CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25009/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 12032/2020R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n. 62, presso lo studio Legale e [OSCURATO:PERSONA] - Bassi, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo –sezione staccata di Pescara n. 933 / 06 / 20 19 , depositata il 15.10.2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Silenzio rifiuto–Rimborso credito IVA - La CTP di Chieti accoglieva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il silenzio - rifiuto dell’Agenzia delle entrate per il rimborso del credito IVA relativo all’anno d’imposta 2008, evidenziato nella dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2009 e richiesto a rimborso con istanza del 17.10.2016; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo – sezione distaccata di Pescara rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rilevando, in sintesi,che: - il contribuente aveva esposto nel quadro RX del [OSCURATO:PERSONA] 2009, per i redditi dell’anno 2008, un credito IVA per l’importo di € 65.915,00, indicandolo al rigo 004, relativo a “IVA – credito da utilizzare in compensazione / detrazione” e non al rigo 003, riguardante “IVA -credito di cui si chiede il rimborso”; - nella dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2009, aveva indicato al quadro RX il credito IVA relativo all’anno 2008, di cui una parte, pari ad € 13.842,00, compensata con mod. F24; - il contribuente aveva poi presentato una prima istanza di rimborso in data 15.10.2014, per l’importo di € 65.915,00, in relazione alla quale l’Ufficio aveva emesso un provvedimento di diniego, in quanto l’importo chiesto a rimborso non corrispondeva all’effettivo credito IVA ancora vantato dal medesimo, essendo stata una parte della somma iniziale, pari ad € 13.842,00, utilizzata in compensazione nella dichiarazione presentata per l’anno d’imposta 2009, e comunque l’istanza era stata presentata oltre il termine previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992; -il Ciancetta aveva presentato, quindi, una successiva istanza in data 17.10.2016, per il corretto importo di € 52.073,00, risultante dalla compensazione tra quanto indicato nella dichiarazione per l’anno 2008 e quella per l’anno 2009, in ordine alla quale si era formato il silenzio -rifiuto;-l’importo di € 52.073,00 non era stato contestato dall’Ufficio ed era comunque desumibile dalle dichiarazioni presentate dal contribuente che, peraltro, aveva cessato l’attività; - contrariamente a quanto sostenuto dall’Agenzia, la domanda di rimborso non era soggetta al termine biennale di decadenza di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto, a seguito dell’esposizione del credito nella dichiarazione dei redditi, era applicabile il termine ordinario di prescrizione decennale; - in ogni caso, non avendo la dichiarazione dei redditi natura negoziale, ma di mera esternazione di scienza e di giudizio, la stessa era sempre emendabile; -l ’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motiv i ; -il contribuente resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motiv o di ricorso , la ricorrente de duce la nullità della sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., non essendosi la CTR pronunciata sul motivo di appello, con il quale l’Ufficio aveva eccepito l’improponibilità dell ’istanza di rimborso presentata dal contribuente in data 17.10.2016, a seguito della quale non si era formato alcun silenzio - rifiuto , essendosi l’Ufficio già pronunciato espressamentein ordine alla prima istanza di rimborso, presentata dal contribuente in data 15.10.2014, con il provvedimento del 5.11.2014, prot. n. 39353, non impugnato dal medesimo; deduce , in ogni caso , la mancanza di motivazione in ordine a detta eccezione, avendo la CTR richiamato l’ orientamento giurisprudenziale sulla emendabilità della dichiarazione dei redditi, chenon riguardava la fattispecie in esame;- con il secondo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., avendo la CTR ritenuto erroneamente che l’esercizio del diritto di credito da parte del contribuente fosse soggetto al termine decennale di prescrizione e non a quello biennale di decadenza, sebbene il contribuente non avesse compilato il quadro RX3 della dichiarazione annuale, che indica l’intenzione di chiedere a rimborso il credito IVA, ma avesse espresso, al contrario, la volontà di utilizzare tale credito in compensazione o detrazione, nel qual caso era necessario rispettare il termine di decadenza biennale; -il primo motivo è fondato; - come ha già affermato questa Corte, “In materia di contenzioso tributario, la mancata, tempestiva, impugnazione del diniego dell'istanza di rimborso di imposta determina l'intangibilità del relativo rapporto, posto che in campo tributario il diritto soggettivo del contribuente al rimborso è fronteggiato non da un potere discrezionale ma dall'obbligo dell'Amministrazione tributaria, ex art.53 Cost., di ristabilire la giusta imposizione nel rispetto della capacità contributiva, sicché la riproposizione della medesima istanza, ormai rivolta contro un provvedimento ormai definitivo, corrisponde ad una richiesta di esercizio del potere di autotutela da parte dell'Amministrazione finanziaria, il quale presuppone l'esistenza di un interesse di rilevanza generale alla rimozione” (Cass. n. 26087 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]); - la CTR non si è espressa sul motivo di gravame, con il quale l’Agenzia ha riproposto l’eccezione di improponibilità della seconda istanza di rimborso, presentata dal contribuente in data 17.10.2016; -il secondo motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo;- in conclusione, in accoglimento de l primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbit o il secondo ; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’A