sarebbe irrilevante.
31.
A tal riguardo, dalla decisione di rinvio risulta che la società G ha già dedotto dinanzi al giudice del rinvio che la durata massima della messa a disposizione di S O sarebbe stata estesa a 48 mesi mediante accordi aziendali conclusi in applicazione del TV LeiZ. Orbene, a tal proposito, detto giudice ha ritenuto, in tale decisione, che il TV LeiZ, nella sua versione del 2 febbraio 2017/22 maggio 2017 (TV LeiZ 2017), e successivamente in quella dell’8 novembre 2018 (TV LeiZ 2018), non fosse applicabile al rapporto di lavoro che legava S O alla società G, per il motivo che quest’ultima non gestisce un’impresa ausiliaria dell’industria siderurgica, ai sensi di tale contratto collettivo, e che, di conseguenza, essa non rientrava nell’ambito di applicazione di quest’ultimo.
32.
Ricordo che, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il giudice del rinvio è il solo competente ad accertare e valutare i fatti della controversia ad esso sottoposta nonché ad interpretare ed applicare il diritto nazionale. Incombe alla Corte prendere in considerazione, nell’ambito della ripartizione delle competenze tra quest’ultima e i giudici nazionali, il contesto materiale e normativo nel quale si inseriscono le questioni pregiudiziali, come definito dal giudice del rinvio (
13
).
33.
Pertanto, ritengo che occorra rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate tenendo conto della constatazione effettuata dal giudice del rinvio secondo cui, nel caso di specie, la durata massima della messa a disposizione di S O è di 18 mesi, come prevista all’articolo 1, paragrafo 1b, prima frase, della AÜG, senza essere stata estesa mediante contratti collettivi a 48 mesi.
34.
In tali circostanze, la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere considerata ricevibile.
B.
Sulle questioni pregiudiziali
35.
Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/104 debba essere interpretato nel senso che, qualora un lavoratore tramite agenzia interinale sia messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice per lavorare temporaneamente sotto il controllo e la direzione della stessa, la quale è oggetto di un trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva 2001/23 per la durata di tale missione, si deve ritenere che il cedente e il cessionario costituiscano un’unica e medesima «impresa utilizzatrice» ai fini del calcolo della durata massima della messa a disposizione di tale lavoratore prevista dalla normativa nazionale applicabile.
36.
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, quest’ultima si applica ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro con un’agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente e sotto il controllo e la direzione delle stesse.
37.
Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, la messa a disposizione di lavoratori tramite agenzia interinale costituisce una figura complessa e specifica del diritto del lavoro che implica un duplice rapporto di lavoro tra, da un lato, l’agenzia interinale e il lavoratore interinale e, dall’altro, quest’ultimo e l’impresa utilizzatrice, nonché un rapporto di messa a disposizione tra l’agenzia interinale e l’impresa utilizzatrice. La particolarità di tale rapporto di lavoro risiede nel fatto che, nell’ambito della messa a disposizione del lavoratore tramite agenzia interinale, l’agenzia interinale conserva un rapporto di lavoro con tale lavoratore, ma trasferisce all’impresa utilizzatrice il controllo e la direzione, che incombono in linea di principio a qualsiasi datore di lavoro, creando così un nuovo vincolo di subordinazione tra il lavoratore interinale e l’impresa utilizzatrice, in quanto detto lavoratore fornisce una prestazione contrattualmente dovuta dall’agenzia interinale a quest’ultima impresa e si trova, a tal fine, sotto la direzione e il controllo di quest’ultima (
14
).
38.
Sempre secondo la giurisprudenza della Corte, sia dalla formulazione stessa dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104 sia dalle definizioni delle nozioni di «agenzia interinale», di «lavoratore tramite agenzia interinale», di «impresa utilizzatrice» e di «missione», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), di tale direttiva, risulta che il rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice ha, per sua natura, carattere temporaneo. In tali circostanze, il termine «temporaneamente» che figura all’articolo 1, paragrafo 1, di detta direttiva non ha lo scopo di limitare l’applicazione del lavoro interinale a posti non previsti a tempo indeterminato o che dovrebbero essere occupati per sostituzione, poiché tale termine caratterizza non il posto di lavoro che deve essere occupato all’interno dell’impresa utilizzatrice, bensì le modalità della messa a disposizione di un lavoratore presso tale impresa. Pertanto, affinché un rapporto di lavoro rientri nell’ambito di applicazione della stessa direttiva, tanto al momento della conclusione del contratto di lavoro di cui trattasi quanto al momento di ciascuna messa a disposizione effettivamente realizzata, un datore di lavoro deve avere l’intenzione di mettere il lavoratore interessato, temporaneamente, a disposizione di un’impresa utilizzatrice (
15
).
39.
Inoltre, l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104 impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare le misure necessarie per prevenire l’assegnazione di missioni successive a un lavoratore tramite agenzia interinale aventi lo scopo di eludere le disposizioni di tale direttiva nel suo insieme. In particolare, gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono adoperarsi affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale. A tal riguardo, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono stabilire, nel diritto nazionale, una durata precisa oltre la quale una messa a disposizione non può più essere considerata temporanea, in particolare quando rinnovi successivi della messa a disposizione di un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice si protraggono nel tempo. Ciò premesso, una siffatta durata, in conformità all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/104, deve necessariamente avere natura temporanea, vale a dire, secondo il significato di tale termine nel linguaggio corrente, essere limitata nel tempo (
16
).
40.
In tale contesto, dalla decisione di rinvio risulta che la normativa tedesca applicabile ha fissato una durata precisa oltre la quale una messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale non può più essere considerata temporanea. Infatti, ai sensi dell’articolo 1, punto 1b), prima frase, della AÜG, un’agenzia interinale non può mettere lo stesso lavoratore tramite agenzia interinale a disposizione della medesima impresa utilizzatrice per più di 18 mesi consecutivi. Come rilevato dal giudice del rinvio, se il lavoratore tramite agenzia interinale non ha dichiarato per iscritto all’agenzia di lavoro interinale o all’impresa utilizzatrice, entro un mese dal superamento della durata massima di missione autorizzata, di voler mantenere il contratto di lavoro con l’agenzia di lavoro interinale, dall’articolo 9, paragrafo 1, punto 1b, e dall’articolo 10, paragrafo 1, prima frase, di tale legge risulta che sorge allora un rapporto di lavoro tra l’impresa utilizzatrice e il lavoratore tramite agenzia interinale.
41.
Nel procedimento principale, S O fa valere che tale durata massima di messa a disposizione di 18 mesi è stata superata e che, di conseguenza, è sorto un rapporto di lavoro tra lui e la società G. La peculiarità di tale procedimento risiede nel fatto che, mentre il ricorrente era messo a disposizione del ramo logistico dell’impresa di produzione in cui esercitava le sue funzioni, tale ramo è stato rilevato dalla società G nell’ambito di un trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva 2001/23. A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultima, è considerato costitutivo di un «trasferimento» ai sensi di tale direttiva quello di un’entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un’attività economica, sia essa essenziale o accessoria. Nel caso di specie, è pacifico che un siffatto trasferimento d’impresa è avvenuto tra l’impresa di produzione e la società G.
42.
A tal riguardo, ricordo che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, la Corte può essere indotta a prendere in considerazione norme del diritto dell’Unione alle quali il giudice nazionale non abbia fatto riferimento nella formulazione delle sue questioni (
17
). Pertanto, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre tener conto anche delle disposizioni della direttiva 2001/23.
43.
Nel caso di specie, tale giudice si interroga sul modo in cui occorra prendere in considerazione un trasferimento d’impresa per calcolare la durata massima legale della messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale. Alla luce della direttiva 2008/104, come sottolineato da detto giudice, la questione è come interpretare la nozione di «impresa utilizzatrice», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva, qualora un trasferimento d’impresa avvenga nel corso della missione, al fine di determinare la durata della messa a disposizione.
44.
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (
18
).
45.
In primo luogo, per quanto riguarda i termini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/104, tale disposizione definisce un’«impresa utilizzatrice» come «qualsiasi persona fisica o giuridica presso cui e sotto il cui controllo e direzione un lavoratore tramite agenzia interinale presti temporaneamente la propria opera». Tale impresa si distingue dall’«agenzia interinale», la quale è intesa, all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva, come «qualsiasi persona fisica o giuridica che, conformemente alla legislazione nazionale, sottoscrive contratti di lavoro o inizia rapporti di lavoro con lavoratori tramite agenzia interinale al fine di inviarli in missione presso imprese utilizzatrici affinché prestino temporaneamente la loro opera sotto il controllo e la direzione delle stesse».
46.
La società G, facendo riferimento a una parte della dottrina tedesca, sostiene nelle sue osservazioni scritte che l’elemento determinante per definire la nozione di «datore di lavoro», ai sensi della AÜG, consiste nel fatto che il lavoratore tramite agenzia interinale è messo a disposizione dell’impresa utilizzatrice in quanto entità giuridica, e non nella circostanza che il lavoro sia svolto all’interno di una determinata impresa o in un posto di lavoro concreto. Secondo tale interpretazione formale della nozione di «impresa utilizzatrice», un trasferimento d’impresa porrebbe fine alla missione di tale lavoratore presso l’impresa cedente e farebbe decorrere un nuovo termine ai sensi dell’articolo 1 di tale legge, anche qualora il cessionario continui a impiegare detto lavoratore. Tale nuovo termine sarebbe giustificato dal fatto che l’articolo 613a del BGB non si applica al rapporto di lavoro tra il lavoratore tramite agenzia interinale e l’impresa utilizzatrice.
