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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 21538/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2019 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]:U~E-453 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso, che si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto sotto il profilo dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti, risulta manifestamente infondato; ciò in quanto i reati di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione della medesima arma ben possono concorrere, pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima (Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Tengo, Rv. 257387-01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Centofanti /1/Ii.icA9.12iprkcf02_,• [OSCURATO:PERSONA] LER1A oggi, 03 G I 02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2019 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]:U~E-453 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso; Rilevato che esso, che si dirige avverso una sentenza di applicazione della pena, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., e risulta proposto sotto il profilo dell'erronea qualificazione giuridica dei fatti, risulta manifestamente infondato; ciò in quanto i reati di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione della medesima arma ben possono concorrere, pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di alterazione dell'arma medesima (Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, Tengo, Rv. 257387-01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o Centofanti /1/Ii.icA9.12iprkcf02_,• [OSCURATO:PERSONA] LER1A oggi, 03 G I 02
Sentenza Cassazione n. 21538/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris