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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 novembre 1996

Cassazione n. 41368/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23715/25 Ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e della consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime detentivo; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e del riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico (reiterazione in particolare delle condotte di evasione nel giro di pochi giorni); ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 per lo spontaneo rientro in abitazione (vedi, Sez. 6 n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479), trattandosi di doglianze che non si confrontano con le modalità del fatto come ricostruite in coerenza alle risultanze istruttorie; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dela ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 23715/25 Ritenuto che la Corte di appello di Palermo ha congruamente motivato in merito alla gravità del fatto, in considerazione di quanto osservato sull'intensità del dolo e della consapevolezza della importanza di rispettare le prescrizioni del regime detentivo; ritenuto che appaiono ugualmente inammissibili per genericità le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e del riconoscimento della recidiva a fronte delle ragioni esplicitate nella motivazione del provvedimento impugnato in riferimento alla gravità, epoca, tipologia e numero di precedenti penali a suo carico (reiterazione in particolare delle condotte di evasione nel giro di pochi giorni); ritenuto che è manifestamente infondato anche il motivo sul mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dal comma 4 dell'art. 385 per lo spontaneo rientro in abitazione (vedi, Sez. 6 n. 1560 del 27/10/2020, Monticciolo, Rv. 280479), trattandosi di doglianze che non si confrontano con le modalità del fatto come ricostruite in coerenza alle risultanze istruttorie; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna dela ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così
Sentenza Cassazione n. 41368/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris