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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 44692/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del it Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza dell'Il marzo 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui agli artt.81, 110 e 646 cod.pen. per essersi appropriata di somme del condominio di cui era amministratrice 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la mancata e/o erronea motivazione in riferimento alla tardività della querela e alla responsabilità penale dell'imputata per i fatti contestati ; osserva che il termine per il decorso dei tre mesi per l'esercizio della querela non poteva in ogni caso considerarsi coincidente con la data in cui la parte offesa avrebbe dovuto essere informata del proprio diritto di proporre querela, considerato che aveva già esercitato tale diritto prima dell'emanazione del d.lgs. n. 36/2018, e che la sentenza impugnata, non avendo fornito alcun riferimento per il calcolo dei tre mesi in cui esercitare il diritto di querela, di fatto aveva riconosciuto una illimitata facoltà a proporla e non aveva fornito alcuna motivazione su quanto dedotto in appello, non avendo indicato quale fosse l'esatto termine; poiché si sarebbe dovuto considerare la data della conoscenza dei fatti (17.12.2015) o quella della consegna della perizia contabile alla amministratrice (27.07.2016), sulla cui base il giorno steso l'assemblea condominiale aveva deliberato di sporgere querela nei confronti della ricorrente (27.07.2016), la querela sporta il 22-23.11.2016 doveva considerarsi tardiva. 1.2 II difensore osserva inoltre che non era stato dimostrato in alcun modo che la ricorrente fosse l'unica ad avere l'esclusiva disponibilità del conto e delle carte del condominio, né che fosse stata lei ad effettuare materialmente i prelievi: i documenti allegati dalla ricorrente dimostravano invece la personalità pericolosa e vendicativa del signor Laneri, allora compagno e collaboratore della ricorrente, di per sé idonea a compiere i fatti erroneamente ed ingiustamente attribuiti alla ricorrente al solo scopo di danneggiarla.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato Quanto al primo motivo, la più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, ritiene che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465; Conformi: Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019; Sez.

U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, Rv. 167675; unico precedente difforme, rimasto isolato è Sez.2, Sentenza n. 8823 del 04/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280764).

Nella motivazione di tale decisione si legge: "3.

L'articolo 12 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria in forza della quale, «per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato» (comma 1), mentre, «se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata» (comma 2).

La disposizione rilevante nel caso di specie è la seconda, considerato che i procedimenti penali, poi riuniti in sede dibattimentale, erano già pendenti nell'anno 2016.

Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, «è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo» (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).

Pertanto - si è sostenuto - «è al momento dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della facoltà di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali "difetti" legati a momenti processuali differenti in cui tale condizione non era affatto richiesta.

Trattasi, invero, di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio determina un'autonoma apertura del termine per proporre l'istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era - come nel caso di specie - ex officio.

Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità ex art. 12 della nuova legge a mere denunzie alle quali è poi seguita una manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, quale quello costituito da una querela tardiva che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis» (così Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276060-02, in motivazione; in senso conforme v.

Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, Rv. 278831, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass.)".

