CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 giugno 2023
Cassazione n. 25966/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 34295-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di titolare di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.34295/2018 Cron. Rep. Ud.27/06/2023 CC avverso la sentenza n. 129/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 17/07/2018 R.G.N. 177/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 17.7.2018, la Corte d'appello di Ancona, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva richiesto il pagamento di contributi omessi in danno di tale [OSCURATO:PERSONA], ritenuto lavoratore alle sue dipendenze; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 27.6.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380- bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, laricorrente denuncia violazione dell’art. 115 c.p.c. per non avere la Corte di merito valutato tutte le prove documentali offerte in giudizio a sostegno della tesi secondo cui nessun rapporto di lavoro subordinato sarebbe intercorso tra lei e [OSCURATO:PERSONA], segnatamente i contratti di prestazione occasionale stipulati il 5.7.2010 e il 2.5.2011; che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 2697 c.c. per non avere la Corte territoriale correttamente valutato la prova testimoniale resa dalla teste [OSCURATO:PERSONA] e avere omesso la valutazione diquella resa dal teste [OSCURATO:PERSONA]; che i motivi possono essere esaminati congiuntamente, in ragione del tenore delle censure mosse avverso l’impugnata sentenza, e sono inammissibili, pretendendo di veicolare, al di là della formale intitolazione della rubrica a violazioni di legge processuale e sostanziale, una richiesta di riesame del merito della causa, che è cosa non possibile in questa sede di legittimità fuori dai casi di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c., nel rigoroso senso delineato da Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi; che, in particolare, va ribadito che la censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (così da ult. Cass. n. 6774 del 2022); che, del pari, va ribadito che la censurabilità per cassazione della violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (così, tra le più recenti, Cass. nn. 13395 del 2018 e 18092 del 2020); che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità per non avere l’INPS svolto apprezzabile attività difensiva al di là del deposito della procura in calce al ricorso notificatogli; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso; P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per