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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 marzo 1969

Cassazione n. 10219/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1969 avverso il decreto del 24/10/2023 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], mediante ricorso dei propri difensori avv.ti Saccone e Fimmanò, chiedeva l'annullamento del decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania il 20 luglio 2023 e con il quale era stata autorizzata la prosecuzione dell'attività svolta da Lira s.r.l. e l'affitto dell'attività di impresa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano.

Ed invero, per i provvedimenti emessi dal giudice delle indagini preliminari in materia di amministrazione dei beni in sequestro sono esperibili altri rimedi e non certamente il ricorso per cassazione; in particolare questa corte ha affermato che in tema d sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine alla nomina e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle V modalità di esecuzione della misura (Sez. 2, n. 946 .del 21/11/2018, Rv. 274723 - 01).

Ne consegue affermare che avverso il provvedimento impugnato cor il presente ricorso per cassazione il ricorrente avrebbe dovuto proporre l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione dello stesso.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 13 febbraio 2024 I CONSIGLIERE n zio Pard ,1 4 AAH"ht/‹) [OSCURATO:PERSONA] Sergio B rani DEPOSITATO tr, [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/03/1969 avverso il decreto del 24/10/2023 del GIP TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], mediante ricorso dei propri difensori avv.ti Saccone e Fimmanò, chiedeva l'annullamento del decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di Vallo della Lucania il 20 luglio 2023 e con il quale era stata autorizzata la prosecuzione dell'attività svolta da Lira s.r.l. e l'affitto dell'attività di impresa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto avverso provvedimento non impugnabile in cassazione e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con procedura de plano. Ed invero, per i provvedimenti emessi dal giudice delle indagini preliminari in materia di amministrazione dei beni in sequestro sono esperibili altri rimedi e non certamente il ricorso per cassazione; in particolare questa corte ha affermato che in tema d sequestro preventivo, i provvedimenti del giudice in ordine alla nomina e all'operato dell'amministratore giudiziario, non attenendo all'applicazione o alla modifica del vincolo cautelare, ma alle modalità esecutive ed attuative della misura, non sono autonomamente impugnabili, essendo consentita la sola opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione, al quale compete il controllo di legittimità delle V modalità di esecuzione della misura (Sez. 2, n. 946 .del 21/11/2018, Rv. 274723 - 01). Ne consegue affermare che avverso il provvedimento impugnato cor il presente ricorso per cassazione il ricorrente avrebbe dovuto proporre l'opposizione dinanzi al giudice dell'esecuzione dello stesso. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen:o delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 13 febbraio 2024 I CONSIGLIERE n zio Pard ,1 4 AAH"ht/‹) [OSCURATO:PERSONA] Sergio B rani DEPOSITATO tr, [OSCURATO:PERSONA]
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