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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 07523/2023

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pronunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23342/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. 01960 250601), in persona del legale rappresentante pro tempore, TAGLIONE A L ESSANDRA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a Oggetto: tributi N.23342/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino margine del controricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazza dei Caprettari, 70 –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 108/18/17, depositata in data 8 marzo Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di “Alberghi e Motel con ristorante”, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2005 con cui, a seguito di PVCe di annullamento in autotutela di precedente avviso, venivano rideterminati – al netto dell’autoconsumo e dello sfrido - i ricavi e accertate maggiori IRES, IRAP e IVA, avvisi ai quali facevano seguito ulteriori avvisi nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci di società a ristretta base che avevano fatto opzione per il regime di trasparenzaper il recupero di IRPEF; che la CTP di Frosinone ha accolto parzialmente gli appelli riuniti; che la CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza in data 8 marzo 2017, ha accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo che l’avviso fosse stato redatto con metodologia induttiva pura in assenza di presuppostie che, in ogni caso, l’avviso fosse infondato nel merito; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resistono con controricorso i contribue nti e che l’Ufficio ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Con istanza in data 8 febbraio 2023 i contribuenti hanno dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata di cui alla l. 29 dicembre N.23342/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino 2022, n. 197 (art. 1, comma 186), chiedendo sospendersi nelle more il giudizio; che deve sospendersi il giudizio e disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo; P. Q. M. sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 ex art. 1, comma 197, l. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23342/2017R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F. 01960 250601), in persona del legale rappresentante pro tempore, TAGLIONE A L ESSANDRA (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a Oggetto: tributi N.23342/17 R.G. Est. F. D’Aquino margine del controricorso, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Piazza dei Caprettari, 70 –controricorrenti – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, Sezione staccata di Latina, n. 108/18/17, depositata in data 8 marzo Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 23 febbraio 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:SOCIETA]., esercente attività di “Alberghi e Motel con ristorante”, ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2005 con cui, a seguito di PVCe di annullamento in autotutela di precedente avviso, venivano rideterminati – al netto dell’autoconsumo e dello sfrido - i ricavi e accertate maggiori IRES, IRAP e IVA, avvisi ai quali facevano seguito ulteriori avvisi nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci di società a ristretta base che avevano fatto opzione per il regime di trasparenzaper il recupero di IRPEF; che la CTP di Frosinone ha accolto parzialmente gli appelli riuniti; che la CTR del Lazio, Sezione staccata di Latina, con sentenza in data 8 marzo 2017, ha accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo che l’avviso fosse stato redatto con metodologia induttiva pura in assenza di presuppostie che, in ogni caso, l’avviso fosse infondato nel merito; che propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi, cui resistono con controricorso i contribue nti e che l’Ufficio ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] Con istanza in data 8 febbraio 2023 i contribuenti hanno dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata di cui alla l. 29 dicembre N.23342/17 R.G. Est. F. D’Aquino 2022, n. 197 (art. 1, comma 186), chiedendo sospendersi nelle more il giudizio; che deve sospendersi il giudizio e disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo; P. Q. M. sospende il giudizio fino al 10 luglio 2023 ex art. 1, comma 197, l. 1
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