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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2022

Cassazione n. 14133/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 del TRIBUNALE di PADOVA Ldato avviso alle_ Parti7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, in quanto la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 28 ottobre 2022, con motivazione contestuale alla lettura del dispositivo, sicché il termine di giorni quindici per proporre impugnazione, fissato dall'art. 585 comma 1, lett. a) cod. proc. pen., è spirato il 12 novembre 2022 (giorno non festivo), mentre il ricorso per cassazione è stato depositato solo il 14 novembre 2022; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 17 marzo 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 del TRIBUNALE di PADOVA Ldato avviso alle_ Parti7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto senza l'osservanza dei termini per l'impugnazione, in quanto la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 28 ottobre 2022, con motivazione contestuale alla lettura del dispositivo, sicché il termine di giorni quindici per proporre impugnazione, fissato dall'art. 585 comma 1, lett. a) cod. proc. pen., è spirato il 12 novembre 2022 (giorno non festivo), mentre il ricorso per cassazione è stato depositato solo il 14 novembre 2022; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 17 marzo 202
Sentenza Cassazione n. 14133/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris