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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20750/2026

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O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (,Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato per i reati di cui agli artt. 624, 625 co. 1 n. 7, 635 cod. pen. e gli è stata riconosciuta la recidiva reiterata e specifica ex art. 99 co. 4 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 cod. proc. pen. in relazione al travisamento della prova ed alla mancanza delle condizioni di procedibilità, è del tutto generico perché si traduce in un mero dissenso, senza addurre alcuna disarticolazione del ragionamento giudiziale, e trascura in toto la procedibilità ex officio dei delitti contestati; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in merito alla recidiva, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha specificamente argomentato riguardo la continuità delinquenziale espressa attraverso la consumazione del delitto - della stessa indole rispetto ai fatti per cui l'imputato è stato già condannato - per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (,Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il medesimo è stato condannato per i reati di cui agli artt. 624, 625 co. 1 n. 7, 635 cod. pen. e gli è stata riconosciuta la recidiva reiterata e specifica ex art. 99 co. 4 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 cod. proc. pen. in relazione al travisamento della prova ed alla mancanza delle condizioni di procedibilità, è del tutto generico perché si traduce in un mero dissenso, senza addurre alcuna disarticolazione del ragionamento giudiziale, e trascura in toto la procedibilità ex officio dei delitti contestati; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in merito alla recidiva, è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, che ha specificamente argomentato riguardo la continuità delinquenziale espressa attraverso la consumazione del delitto - della stessa indole rispetto ai fatti per cui l'imputato è stato già condannato - per cui si procede; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 20750/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris