CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 febbraio 2024
Cassazione n. 18088/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE DELEGATO ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17562/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] A.G., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 25/2024 emessa da CORTE D'APPELLO di VENEZIA il 12/02/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 17562/2024 Numero sezionale 564/2025 Numero di raccolta generale 18088/2025 Data pubblicazione 03/07/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno compensate integralmente fra le parti in ragione della obiettiva complessità in fatto della controversia (cfr. in fattispecie sovrapponibile Cass. n. 4056/2025) P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 20/06/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 17562/2024 Numero sezionale 564/2025 Numero di raccolta generale 18088/2025 Data pubblicazione 03/07/2025