CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 marzo 2023
Cassazione n. 26317/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7682/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA V.CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende come da procura in atti - resistente - avverso SENTENZA dellaCOMM.TRIB.REG. del LAZIO n. 4320/2019 depositata il 16/07/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Lazio n. 4320/19, dep. il 16/07/19 che, in controversia avverso il silenzio rifiuto dell’istanzadi rimborso della maggiore IRPEF sul TFR versata dal sostituto d’imposta e liquidata mediante corresponsione di Buoni postali fruttiferi, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di prime cure. L’Agenzia delle entrate, costituendosi in grado di appello, ha eccepito l’intervenuta decadenza dal diritto al rimborso in quanto l’istanza era stata presentata il 1/2/2016, dopo il decorso del termine di 48 mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973, e nella fattispecie ritenuto decorrente dal 1/12/2011, data della liquidazione del trattamento. La CTR ha rigettato l’appello statuendo che “l’eccedenza di imposta, come è pacifico tra le parti, è dovuta all’indebito cumulo tra l’imposta calcolata sulla tassazione separata sulle somme dovute a titolo di TFR e l’imposta del 12,5%, applicata sugli interessi dei BPD al momento della loro scadenza e riscossione; la tassazione del 12,5% è, pertanto, caduta anche sugli interessi, già maturati alla data di cessazione dal servizio, che sono stati computati sulla somma dovuta e corrisposta alla contribuente a titolo di TFR. In tale situazione è evidente che la maggiore tassazione che, si ripete, è pacifica tra la parti, è emersa e si è realizzata solo al momento dell’incasso dei BPF ([OSCURATO:DATA_NASCITA])”. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e deposita memoria; l’Agenzia delle entrate deposita successiva memoria. Considerato che: 1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce la violazione/falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., avendo la CTR erroneamente fatto decorrere il termine di decadenza della richiesta di rimborso dalla data dell’incasso dei Buoni postali fruttiferi corrisposti a parzialmente liquidazione del TFR e non dalla data in cui sono state operate, dal CNR, le corrispondenti trattenute Irpef. 2. Il motivo è fondato. 3. Questa Corte ha avuto già occasione di pronunciarsi sulla questione dell'assoggettabilità ad Irpef della quota dell'indennità di fine rapporto corrisposta dal C.N.R. in buoni postali fruttiferi e relativi interessi ed ha costantemente affermato il principio secondo cui, sia per la parte di indennità corrisposta in buoni postali, sia per quella costituita dagli interessi maturati sui titolistessi, almeno su quelli emessi anteriormente alla data del 20 settembre 1986, a decorrere dalla quale detti interessi sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte ai sensi del d.l. 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, l'indennità medesima è soggetta ad imposizione, secondo il regime della tassazione separata, prevista per il trattamento di fine rapporto e le indennità equipollenti, comunque denominate, dagli artt. 16, e 17 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. La suddetta regola è applicabile anche quando detto trattamento non venga corrisposto interamente in denaro, ma, anche solo in parte, attraverso la consegna di buoni postali fruttiferi, con i relativi interessi, nei quali il datore di lavoro abbia investito i tributi accantonati per il trattamento di quiescenza del personale dipendente, atteso che gli importi erogati a titolo di trattamento di fine rapporto non mutano natura solo perché corrisposti nella forma anzidetta (Cass. n. 584, 6315, 17043, 18860, 18866, 20444 e 21508 del 2004). Né osta alla tassazione la circostanza dell'originaria intestazione dei buoni postali anche al lavoratore, cui i titoli saranno poi consegnati dallo stesso datore di lavoro all'atto della cessazione del rapporto, poiché tale intestazione implica un vincolo di destinazione dei titoli (e delle somme rappresentate), a garanzia del pagamento dell'indennità, affinchè il datore di lavoro non possa diversamente utilizzarli, ma non comporta che i titoli medesimi entrino, sin da loro acquisto e in costanza del rapporto di lavoro, nella disponibilità del lavoratore, il quale, invece, ne acquista il possesso e la legittimazione a disporre solo nel momento in cui si realizza il presupposto della tassazione, disciplinata dagli artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 (Cass. Sez. 5, n.19598 del 2005 e Cass. Sez. 5, n. 24203 del 2008). 4. È stato altresì ribadito che la tassazione in sede di liquidazione di detto trattamento non può che essere limitata alla eventuale differenza tra l'aliquota applicata su tutta la indennità e quella relativa alla ritenuta a titolo di imposta operata sugli interessi dei buoni postali fruttiferi direttamente nei confronti del dipendente, a cui i titoli sono stati consegnati dall'ente datore di lavoro in adempimento dell'obbligo di corresponsione della indennità medesima, al momento dell'incasso dei titoli e della riscossione degli interessi stessr(Cass. n. 584 e n. 6315 del 2004; Cass., Sez. 5, n. 19598 del 2005; Cass. Sez. 5, n. 24203 del 2008; Cass. Cass. Sez. 5, n. 451 del 2013). Al suddetto principio non si è uniformato il giudice di appello nella sentenza impugnata, laddove ha statuito che “l’eccedenza di imposta, come è pacifico tra le parti, è dovuta all’indebito cumulo tra l’imposta calcolata sulla tassazione separata sulle somme dovute a titolo di TFR e l’imposta del 12,5%, applicata sugli interessi dei BPD al momento della loro scadenza e riscossione; la tassazione del 12,5% è, pertanto, caduta anche sugli interessi, già maturati alla data di cessazione dal servizio, che sono stati computati sulla somma dovuta e corrisposta alla contribuente a titolo di TFR. In tale situazione è evidente che la maggiore tassazione che, si ripete, è pacifica tra la parti, è emersa e si è realizzata solo al momento dell’incasso dei BPF ([OSCURATO:DATA_NASCITA])”. Il ricorso va conseguentemente accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può esser decisa ne merito, con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese dei gradi di merito vanno compensate in ragione del consolidarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso introduttivo; le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Le spese di merito vanno compensate; le spese