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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 15270/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; --- il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l . x`c-10,),3-1-1.3._LA i-to (9,4 ct-LA udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17 gennaio 2020, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, del 14 gennaio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della "[OSCURATO:SOCIETA]." fallita in data 19.7.2012 , era stato dichiarato responsabile dei delitti di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, e 223, comma 1, L. Fall. - per aver distratto il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione cedendolo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'importo di € 82.600, 00 in realtà non versato e non richiesto, nonché per aver distrutto o sottratto i libri contabili della società- riduceva la pena irrogata ad anni tre di reclusione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.

2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Roma, ha proposto ricorso il Martucci, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta:

2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in violazione dell'art. 546 c.p.p., per non avere la Corte offerto un'adeguata motivazione in relazione alle doglianze esposte nei primi due motivi di appello relativi, rispettivamente, alla carenza dell'elemento soggettivo del reato e all'erronea valutazione della prova relativamente alla denuncia di furto della documentazione contabile della fallita; invero, la Corte territoriale si è limitata con motivazione per relationem a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza però esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto di concordare con il Tribunale- in violazione dell'art. 546 citato, dell'art. 111 Cost. e dei canoni dettati dalla giurisprudenza di legittimità per l'ammissibilità di tale tecnica redazionale delle sentenze- nonostante l'esistenza di una prova dichiarativa di segno opposto costituita dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], socio dell'imputato; la Corte territoriale si è limitata a riassumere le valutazioni del Tribunale, senza offrire alcuna reale disamina del percorso logico-giuridico in merito alla sussistenza del dolo generico fondante la sentenza di condanna per il reato di bancarotta patrimoniale ascrittogli, così ledendo anche il diritto di difesa dell'imputato, rispetto al quale non emerge neppure per quale fatto illecito sia stato ritenuto responsabile; analogo discorso vale per la bancarotta fraudolenta documentale, in merito alla quale la Corte territoriale ha aderito supinamente alla valutazione del primo giudice circa la non decisività -al fine di ritenere integrato il reato- della circostanza del furto della documentazione contabile, senza tuttavia dar conto delle ragioni di responsabilità dell'imputato;

2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni del teste Iorio, socio dell'imputato, e alla denuncia-querela prodotta dalla difesa, relativa al furto delle scritture contabili della società fallita in occasione del furto dell'auto del ricorrente; invero, con riferimento alle dichiarazioni del teste Iorio, dapprima il Tribunale e poi la Corte di appello hanno valutato soltanto parzialmente la loro rilevanza probatoria, omettendo di dare rilevo al fatto che tali dichiarazioni dimostravano, invece, la mancanza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'odierno ricorrente, il quale pur di salvare la propria società era stato disposto anche a rivolgersi a fonti illecite di finanziamento; quanto, poi, al verbale di denuncia di furto dell'auto del Martucci con all'interno sei faldoni contenenti le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la Corte si è limitata sinteticamente a rilevarne la genericità e a ritenere improbabile che le scritture contabili potessero trovarsi nell'auto del ricorrente, senza considerare che tale denuncia fu sporta quasi due anni prima del fallimento della società , sicché pare una mera congettura quella di ritenere che tale denuncia fosse meramente strumentale alla sottrazione dei libri contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione degli affari della fallita; così facendo, la sentenza impugnata, omettendo di replicare alle specifiche doglianze sollevate con l'atto di appello, ha anche violato il principio di corrispondenza tra devoluto e pronunciato, poiché, nonostante i primi due motivi di gravame fossero chiaramente esplicativi dell'esistenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'insussistenza dei reati contestati sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo, ha del tutto ignorato tali censure, apprezzando solo parzialmente e in modo distorto la valenza probatoria di tali elementi con una motivazione del tutto insufficiente.

3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. In data 1.2.2022 la difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Ed invero, con il primo motivo il ricorrente si duole della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado adottata dalla Corte territoriale, senza tener conto dei temi posti con i primi due motivi di appello, ma tali deduzioni, oltre ad essere del tutto generiche- non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che, sebbene sintetica, ha fornito risposta essenziale, pertinente e non illogica alle censure mosse- sono palesemente infondate.

1.1. La Corte territoriale, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, a fronte dell'eccezione del ricorrente- secondo cui egli avrebbe utilizzato la liquidità esistente per il pagamento dei debiti sociali con conseguente assenza del dolo per il reato ascrittogli- ha evidenziato, con motivazione immune da censura, come tale circostanza non fosse in alcun modo dimostrata e, dunque, meramente assertiva in assenza di supporti probatori.

Neppure in questa sede l'imputato ha addotto elementi idonei a confutare tale valutazione, specie ove si tenga conto del contesto nel quale si è inserita la condotta distrattiva del ramo d'azienda della fallita, ossia in un momento in cui, come rilevato dal primo giudice, anche sulla base delle dichiarazioni del teste brio Daniele (socio della società), era già insorta la crisi economica della società ed il debito accumulato nei confronti di una società creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era di circa 100.000,00 euro.

Invero, la società [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato ceduto il ramo d'azienda era stata costituita proprio per superare i gravi problemi economici della società fallita ed il prezzo di tale cessione non era mai stato pagato.

Peraltro, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez.

U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805).

1.2. Per quanto concerne poi la bancarotta fraudolenta documentale, la Corte territoriale senza illogicità ha rilevato come la deduzione della denuncia di furto dell'autovettura contenente la documentazione contabile- che escluderebbe l'elemento psicologico del delitto in questione - si presenti del tutto generica.

All'uopo non merita censura la valutazione della Corte territoriale che non ha mancato di rilevare come tale denuncia dia conto solo della presenza in tale auto di sei faldoni contenenti la "documentazione contabile" della società, non di tutta la documentazione contabile della società, non risultando essa specificamente elencata, nè risulta chiaro per quale motivo sei faldoni di documenti contabili si trovassero all'interno dell'autovettura; in ogni caso la denuncia in questione risale all'anno 2010 e la contabilità sociale non è stata tenuta nemmeno per il periodo successivo.

Tale valutazione- che implica in sostanza una certa inverosimiglianza della versione dei fatti sostenuta dall'imputato- dà risposta sufficiente- in uno a quanto evidenziato con la sentenza di primo grado- alla censura mossa dall'imputato con il secondo motivo di appello.

Infatti, la pacifica presenza della documentazione contabile della società, quantomeno sino al 2009, risultando, peraltro, depositati i bilanci sino al 31.12.2008, e la sua pacifica mancata consegna al curatore, anche per quanto concerne la documentazione contabile per il periodo successivo al furto, danno conto altresì dell'elemento psicologico relativo a tale condotta.

2. Del pari manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato in parte ripropone, sotto altra visuale, le deduzioni di cui al primo motivo di ricorso, sviluppando nel contempo censure tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.

Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esule dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone).

In particolare, deve precisarsi che, per quanto concerne la mancata considerazione o comunque il travisamento delle dichiarazioni del teste brio Daniele socio al 50% della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. dal 22/10/2009 al 14/05/2010, il ricorrente non indica esattamente l'incidenza di tali dichiarazioni sulle valutazioni svolte dalla Corte territoriale in merito alla mancata consegna della contabilità al curatore, traducendosi, dunque, in una allegazione del tutto generica.Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; --- il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l . x`c-10,),3-1-1.3._LA i-to (9,4 ct-LA udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 17 gennaio 2020, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, del 14 gennaio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratore della "[OSCURATO:SOCIETA]." fallita in data 19.7.2012 , era stato dichiarato responsabile dei delitti di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, comma 2, n. 1, e 223, comma 1, L. Fall. - per aver distratto il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di ristorazione cedendolo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l'importo di € 82.600, 00 in realtà non versato e non richiesto, nonché per aver distrutto o sottratto i libri contabili della società- riduceva la pena irrogata ad anni tre di reclusione per effetto della concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante. 2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Roma, ha proposto ricorso il Martucci, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, con i quali lamenta: 2.1. con il primo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) in violazione dell'art. 546 c.p.p., per non avere la Corte offerto un'adeguata motivazione in relazione alle doglianze esposte nei primi due motivi di appello relativi, rispettivamente, alla carenza dell'elemento soggettivo del reato e all'erronea valutazione della prova relativamente alla denuncia di furto della documentazione contabile della fallita; invero, la Corte territoriale si è limitata con motivazione per relationem a richiamare la motivazione della sentenza di primo grado, senza però esplicitare le ragioni per le quali ha ritenuto di concordare con il Tribunale- in violazione dell'art. 546 citato, dell'art. 111 Cost. e dei canoni dettati dalla giurisprudenza di legittimità per l'ammissibilità di tale tecnica redazionale delle sentenze- nonostante l'esistenza di una prova dichiarativa di segno opposto costituita dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], socio dell'imputato; la Corte territoriale si è limitata a riassumere le valutazioni del Tribunale, senza offrire alcuna reale disamina del percorso logico-giuridico in merito alla sussistenza del dolo generico fondante la sentenza di condanna per il reato di bancarotta patrimoniale ascrittogli, così ledendo anche il diritto di difesa dell'imputato, rispetto al quale non emerge neppure per quale fatto illecito sia stato ritenuto responsabile; analogo discorso vale per la bancarotta fraudolenta documentale, in merito alla quale la Corte territoriale ha aderito supinamente alla valutazione del primo giudice circa la non decisività -al fine di ritenere integrato il reato- della circostanza del furto della documentazione contabile, senza tuttavia dar conto delle ragioni di responsabilità dell'imputato; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.) per travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni del teste Iorio, socio dell'imputato, e alla denuncia-querela prodotta dalla difesa, relativa al furto delle scritture contabili della società fallita in occasione del furto dell'auto del ricorrente; invero, con riferimento alle dichiarazioni del teste Iorio, dapprima il Tribunale e poi la Corte di appello hanno valutato soltanto parzialmente la loro rilevanza probatoria, omettendo di dare rilevo al fatto che tali dichiarazioni dimostravano, invece, la mancanza dell'elemento soggettivo del reato in capo all'odierno ricorrente, il quale pur di salvare la propria società era stato disposto anche a rivolgersi a fonti illecite di finanziamento; quanto, poi, al verbale di denuncia di furto dell'auto del Martucci con all'interno sei faldoni contenenti le scritture contabili della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., la Corte si è limitata sinteticamente a rilevarne la genericità e a ritenere improbabile che le scritture contabili potessero trovarsi nell'auto del ricorrente, senza considerare che tale denuncia fu sporta quasi due anni prima del fallimento della società , sicché pare una mera congettura quella di ritenere che tale denuncia fosse meramente strumentale alla sottrazione dei libri contabili al fine di rendere impossibile la ricostruzione degli affari della fallita; così facendo, la sentenza impugnata, omettendo di replicare alle specifiche doglianze sollevate con l'atto di appello, ha anche violato il principio di corrispondenza tra devoluto e pronunciato, poiché, nonostante i primi due motivi di gravame fossero chiaramente esplicativi dell'esistenza di elementi probatori idonei a dimostrare l'insussistenza dei reati contestati sia sotto il profilo soggettivo, che oggettivo, ha del tutto ignorato tali censure, apprezzando solo parzialmente e in modo distorto la valenza probatoria di tali elementi con una motivazione del tutto insufficiente. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. In data 1.2.2022 la difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato. 1.Ed invero, con il primo motivo il ricorrente si duole della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado adottata dalla Corte territoriale, senza tener conto dei temi posti con i primi due motivi di appello, ma tali deduzioni, oltre ad essere del tutto generiche- non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che, sebbene sintetica, ha fornito risposta essenziale, pertinente e non illogica alle censure mosse- sono palesemente infondate. 1.1. La Corte territoriale, in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, a fronte dell'eccezione del ricorrente- secondo cui egli avrebbe utilizzato la liquidità esistente per il pagamento dei debiti sociali con conseguente assenza del dolo per il reato ascrittogli- ha evidenziato, con motivazione immune da censura, come tale circostanza non fosse in alcun modo dimostrata e, dunque, meramente assertiva in assenza di supporti probatori. Neppure in questa sede l'imputato ha addotto elementi idonei a confutare tale valutazione, specie ove si tenga conto del contesto nel quale si è inserita la condotta distrattiva del ramo d'azienda della fallita, ossia in un momento in cui, come rilevato dal primo giudice, anche sulla base delle dichiarazioni del teste brio Daniele (socio della società), era già insorta la crisi economica della società ed il debito accumulato nei confronti di una società creditrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era di circa 100.000,00 euro. Invero, la società [OSCURATO:PERSONA], al quale era stato ceduto il ramo d'azienda era stata costituita proprio per superare i gravi problemi economici della società fallita ed il prezzo di tale cessione non era mai stato pagato. Peraltro, l'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è costituito dal dolo generico, per la cui sussistenza non è necessaria la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Rv. 266805). 1.2. Per quanto concerne poi la bancarotta fraudolenta documentale, la Corte territoriale senza illogicità ha rilevato come la deduzione della denuncia di furto dell'autovettura contenente la documentazione contabile- che escluderebbe l'elemento psicologico del delitto in questione - si presenti del tutto generica. All'uopo non merita censura la valutazione della Corte territoriale che non ha mancato di rilevare come tale denuncia dia conto solo della presenza in tale auto di sei faldoni contenenti la "documentazione contabile" della società, non di tutta la documentazione contabile della società, non risultando essa specificamente elencata, nè risulta chiaro per quale motivo sei faldoni di documenti contabili si trovassero all'interno dell'autovettura; in ogni caso la denuncia in questione risale all'anno 2010 e la contabilità sociale non è stata tenuta nemmeno per il periodo successivo. Tale valutazione- che implica in sostanza una certa inverosimiglianza della versione dei fatti sostenuta dall'imputato- dà risposta sufficiente- in uno a quanto evidenziato con la sentenza di primo grado- alla censura mossa dall'imputato con il secondo motivo di appello. Infatti, la pacifica presenza della documentazione contabile della società, quantomeno sino al 2009, risultando, peraltro, depositati i bilanci sino al 31.12.2008, e la sua pacifica mancata consegna al curatore, anche per quanto concerne la documentazione contabile per il periodo successivo al furto, danno conto altresì dell'elemento psicologico relativo a tale condotta. 2. Del pari manifestamente infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, con il quale l'imputato in parte ripropone, sotto altra visuale, le deduzioni di cui al primo motivo di ricorso, sviluppando nel contempo censure tendenti a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito. Secondo l'incontrastata giurisprudenza di legittimità, esule dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone). In particolare, deve precisarsi che, per quanto concerne la mancata considerazione o comunque il travisamento delle dichiarazioni del teste brio Daniele socio al 50% della fallita [OSCURATO:SOCIETA]. dal 22/10/2009 al 14/05/2010, il ricorrente non indica esattamente l'incidenza di tali dichiarazioni sulle valutazioni svolte dalla Corte territoriale in merito alla mancata consegna della contabilità al curatore, traducendosi, dunque, in una allegazione del tutto generica.Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente
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