Preso atto che nel caso di specie la parte offesa ha espresso la propria istanza punitiva presentando una querela, i giudici di merito hanno ritenuto fosse superfluo l'avviso previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 36 del 2018, n. 36,in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Salatin, per cui appare irrilevante stabilire se la querela fosse o meno tempestiva. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello contenuta nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, nelle quali si sono evidenziati la sentenza di condanna ottenuta dal Condominio nella causa civile intentata nei confronti della ricorrente, i prelievi effettuati dalla stessa dal conto corrente del condominio di cui solo lei aveva la disponibilità, il fatto che le condotte criminose si erano protratte anche successivamente al momento in cui era cessato lo stato di soggezione della ricorrente nei confronti dell'ex compagno Laneri.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del it Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza dell'Il marzo 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui agli artt.81, 110 e 646 cod.pen. per essersi appropriata di somme del condominio di cui era amministratrice 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la mancata e/o erronea motivazione in riferimento alla tardività della querela e alla responsabilità penale dell'imputata per i fatti contestati ; osserva che il termine per il decorso dei tre mesi per l'esercizio della querela non poteva in ogni caso considerarsi coincidente con la data in cui la parte offesa avrebbe dovuto essere informata del proprio diritto di proporre querela, considerato che aveva già esercitato tale diritto prima dell'emanazione del d.lgs. n. 36/2018, e che la sentenza impugnata, non avendo fornito alcun riferimento per il calcolo dei tre mesi in cui esercitare il diritto di querela, di fatto aveva riconosciuto una illimitata facoltà a proporla e non aveva fornito alcuna motivazione su quanto dedotto in appello, non avendo indicato quale fosse l'esatto termine; poiché si sarebbe dovuto considerare la data della conoscenza dei fatti (17.12.2015) o quella della consegna della perizia contabile alla amministratrice (27.07.2016), sulla cui base il giorno steso l'assemblea condominiale aveva deliberato di sporgere querela nei confronti della ricorrente (27.07.2016), la querela sporta il 22-23.11.2016 doveva considerarsi tardiva. 1.2 II difensore osserva inoltre che non era stato dimostrato in alcun modo che la ricorrente fosse l'unica ad avere l'esclusiva disponibilità del conto e delle carte del condominio, né che fosse stata lei ad effettuare materialmente i prelievi: i documenti allegati dalla ricorrente dimostravano invece la personalità pericolosa e vendicativa del signor Laneri, allora compagno e collaboratore della ricorrente, di per sé idonea a compiere i fatti erroneamente ed ingiustamente attribuiti alla ricorrente al solo scopo di danneggiarla. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato Quanto al primo motivo, la più recente giurisprudenza di questa Corte, alla quale il Collegio intende dare continuità, ritiene che, in tema di condizioni di procedibilità, con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, la disciplina transitoria di cui all'art. 12, comma 2, del medesimo decreto, che, in caso di procedimento pendente, prevede l'avviso alla persona offesa per l'eventuale esercizio del diritto di querela, trova applicazione anche in relazione alla persona offesa che in precedenza abbia manifestato la volontà di punizione oltre il termine di cui all'art. 124 cod. pen., atteso che la valutazione in ordine alla condizione di procedibilità è ancorata al momento dell'entrata in vigore del nuovo regime normativo, a nulla rilevando eventuali irregolarità della querela afferenti ad un momento procedimentale anteriore, in cui la querela stessa non era richiesta ai fini della procedibilità (Sez. 2, n. 25341 del 13/05/2021, Magnanelli, Rv. 281465; Conformi: Sez. 2, n. 11970 del 2020 e Sez. 2, n. 13775 del 2019; Sez. U, n. 5540 del 1982, Rv. 154076, e Sez. 4, n. 1141 del 1985, Rv. 167675; unico precedente difforme, rimasto isolato è Sez.2, Sentenza n. 8823 del 04/02/2021, Sanfilippo, Rv. 280764). Nella motivazione di tale decisione si legge: "3. L'articolo 12 dello stesso decreto ha previsto una disciplina transitoria in forza della quale, «per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato» (comma 1), mentre, «se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata» (comma 2). La disposizione rilevante nel caso di specie è la seconda, considerato che i procedimenti penali, poi riuniti in sede dibattimentale, erano già pendenti nell'anno 2016. Come evidenziato dalle Sezioni unite di questa Corte, «è stata predisposta una disciplina transitoria (art. 12) per regolare le modalità con le quali, in relazione ai reati per i quali è mutato regime di procedibilità, la persona offesa viene messa nelle condizioni di valutare l'opportunità di esercitare nei termini il diritto di formulare l'atto propulsivo» (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551). Pertanto - si è sostenuto - «è al momento dell'entrata in vigore della nuova legge ovvero da quello in cui la persona offesa ha avuto notizia della facoltà di proporre querela che vanno svolte le valutazioni relative alla ritualità della condizione di procedibilità, a nulla rilevando eventuali "difetti" legati a momenti processuali differenti in cui tale condizione non era affatto richiesta. Trattasi, invero, di due segmenti procedimentali diversi rispetto ai quali il regime transitorio determina un'autonoma apertura del termine per proporre l'istanza di punizione in tutti i casi in cui in precedenza la procedibilità era - come nel caso di specie - ex officio. Altrimenti si giungerebbe all'irragionevole risultato di consentire la procedibilità ex art. 12 della nuova legge a mere denunzie alle quali è poi seguita una manifestazione di volontà di punizione, escludendola rispetto ad atti, quale quello costituito da una querela tardiva che, in ragione del regime di procedibilità ex officio del tempo del commesso reato, avevano, ai fini della procedibilità, l'identica valenza di notitia criminis» (così Sez. 2, n. 13775 del 30/01/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 276060-02, in motivazione; in senso conforme v. Sez. 2, n. 11970 del 22/01/2020, Torna, Rv. 278831, in motivazione, nonché Sez. 2, n. 29357 del 22/07/2020, Panizzi, non mass.)". Preso atto che nel caso di specie la parte offesa ha espresso la propria istanza punitiva presentando una querela, i giudici di merito hanno ritenuto fosse superfluo l'avviso previsto dall'art. 12 del decreto legislativo n. 36 del 2018, n. 36,in conformità al principio statuito dalle Sezioni unite nella sentenza Salatin, per cui appare irrilevante stabilire se la querela fosse o meno tempestiva. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, lo stesso non si confronta assolutamente con la motivazione della Corte di appello contenuta nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, nelle quali si sono evidenziati la sentenza di condanna ottenuta dal Condominio nella causa civile intentata nei confronti della ricorrente, i prelievi effettuati dalla stessa dal conto corrente del condominio di cui solo lei aveva la disponibilità, il fatto che le condotte criminose si erano protratte anche successivamente al momento in cui era cessato lo stato di soggezione della ricorrente nei confronti dell'ex compagno Laneri. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ri
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