47.
Per quanto riguarda il diritto dell’Unione, rilevo che, sebbene dall’articolo 3 della direttiva 2008/104 risulti chiaramente che l’agenzia interinale e l’impresa utilizzatrice devono costituire due entità giuridiche distinte, da tale articolo non si può dedurre che, in caso di trasferimento d’impresa, imprese utilizzatrici diverse debbano essere distinte sulla base delle loro proprie personalità giuridiche. Infatti, né detto articolo né alcun’altra disposizione di tale direttiva fanno riferimento al verificarsi di un siffatto trasferimento. Pertanto, la formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e d), di detta direttiva non può consentire, di per sé, di concludere che l’impresa cedente e l’impresa cessionaria non possono costituire una sola e unica «impresa utilizzatrice».
48.
In secondo luogo, per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/104, vale a dire, nel caso di specie, quello di un trasferimento d’impresa, ricordo che l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23 sancisce il principio secondo cui i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono trasferiti al cessionario. Secondo la giurisprudenza della Corte, tale direttiva è volta a garantire il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di cambiamento dell’imprenditore, consentendo loro di rimanere al servizio del nuovo datore di lavoro alle stesse condizioni pattuite con il cedente. Scopo di detta direttiva è quello di garantire, nei limiti del possibile, la continuazione dei contratti o dei rapporti di lavoro, senza modificazioni, con il cessionario, per impedire che i lavoratori coinvolti in un trasferimento siano collocati in una posizione meno favorevole per il solo fatto del trasferimento (
19
). Pertanto, il trasferimento di un’impresa, ai sensi della direttiva 2001/23, presuppone segnatamente il cambiamento della persona fisica o giuridica che è responsabile dell’attività economica dell’entità trasferita e che, a tale titolo, instaura, in qualità di datore di lavoro dei lavoratori di detta entità, rapporti di lavoro con i medesimi, eventualmente malgrado l’assenza di rapporti contrattuali con tali lavoratori (
20
).
49.
Di conseguenza, la direttiva 2001/23 depone a favore dell’interpretazione secondo cui un trasferimento dell’impresa utilizzatrice non interrompe la missione di un lavoratore tramite agenzia interinale ma ne assicura, al contrario, la continuità, anche in assenza di rapporti contrattuali tra detto lavoratore e tale impresa. In altri termini, come sostenuto dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, ritenere che i periodi maturati presso l’impresa cedente e presso l’impresa cessionaria debbano essere presi in considerazione separatamente ai fini del calcolo della durata della missione potrebbe compromettere il mantenimento dei diritti dei lavoratori e, pertanto, pregiudicare l’effetto utile di tale direttiva.
50.
Per quanto riguarda, in particolare, l’anzianità, sottolineo che la Corte ha statuito che, ai fini del calcolo dei diritti di natura pecuniaria, quali un’indennità di fine contratto o aumenti salariali, il cessionario è tenuto a prendere in considerazione tutti gli anni di servizio effettuati dal personale trasferito nei limiti in cui tale obbligo risultava dal rapporto di lavoro intercorrente tra detto personale e il cedente e conformemente alle modalità pattuite nell’ambito di detto rapporto (
21
). Nella specie, se la violazione della durata massima di messa a disposizione del lavoratore tramite agenzia interinale non dà diritto a una compensazione di natura pecuniaria bensì comporta la formazione di un rapporto di lavoro tra detto lavoratore e l’impresa utilizzatrice, la stessa logica deve trovare applicazione quanto agli obblighi legali connessi al tempo di servizio. Ne consegue che, nel caso di un trasferimento dell’impresa utilizzatrice, il cessionario è tenuto a prendere in considerazione la durata della missione compiuta presso il cedente ai fini del calcolo della durata massima legale di messa a disposizione.
51.
