Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37222/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11369-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1852/15/2014 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 17/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Venetoaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 173/4/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Verona in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] annualità 2007; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]

1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 1/12/2022, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’ente impositore, chiedendo compensarsi le spese di lite;

1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Agenzia delle entrate;

1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite;

1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 11369-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende assieme all’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa a margine del ricorso -ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1852/15/2014 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 17/11/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propone ricorso per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Venetoaveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 173/4/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Verona in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di accertamento [OSCURATO:PERSONA] annualità 2007; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente, la Corte rileva che con istanza, depositata in data 1/12/2022, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per aver definito la controversia con l’ente impositore, chiedendo compensarsi le spese di lite; 1.2. a tale istanza di parte ricorrente ha prestato adesione l’Agenzia delle entrate; 1.3. va quindi dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione integrale delle spese di lite; 1.4. non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228)in quanto la ratio di detta disposizione - orientata a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose (cfr., ex plurimis, Cass., 18 gennaio 2019, n. 1343; Cass., 25 luglio 2017, n. 18348; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) -induce ad escludere che il meccanismo sanzionatorio ivi previsto sia applicabile in ipotesi di inammissibilità, come nella specie, sopravvenuta (cfr. Cass., 6 agosto 2020, n. 16765; Cass., 7 dicembre 2018, n. 31372; Cass., 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., 10 febbraio 2017, n. 3542; Cass., 2 luglio 2015, n. 13636) P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto, della Corte
Sentenza Cassazione n. 37222/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris