CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06558/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sulricorso propost o da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 novembre 1957; avversola sentenza del 15 maggio 2025 della Corte d’appello di Venezia ; vistigli atti, il provvedimento impugnato e i l ricors o ; uditala relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’ inammissibil ità de l ricorso ; uditoil difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Oggetto dell’impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d’appello di Venezia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile, nellasua qualità di amministratore della “4P di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”e in concorso con lo stesso [OSCURATO:PERSONA], di due fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale , contestati ai capi A) (così riqualificata, già in primo grado, l’originaria contestazione in termini di bancarotta preferenziale) e al capo B) della rubricae, segnatamente, per aver liquidato la quota di titolarità del socio uscente ([OSCURATO:PERSONA]) utilizzando i fondi della società (capo A) e per aver prelevato tra il 2008 e il 2012, oltre 230 mila euro senza alcuna giustificazione contabile o delibera assembleare(capo B). 2. Il ricorso, proposto nell’interesse dell’imputato, si compone di quattro motivi d’impugnazione. 2.1. Il primoattiene al capo A) e deduce, sotto i profili dell’inosservanza di norma processuale e del connesso vizio di motivazione, la violazione del principio di correlazione nella parte in cui, già in primo grado, il fatto storico descritto nel capo d’imputazione, e originariamente formulato in termini di bancarotta preferenziale,è stato riqualificato ai sensi dell’art. 216, comma 1 n. 1 della legge fallimentare e, quindi, quale bancarotta fraudolenta per distrazione, senza, peraltro, neanche concedere l’invocato termine a difesa e così impedendo all’imputato di esercitare concretamente i suoi diritti in relazione alla nuova qualificazione. 2.2. Il secondo, anch’esso formulato in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione,attiene al capo A) e, in particolare, all’esistenza di concreti indici di fraudolenza propri dell’operazione contestata. Il curatore , sostiene la difesa, ha collocato l’inizio della crisi societaria nel secondo semestre dell'anno 2008, in coincidenza con la nota crisi globale di quegli anni e, in particolare, con la crisi del settore ed i le iniziata nella seconda metà del 2008 . Difficile, pertanto, ipotizzare che l’imputato abbia potuto rappresentarsi, nel luglio 2008, un concreto pericolo per la garanzia dei creditori della società ponendo in essere l'operazione di liquidazione delle quote societarie in favore del socio [OSCURATO:PERSONA]. Da un canto, la somma non è stata distratta, ma è stata appostata, in bilancio, il parallelo credito della società nei confronti del ricorrente per un importo uguale a quello erogato all'ex socio;dall’altro, l ’ erogazione d i un mutuo di 900 mila euro è circostanza evidentemente significativa della fiducia mostrata dall’istituto bancario mutuante ne lla solidità societaria. Ed è manifestamente illogico siail riferimento al mancato pagamento delle imposte ( atteso che, a fronte di un volume di affari di circa due milioniannui, l’importo omesso ammontava a circa 30 mila euro), l’evocata estinzione della posizione debitoria iscritta a carico dei soci in conseguenza della rivalutazione dell’immobile conferito in termini corrispondenti al debito maturato (non essendo in alcun modo supportata la differente valutazione ipotizzata nella prospettazione accusatoria). 2.3. Il terzomotivo attiene al capo B) e deduce la differente qualificazione della condotta – sostanziatasi nel prelevamento di somme a titolo di compenso dell’amministratore - in termini di bancarotta preferenziale; qualificazione che, peraltro, avrebbeorientato la s trategia difensiva del ricorrente . 2.4. Il quarto, in ultimo, attiene al trattamento sanzionatorio e, segnatamente, alla sussistenza di un danno di rilevante gravità e al denegato riconoscimento delle circostanzeattenuanti generiche. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il ricorso è complessivamente in fondato . 2.Infondati i prim i due motiv i . 2.1.Va premesso che i l principio di necessaria correlazione tra accusa contestata ( rimessa alla dete r m inazion i del pubblico ministero) e decisione giurisdizionalerisponde all'esigenza di evitare che l'imputato sia condannato per unfatto ( inteso come episodio della vita umana ) rispetto al quale non abbia potuto difendersi(Sez. 2, n. 38889 del 16/09/2008, D.; S ez. 5, n. 3161 13/12/2007 , dep.2018, P., R v. 238345) ; sicché l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non può esaurirsi nel pedissequo e mero confronto letterale fra contestazione e sentenza, ma coinvolge la valutazione del complessivo iter processualee la conseguente verifica della possibilità che ha avuto l ’ imputato di esercitareil diritto di difesa in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 16 del19/06/1996, Rv. 205619; Sez. U, Sentenza n. 36551 del 15/07/2010, Rv. 248051). Applicandotale principio ai reati per cui si procede , si comprende come non visia alcuna logica preclusione a che il giudice proceda alla diversa qualificazione giuridica dello stesso fatto, contestato come bancarotta preferenziale, nel più gravereato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ove , però , dalla formulazione della contestazione , emergano tutti gli elementi fattuali e giuridici fondanti la diversaqualificazione e, con essi, l’imputato abbia avuto, in concreto, la possibilità diesercitare compiutamente le sue prerogative difensive ( Sez. 5 , n. 37461 del 22/09/2021,Ciotoracu, Rv. 281930 ; Sez. 5, n. 32732 del 25/05/2021, Quarta, nonmassimata). Ebbene,al [OSCURATO:PERSONA] è stato contestato , al capo A), di aver liquidato la quota del socioGianni [OSCURATO:PERSONA], valutata in 400 mila euro , attraverso la somma ottenuta conil finanziamento di un mutuo ipotecario acceso presso la [OSCURATO:PERSONA] s .p.a. per900 mila euro . E per tali fatti è intervenuta condanna. Sicché alcuna violazione del principio di correlazione è concretamente prospettabile nella differente qualificazione offerta , essendo il fatto rimasto immutato e concretamente assicuratoall’imputato, proprio attraverso l’articolarsi del processo, il compiuto eserciziodel diritto di difesa. Ed in ciò l’infondatezza dell’assunto difensivo. 2.2.Ciò considerato, nei casi in cui , in una società di persone, il rapporto socialesi sciolga limitatamente a un socio , questi o i suoi eredi hanno diritto , ai sensidell’art. 2289 cod. civ., ad una somma di danaro che rappresenti il valore dellaquota in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verificalo scioglimento . Sicché, a carico della società , nasce l'obbligo di liquidare laquota stessa e, a carico degli amministratori , quello di rendere il conto, al fine diconsentire la formazione, in nome e per conto della società, di una situazione patrimoniale straordinaria aggiornata, nel rispetto dei criteri di redazione del bilancioed ai fini dell'assolvimento dell'onere della s ocietà di provare il valore della quota(Cass. civ., n. 1036 del 16 /01/ 2009 , Rv. 606497 ) . Rappresentando, quindi, la liquidazione della quota del socio receduto o escluso un debito della società e non direttamente dei soci residui ( la cui responsabilità,come per ogni altro debito sociale , è solo sussidiaria : Sez. U civ. , n. 291 del 26/04/2000 , Rv. 535989 ; Cass. civ. n. 5757 del 10/06/1998, Rv. 516302),soggetto passivo del rappo rto obbligatorio nascente dalla cessazione del rapporto sociale è la società e non il singolo socio ( Cass. civ. n. 6376 del 01/04/2004,Rv. 571697 ; Cass. civ. , n. 12125 del 23/05/2006 , Rv. 589956 ; Cass. civ.,n. 816 del 15/01/2009 , Rv. 606072 ; Cass. civ., n. 10332 del 19/05/2016 , Rv.639806) ed è nei confronti della società medesima , e non dei singoli soci, che ilsocio deve promuovere le azioni per la liquidazione della sua quota (Cass. civ., n.642 del 21/01/2000 , Rv. 533025 ) . Ma,per come chiaramente evidenziato in primo grado , la natura distrattiva dellacondotta discende dalla circostanza che la quota del socio receduto non sia stata semplicemente liquidata , ma sia stata acquisita dai due residui soci , con consolidamentodelle rispettive partecipazioni ; ed in questo caso, all’evidenza, il debito è del socio, non già della società , e si sarebbe dovuto adempiere non attraverso il patrimonio sociale, ma attraverso provvista proveniente dal patrimoniopersonale. La condotta contestata, quindi, è consistita nell’aver pagato un debito personale(connesso all’acquisizione della quota del socio receduto ) con denaro riconducibilealla società; q uindi una sottrazione immediata di una significativa consistenza patrimoniale, oggettivamente e direttamente pregiudizievole, in un’ottica concorsuale, degli interessi dei creditori; un pregiudizio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, in alcun modo è escluso dalla distanzatemporale dell’atto rispetto alla dichiarazione di fallimento o dall’asserito favorevole contesto economico (peraltro inesistente) nel quale è stato posto in essere;astratti “indici d i fraudolenza” che , permettendo di colorare un’operazione astrattamente lecita, presuppongono l’equivocità del dato fattuale, ossia che l'azione addebitata, per le sue caratteristiche intrinseche, non sia idonea ad esporrea pericolo il patrimonio dell'impresa, divenendo , invece, irrilevanti a fronte di una deliberata condotta di sottrazione , priva di un'alternativa ipotesi qualificatoria(Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Morabito, Rv. 282284) Névale rilevare l’illimitata responsabilità personale gravante sui singoli soci, stantela diversità del patrimonio suscettibile di essere aggredito . Pur non godendo di personalit à giuridica, infatti, le società di persone sono contraddistinte comunque da un a più o meno accentuata autonomia patrimoniale, maggiore proprionelle societ à in nome collettivo ( e in quelle in accomandita semplice ). Un’autonomia che co mporta , ai sensi dell’art. 2305 cod. civ., un’oggettiva separazionetra il patrimonio della società e quello dei soci , che si protrae anche durantelo stato di liquidazione e che impedisce al creditore particolare non solo disoddisfarsi sul patrimonio sociale, ma finanche di richiedere - finché dura la società- la liquidazione della quota. 3.Infondato anche il terzo motivo d’impugnazione . Laresponsabilità del ricorrente (in relazione al capo B) è stata desunta dall’impossibilità di appurare, con certezza, la causale de i prelevament i e la destinazionedelle relative somme; e, com’è noto, è onere dell’amministratore – titolaredelle funzioni gestorie - dimostrare la destinazione dei beni facenti parte del patrimonio societario (e non più rinvenuti al momento dell’apertura della liquidazionegiudiziale) in coerenza con gli interessi della società e con la specifica funzione di garanzia impressa dall’art. 2740 cod. civ. all’intero patrimonio del debitore.Sicché, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni che in epoca anteriore o prossima al fallimento erano nella disponibilità della società dichiaratafallita ben può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore,della desti nazione dei beni suddetti al soddisfacimento delle esigenzedella società o al perseguimento dei relativi fini (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015,dep. 2016, Rv. 267710; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Rv. 255385). D’altronde, anche a volere qualificare tali somme come compenso dell’amministratore(come prospettato dalla difesa), il relativo diritto (riconducibile quest’ultimo, in ultima analisi, al solo svolgimento dell’attività lavorativa) presupponel’esistenza di una previa delibera assembleare o, in caso di assenza di quantificazioneassembleare o statutaria, l’accertamento in concreto dell’effettività dellaprestazione e della congruità del compenso liquidato rispetto all'impegno profuso,spettando al giudice, in tal caso, la relativa determinazione (Sez. 5, n. 36416del11/05/2023, Ciri, Rv. 285115) . E nulla , sotto tale profilo, è stato dedotto dalladifesa. 4.Il quarto motivo, in ultimo , è indeducibile . Il riconoscimento delle circostanze generiche è frutto dell’esercizio di un poterediscrezionale riconosciuto al giudice del merito , del quale il giudice deve sì darconto ( attraverso l’indicazione de i parametri e de i criteri utilizzati ), m a, sotto tale profilo, la motivazione è congrua nonostante difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei fattori che incidono sulle circostanze, anche quando venga preso in esame uno solo di essi , senza la contestazione o l’invalidazionedegli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 46568 del18/05/2017, Rv. 271315; Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Rv. 252900; Sez. 3,n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Ebbenelasentenza impugnata ha dato atto , da un canto, della genericità delle censure sollevate e, dall’altro, della radicale assenza di elementi favorevoli al riconoscimentodelle invocate attenuanti , in presenza, al contrario, di significativi elementidi segno opposto , quali l’entità del passivo e delle connesse distrazioni ; e, facendo buon governo dei principi enunciati da questa Corte ( quanto alla necessariavalutazione del danno in relazione alla diminuzione, non percentuale maglobale, causata dal comportamento del fallito alla massa attiva disponibile per il riparto : ex plurimis , Sez. 5, n. 45136 del 27/06/2019, Rv. 277541) , ha escluso(alla luce dell’importo della sottrazione ) la possibilità di considerare lieve unadiminuzione patrimoniale di oltre 200 mila euro . Lamotivazione esiste, non è manifestamente illogica, né contraddittoria e, in quantotale, insindacabile