CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 febbraio 2021
Cassazione n. 39541/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 03/03/2021 nel procedimento nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagata, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale della libertà di Milano ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica preso il Tribunale di Varese avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. L'appello era stato depositato dal Pubblico Ministero il 26.2.2021 alle ore 14,10- quindi dopo l'orario di apertura al pubblico della cancelleria- presso il Tribunale di Milano ed inviato con posta elettronica certificata alle ore 14,07 e via fax alle ore 14,30; l'atto veniva altresì depositato presso il Tribunale di Varese alle ore 12,40 dello stesso giorno ai sensi dell'art. 582 cod. proc. pen. Secondo il Tribunale l'appello sarebbe tardivo perché proposto il decimo giorno utile ma oltre l'orario di apertura al pubblico della cancelleria del Tribunale del riesame di Milano. Si è aggiunto che non sarebbe rilevante la circostanza che l'appello sia stato anche depositato alle ore 12,40 presso il Tribunale di Varese, atteso che l'art. 582 cod. proc. pen. troverebbe giustificazione" nella diversità di condizioni e status che caratterizzano da un lato i soggetti privati e, dall'altro, i magistrati della pubblica accusa" (così il provvedimento impugnato che richiama Sez. 1 n. 32094 del 18.2.2004) 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese articolando due motivi. 2.1. Con il primo si deduce violazione di legge; il Tribunale non avrebbe spiegato perché non assumerebbe rilievo il deposito dell'atto a mezzo posta elettronica certificata, essendo stata espressamente prevista tale possibilità dalla legge 18.12.2020 n. 176 in virtù dell'emergenza sanitaria dovuta al Covid. Tale profilo, se valutato, avrebbe dimostrato la tempestività dell'appello ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020, cosi come convertito con modificazioni nella legge indicata, ii cui disposto, avuto riguardo ai commi 4, 6- bis e 6- quinquies, ad avviso del ricorrente, legittimerebbero, secondo una lettura costituzionalmente orientata del testo, la possibilità anche per la parte pubblica, di depositare telernaticamente le impugnazioni, comprese quelle cautelari, residuando altrimenti l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni, perché in ritenuto conflitto con gli artt. 3, 32, primo comma, e 111 primo e secondo comma, della Costituzione. Si aggiunge che il deposito telematico, sarebbe consentito, ai sensi dell'ultimo periodo del quarto comma del citato art. 24, entro la fine del giorno di scadenza del termine per impugnare, in deroga a quanto previsto in via generala dall'art. 172, sesto comma, cod. proc. pen. La tesi è che attraverso il richiamo operato dall'art. 309 agli artt. 582- 583 cod. proc. pen., dovrebbe farsi discendere la ritualità e la tempestività dell'appello. 2.2. Con il secondo motivo si chiede, in subordine, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, commi 4, 6 bis e 6 quinqiues del d.l. n. 137 del 2020 nella parte in cui non consentono al Pubblico ministero il deposito con valore legale dell'atto di impugnazione mediante l'invio tramite posta elettronica certificata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. La Corte di cassazione ha già chiarito che è' inammissibile l'impugnazione inviata dal pubblico ministero a mezzo PEC, in quanto l'art. 24 del d.l. 28 ottobre 2020, n.137, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176, consente tale modalità di deposito alle sole parti private, cui testualmente si riferisce la norma in esame, richiedendo anche che l'atto sia sottoscritto con firma digitale, strumento di cui attualmente non dispongono gli uffici di Procura. Ne consegue che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, in riferimento agli art. 3, 32 e 111 Cost., costituendo la norma, ad operatività temporalmente limitata al perdurare della emergenza pandemica, un ragionevole punto di compromesso tra esigenze concorrenti, avuto riguardo alle difficoltà tecniche legate all'implementazione dello strumento della firma digitale ed ai flussi enormemente più contenuti degli accessi agli uffici giudiziari legati ai depositi della parte pubblica, rispetto a quelli relativi all'utenza privata. L'asimmetria determinata dalle previsioni soggette a scrutinio non incide sulle prerogative di puntuale esercizio della relativa funzione in capo alla parte pubblica possibile ricorrente; detta asimmetria si risolve, infatti, in un più agevole esercizio dell'incombente per i difensori che non depotenzia la funzione contrapposta riservata all'ufficio del Pubblico Ministero, avuto riguardo alle difficoltà tecniche legate all'implementazione dello strumento della firma digitale ed ai flussi enormemente più contenuti degli accessi agli uffici giudiziari legati ai depositi della parte pubblica, rispetto a quelli relativi all'utenza privata (in tal senso, Sez. 6, n. 24714 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Sinatra, Rv. 281529; Sez. 6, n. 29199 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Adamo). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così d iso in Roma, 1'11 maggio 2021. Il C