In terzo e ultimo luogo, l’interpretazione secondo cui il cedente e il cessionario devono essere considerati come costituenti un’unica e medesima «impresa utilizzatrice» ai fini del calcolo della durata massima legale di messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale è corroborata dagli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/104. Infatti, secondo la giurisprudenza della Corte, dai considerando 10 e 12 di tale direttiva emerge che la posizione giuridica, lo status e le condizioni di lavoro dei lavoratori tramite agenzia interinale nell’Unione europea sono caratterizzati da grande diversità e che tale direttiva mira a stabilire un quadro normativo a tutela di questi lavoratori che sia non discriminatorio, trasparente e proporzionato nel rispetto della diversità dei mercati del lavoro e delle relazioni industriali. Pertanto, conformemente all’articolo 2 di detta direttiva, essa è volta a garantire la tutela dei lavoratori tramite agenzia interinale e a migliorare la qualità del lavoro tramite agenzia interinale garantendo il rispetto del principio della parità di trattamento nei confronti di tali lavoratori e riconoscendo tali agenzie quali datori di lavoro, tenendo conto nel contempo della necessità di inquadrare adeguatamente il ricorso a tale tipo di lavoro e al fine di contribuire efficacemente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo di forme di lavoro flessibili. Inoltre, occorre precisare che il considerando 11 della direttiva 2008/104 indica che essa intende rispondere non solo alle esigenze di flessibilità delle imprese, ma anche alla necessità dei lavoratori dipendenti di conciliare la loro vita privata e la loro vita professionale, contribuendo alla creazione di posti di lavoro, alla partecipazione al mercato del lavoro e all’inserimento in tal mercato. Tale direttiva mira, pertanto, a conciliare l’obiettivo di flessibilità perseguito dalle imprese con l’obiettivo di sicurezza che risponde alla tutela dei lavoratori. Tale duplice obiettivo risponde così alla volontà del legislatore dell’Unione di avvicinare le condizioni del lavoro tramite agenzia interinale ai rapporti di lavoro «normali», tanto più che, al considerando 15 della direttiva 2008/104, tale legislatore ha esplicitamente precisato che la forma comune dei rapporti di lavoro è il contratto a tempo indeterminato. La direttiva in argomento mira, di conseguenza, anche a incoraggiare l’accesso dei lavoratori tramite agenzia interinale ad un impiego permanente presso l’impresa utilizzatrice (
22
).
52.
In tal senso, l’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104 enuncia che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono adottare le misure necessarie per evitare il ricorso abusivo all’applicazione di detto articolo. Da tale disposizione discende che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono garantire che il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per un lavoratore tramite agenzia interinale (
23
).
53.
Orbene, al pari delle missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice, tali da mettere in pericolo il loro carattere «temporaneo», anche i trasferimenti d’impresa possono mettere in discussione tale carattere temporaneo nel caso in cui un lavoratore tramite agenzia interinale sia messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice oggetto di un trasferimento. Infatti, benché impiegato da entità giuridiche distinte, tale lavoratore continua a esercitare la sua attività professionale all’interno della stessa impresa prima e dopo il trasferimento. Ritenere che il trasferimento di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento ponga fine, alla data del trasferimento, alla missione di detto lavoratore presso l’impresa cedente e che faccia iniziare una nuova missione presso l’impresa cessionaria consentirebbe di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 relative alla durata massima della messa a disposizione del medesimo lavoratore, nel caso di specie di 18 mesi. Inoltre, nella situazione di trasferimenti d’impresa consecutivi durante la missione, il lavoratore tramite agenzia interinale potrebbe essere visto come rispondente in modo permanente alle esigenze di personale dell’entità interessata.
54.
Pertanto, il trasferimento dell’impresa utilizzatrice deve essere preso in considerazione ai fini del calcolo della durata della missione al fine di non pregiudicare l’effetto utile di tale direttiva per quanto riguarda il carattere temporaneo della missione di un lavoratore tramite agenzia interinale.
55.
Poiché il rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice ha, per sua natura, carattere temporaneo, una siffatta presa in considerazione si impone per qualsiasi trasferimento d’impresa, ai sensi della direttiva 2001/23, senza che sia necessario che il cedente e il cessionario appartengano allo stesso gruppo di imprese o che il lavoratore tramite agenzia interinale sia messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice nello stesso posto di lavoro (
24
). Peraltro, nella misura in cui, nel caso di specie, la normativa nazionale ha fissato una durata massima della messa a disposizione del lavoratore tramite agenzia interinale, non occorre esaminare l’ipotesi di un ricorso abusivo a missioni successive, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104, nel caso in cui la durata dell’attività presso l’impresa utilizzatrice sia più lunga di quanto possa ragionevolmente essere qualificato come «temporaneo» (
25
).
56.
Tenuto conto di tutto quanto precede, ritengo che l’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2008/104 debba essere interpretato nel senso che, qualora un lavoratore tramite agenzia interinale sia messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice per lavorare temporaneamente sotto il controllo e la direzione della stessa, la quale è oggetto di un trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva 2001/23 per la durata di tale missione, si deve ritenere che il cedente e il cessionario costituiscano un’unica e medesima «impresa utilizzatrice» ai fini del calcolo della durata massima della messa a disposizione di tale lavoratore prevista dalla normativa nazionale applicabile.
V.
Conclusione
57.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali poste dal Bundesarbeitsgericht (Corte federale del lavoro, Germania) nei termini seguenti:
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale,
dev’essere interpretato nel senso che:
qualora un lavoratore tramite agenzia interinale sia messo a disposizione di un’impresa utilizzatrice per lavorare temporaneamente sotto il controllo e la direzione della stessa, la quale è oggetto di un trasferimento d’impresa ai sensi della direttiva 2001/23 del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, per la durata di tale missione, si deve ritenere che il cedente e il cessionario costituiscano un’unica e medesima «impresa utilizzatrice» ai fini del calcolo della durata massima della messa a disposizione di tale lavoratore prevista dalla normativa nazionale applicabile.
1
Lingua originale: il francese.
i
Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
2
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).
3
Direttiva del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16).
4
BGBl. 1995 i, pag. 158.
5
Vale a dire, nell’ipotesi di superamento della durata massima autorizzata di cui all’articolo 1, paragrafo 1b, della AÜG, salvo che, entro un mese da tale superamento, il lavoratore tramite agenzia interinale comunichi per iscritto all’agenzia interinale o all’impresa utilizzatrice che intende mantenere il contratto di lavoro con l’agenzia interinale.
6
Il giudice del rinvio fa riferimento, a tal riguardo, alla sentenza del 14 ottobre 2020, KG (Missioni successive nell’ambito del lavoro tramite agenzia interinale) (C‑681/18, EU:C:2020:823, punto 61).
7
Il giudice del rinvio cita la sentenza del 17 marzo 2022, Daimler (C‑232/20; in prosieguo: la «sentenza Daimler», EU:C:2022:196, punto 31).
8
V. sentenza Daimler (punti da 60 a 63 e giurisprudenza citata).
9
Sentenza Daimler (punto 61).
10
Il giudice del rinvio fa riferimento alla sentenza del 22 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] Kliniken (C‑427/21, EU:C:2023:505, punto 44).
11
Sentenza del 21 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] (C‑242/09, EU:C:2010:625, punto 32).
12
Il giudice del rinvio cita, a tale riguardo, la sentenza Daimler (punto 60).
13
V. sentenza del 15 gennaio 2026, Verein für Konsumenteninformation (Commissione riscossa da un intermediario) (C‑45/24, EU:C:2026:2, punto 26 e giurisprudenza citata).
14
Sentenza del 24 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a.[OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑441/23, EU:C:2024:916, punti 56 e 57 e giurisprudenza citata).
15
V., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2023, [OSCURATO:PERSONA] Kliniken (C‑427/21, EU:C:2023:505, punti da 42 a 44 e giurisprudenza citata).
16
V. sentenza Daimler (punti 56 e 57 nonché giurisprudenza citata). Sulla nozione di «carattere temporaneo», ai sensi della direttiva 2008/104, della messa a disposizione di un lavoratore tramite agenzia interinale presso un’impresa utilizzatrice, v. Kullmann, M., «The “Temporariness” of [OSCURATO:PERSONA]»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 2024, vol. 15, n. 1, pagg. da 4 a 16.
17
V., in tal senso, sentenza del 5 febbraio 2026, Aleb (C‑718/24, EU:C:2026:68, punto 67 e giurisprudenza citata).
18
Sentenza del 12 febbraio 2026, [OSCURATO:PERSONA] (C‑490/24, EU:C:2026:89, punto 23 e giurisprudenza citata).
19
Sentenza del 24 giugno 2021, Obras y [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑550/19, EU:C:2021:514, punto 102 e giurisprudenza citata).
20
V. sentenza del 21 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] (C‑242/09, EU:C:2010:625, punto 28).
21
V. sentenza del 24 giugno 2021, Obras y [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑550/19, EU:C:2021:514, punto 107 e giurisprudenza citata).
22
V. sentenza del 12 maggio 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑426/20, EU:C:2022:373, punti da 41 a 43 e giurisprudenza citata).
23
V. paragrafo 39 delle presenti conclusioni.
24
V., a tal riguardo, giurisprudenza citata al paragrafo 38 delle presenti conclusioni. V. altresì conclusioni dell’avvocato generale Tanchev nella causa Daimler (C‑232/20, EU:C:2021:727, punto 41).
25
V., in tal senso, sentenza Daimler (punto 60), alla quale fa riferimento il giudice del rinvio.