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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05619/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 935-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - Ric. 2022 n. 00935 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 1151/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con la sentenza pubblicata il 18.10.2021 n. 1151, accogliendo l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] e riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuti i contributi richiesti a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2012, dovendosi rinvenire –nella mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi - un comportamen to fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere all’ente previdenziale il suo debito, con conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell’art, 2941, n. 8 c.c.; in particolare, la Corte d'appello ha rilevato l’inadempimento dell’obbligo di rendere la specifica comunicazione di cui al comma 27, dell’art. 2, della legge n. 335 del 1995, non avendo comunicato all’[OSCURATO:PERSONA] la tipologia dell’attività svolta, i dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il domicilio, non essendo suscettibile – la mer a dichiarazione fiscale di redditi da lavoro autonomo - idonea a costituire una valida alternativa alla compilazione del quadro RR; avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, e l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; Ric. 2022 n. 00935 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -3- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 è dedotta “erronea interpretazione della norma di cui all’art. 2941, n. 8 c.c.”, avendo, la Corte territoriale, statuito di contrario avviso rispetto alla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata che non ritiene integrata una condotta dolosa a fronte della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi;

2. il ricorso è manifestamente fondato;

3. in tema di "sospensione", ai sensi dell'art. 2941 c.c., n. 8, della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, questa Corte ha chiarito che "non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 5" (Cass. n. 37529 del 2021);

4. l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 c.c., n. 8 "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (Cass. n. 19640 del 2018, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. n. 21567 del 2014);

5. tuttavia la sentenza impugnata non ha effettuato una valutazione di merito, bensì ha motivato il proprio convincimento sull'erroneo presupposto di una sorta di automatismo tra la Ric. 2022 n. 00935 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -4- mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, automatismo che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Cass. n. 37529 del 2021, Cass. n. 23313 del 2022 e numerose altre ordinanze di questa Sezione);

6. in applicazione di tali principi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all'attività professionale svolta dall'odierno ricorrente nel 2012 l'I.N.P.S. ha notificato l'avviso bonario di addebito all'interessato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la pretesa contributiva risulta prescritta anche considerando il differimento disposto dal d.P.C.M. 13.6.2013;

7. pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel meritoex art. 384 c.p.c., comma 2, con l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado dal Rudolf avverso l'avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per l'attività professionale svolta nell'anno 2012 per intervenuta prescrizione;

8. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese relative ai gradi di merito, mentre, considerata l'epoca di consolidamento dell'orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel presente giudizio di legittimità segue la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per Ric. 2022 n. 00935 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -5- l'attività professionale svolta nell'anno 2012 per intervenuta prescrizione.

Condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Compensa integralmente fra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 935-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -controricorrente - Ric. 2022 n. 00935 sez. ML -ud. 20-12-2022 -2- avverso la sentenza n. 1151/2021 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/10/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Milano, con la sentenza pubblicata il 18.10.2021 n. 1151, accogliendo l'appello dell'[OSCURATO:PERSONA] e riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato dovuti i contributi richiesti a [OSCURATO:PERSONA] a titolo di Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all'attività libero professionale svolta nell’anno 2012, dovendosi rinvenire –nella mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi - un comportamen to fraudolento diretto intenzionalmente a nascondere all’ente previdenziale il suo debito, con conseguente sospensione della prescrizione ai sensi dell’art, 2941, n. 8 c.c.; in particolare, la Corte d'appello ha rilevato l’inadempimento dell’obbligo di rendere la specifica comunicazione di cui al comma 27, dell’art. 2, della legge n. 335 del 1995, non avendo comunicato all’[OSCURATO:PERSONA] la tipologia dell’attività svolta, i dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il domicilio, non essendo suscettibile – la mer a dichiarazione fiscale di redditi da lavoro autonomo - idonea a costituire una valida alternativa alla compilazione del quadro RR; avverso tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, e l’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; Ric. 2022 n. 00935 sez. ML -ud. 20-12-2022 -3- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art.380 bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo di ricorso, in relazione all'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3 è dedotta “erronea interpretazione della norma di cui all’art. 2941, n. 8 c.c.”, avendo, la Corte territoriale, statuito di contrario avviso rispetto alla giurisprudenza di legittimità ormai consolidata che non ritiene integrata una condotta dolosa a fronte della mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi; 2. il ricorso è manifestamente fondato; 3. in tema di "sospensione", ai sensi dell'art. 2941 c.c., n. 8, della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, questa Corte ha chiarito che "non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, in quanto il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione rimessa al giudice di merito, censurabile in cassazione nei ristretti limiti di cui all'art.360 c.p.c., comma 1, n. 5" (Cass. n. 37529 del 2021); 4. l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 c.c., n. 8 "ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito" (Cass. n. 19640 del 2018, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. n. 21567 del 2014); 5. tuttavia la sentenza impugnata non ha effettuato una valutazione di merito, bensì ha motivato il proprio convincimento sull'erroneo presupposto di una sorta di automatismo tra la Ric. 2022 n. 00935 sez. ML -ud. 20-12-2022 -4- mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo, automatismo che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (di recente, Cass. n. 37529 del 2021, Cass. n. 23313 del 2022 e numerose altre ordinanze di questa Sezione); 6. in applicazione di tali principi, considerato che dalla stessa sentenza impugnata risulta che in relazione all'attività professionale svolta dall'odierno ricorrente nel 2012 l'I.N.P.S. ha notificato l'avviso bonario di addebito all'interessato in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la pretesa contributiva risulta prescritta anche considerando il differimento disposto dal d.P.C.M. 13.6.2013; 7. pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere cassata la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel meritoex art. 384 c.p.c., comma 2, con l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado dal Rudolf avverso l'avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per l'attività professionale svolta nell'anno 2012 per intervenuta prescrizione; 8. la novità e la complessità delle questioni giuridiche in rilievo giustificano l'integrale compensazione fra le parti delle spese relative ai gradi di merito, mentre, considerata l'epoca di consolidamento dell'orientamento di questa Corte, alla soccombenza nel presente giudizio di legittimità segue la condanna dell'Istituto ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta in primo grado da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'avviso di addebito relativo alla contribuzione omessa nella Gestione separata per Ric. 2022 n. 00935 sez. ML -ud. 20-12-2022 -5- l'attività professionale svolta nell'anno 2012 per intervenuta prescrizione. Condanna l'I.N.P.S. al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Compensa integralmente fra
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