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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40090/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, in data 25 gennaio 2022, ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di riciclaggio e di associazione a delinquere (rispettivamente capi B e A) per i quali egli era stato sottoposto a misura cautelare inframuraria dal 2 agosto 2011 all'8 settembre dello stesso anno.

Per l'esattezza, la domanda riparatoria é stata dichiarata inammissibile per tardività quanto al reato associativo, dal quale il Filippone era stato assolto dal G.U.P. del Tribunale di Bologna con sentenza divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2018; quanto al reato di riciclaggio, dal quale il Filippone era stato assolto con successiva sentenza divenuta irrevocabile

11. novembre 2019, la domanda é stata rigettata, sul rilievo che il comportamento del prevenuto era comunque caratterizzato da colpa grave in relazione alle attività fraudolente che egli aveva posto in essere, unitamente ad altri personaggi coinvolti nella medesima vicenda, in relazione al tentativo di porre all'incasso un falso certificato di credito; all'uopo la Corte felsinea riporta sinteticamente alcuni passaggi della vicenda in cui si richiamano alcune conversazioni intrattenute dal Filippone con tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'utilizzo di un linguaggio criptato nel trattare il certificato di credito falso da incassare.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Filippone, con atto articolato in due motivi.

2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dichiarata inammissibilità dell'istanza riparatoria in relazione al reato associativo: quest'ultimo aveva formato oggetto di statuizione cautelare congiuntamente al delitto di riciclaggio, per cui l'assunto sostenuto nell'ordinanza, disatteso dalla giurisprudenza e valido unicamente nel caso di detenzione determinata da distinti provvedimenti restrittivi, non vale nel caso di specie, in cui ambedue i reati avevano formato oggetto dello stesso provvedimento custodiale.

Ne consegue che, anche per il reato associativo, il termine biennale doveva decorrere dal definitivo proscioglimento dell'odierno ricorrente per il secondo reato formante titolo custodiale (ossia quello di riciclaggio).

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della colpa grave in relazione al reato di riciclaggio: premesso che il linguaggio criptico indicato come ostativo all'indennizzo deve comunque riferirsi al medesimo titolo di reato per cui é stata applicata la misura cautelare, il fatto che il Filippone negoziasse un certificato di credito falso per porlo all'incasso non integra alcuna parvenza del delitto di riciclaggio, non denotando l'apparenza di una volontà di compiere operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ma al più solo un tentativo di truffa, in relazione al quale non é applicabile la massima misura custodiale.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, nella sua requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso; l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é fondato.

1.1. Quanto al primo motivo, correttamente il ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nell'ipotesi di una pluralità di reati, il termine biennale opera distintamente per ciascuno dei reati in relazione ai quali sono state emesse plurime ordinanze applicative di misure coercitive detentive (Sez. 4, Sentenza n. 31319 del 09/06/2011, Mesto, Rv. 251758; si veda anche Sez. 4, Sentenza n. 22627 del 25/01/2017, D'Alessandro, Rv. 270373).

Perciò é specularmente corretto affermare che, nel caso di specie, il Filippone ben poteva proporre congiuntamente domanda riparatoria anche in relazione al reato associativo, per il quale egli era stato attinto da misura cautelare in base allo stesso titolo custodiale avente ad oggetto l'imputazione provvisoria di cui al capo B, pur venendo poi prosciolto definitivamente in epoca antecedente rispetto al delitto di riciclaggio a lui contestato.

Opinando diversamente, si farebbe carico all'instante di proporre nel tempo plurime domande riparatorie in relazione a reati che avevano formato oggetto della medesima vicenda cautelare, indipendentemente dal fatto che le successive vicende processuali abbiano portato alla definizione del processo di cognizione in tempi diversi per alcuni di quei reati.

1.2. Il secondo motivo di ricorso é a sua volta fondato.

E', in primo luogo, necessario chiarire che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. 4, Sentenza n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, D'Aga, Rv. 268954; Sez. 4, Sentenza n. 48029 del 18/09/2009, Giovannini e altro, Rv. 245794).Tanto premesso, tuttavia, deve pure osservarsi che é la stessa ordinanza impugnata a riferire che, nella sentenza assolutoria per il reato di riciclaggio (con la formula dell'insussistenza del fatto), si affermava che in realtà era emerso il coinvolgimento del Filippone in un'attività di tentata truffa, facendo apparentemente emergere una diversa qualificazione della condotta criminosa attribuita all'imputato.

In proposito si rammenta che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso la condotta dolosa o colposa dell'imputato é priva di efficienza causale in ordine all'emissione della misura (Sez.

U, Sentenza n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, Sentenza n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038).

A ben vedere, nell'ordinanza impugnata non é dato evincere con chiarezza se l'ipotesi di riciclaggio in origine contestata al Filippone fosse stata successivamente rivalutata in relazione ad elementi ulteriori e diversi, idonei a escludere la predetta ipotesi di reato, o se gli elementi posti a base dell'assoluzione dell'odierno ricorrente fossero i medesimi in base ai quali era stata applicata al Filippone la custodia in carcere.

Non viene chiarito, in sostanza, se tali elementi si esaurissero nella sola attività di tentata truffa finalizzata all'incasso del falso certificato di credito, ipotesi per la quale la misura cautelare della custodia in carcere non é, in effetti, prevista.

2. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, per nuovo giudizio.

Alla stessa Corte si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, in data 25 gennaio 2022, ha in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di riciclaggio e di associazione a delinquere (rispettivamente capi B e A) per i quali egli era stato sottoposto a misura cautelare inframuraria dal 2 agosto 2011 all'8 settembre dello stesso anno. Per l'esattezza, la domanda riparatoria é stata dichiarata inammissibile per tardività quanto al reato associativo, dal quale il Filippone era stato assolto dal G.U.P. del Tribunale di Bologna con sentenza divenuta irrevocabile il 17 febbraio 2018; quanto al reato di riciclaggio, dal quale il Filippone era stato assolto con successiva sentenza divenuta irrevocabile 11. novembre 2019, la domanda é stata rigettata, sul rilievo che il comportamento del prevenuto era comunque caratterizzato da colpa grave in relazione alle attività fraudolente che egli aveva posto in essere, unitamente ad altri personaggi coinvolti nella medesima vicenda, in relazione al tentativo di porre all'incasso un falso certificato di credito; all'uopo la Corte felsinea riporta sinteticamente alcuni passaggi della vicenda in cui si richiamano alcune conversazioni intrattenute dal Filippone con tali [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con l'utilizzo di un linguaggio criptato nel trattare il certificato di credito falso da incassare. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il Filippone, con atto articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla dichiarata inammissibilità dell'istanza riparatoria in relazione al reato associativo: quest'ultimo aveva formato oggetto di statuizione cautelare congiuntamente al delitto di riciclaggio, per cui l'assunto sostenuto nell'ordinanza, disatteso dalla giurisprudenza e valido unicamente nel caso di detenzione determinata da distinti provvedimenti restrittivi, non vale nel caso di specie, in cui ambedue i reati avevano formato oggetto dello stesso provvedimento custodiale. Ne consegue che, anche per il reato associativo, il termine biennale doveva decorrere dal definitivo proscioglimento dell'odierno ricorrente per il secondo reato formante titolo custodiale (ossia quello di riciclaggio). 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza della colpa grave in relazione al reato di riciclaggio: premesso che il linguaggio criptico indicato come ostativo all'indennizzo deve comunque riferirsi al medesimo titolo di reato per cui é stata applicata la misura cautelare, il fatto che il Filippone negoziasse un certificato di credito falso per porlo all'incasso non integra alcuna parvenza del delitto di riciclaggio, non denotando l'apparenza di una volontà di compiere operazioni volte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ma al più solo un tentativo di truffa, in relazione al quale non é applicabile la massima misura custodiale. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, nella sua requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso; l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha depositato memoria con la quale ha chiesto che il ricorso venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é fondato. 1.1. Quanto al primo motivo, correttamente il ricorrente evidenzia che la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, nell'ipotesi di una pluralità di reati, il termine biennale opera distintamente per ciascuno dei reati in relazione ai quali sono state emesse plurime ordinanze applicative di misure coercitive detentive (Sez. 4, Sentenza n. 31319 del 09/06/2011, Mesto, Rv. 251758; si veda anche Sez. 4, Sentenza n. 22627 del 25/01/2017, D'Alessandro, Rv. 270373). Perciò é specularmente corretto affermare che, nel caso di specie, il Filippone ben poteva proporre congiuntamente domanda riparatoria anche in relazione al reato associativo, per il quale egli era stato attinto da misura cautelare in base allo stesso titolo custodiale avente ad oggetto l'imputazione provvisoria di cui al capo B, pur venendo poi prosciolto definitivamente in epoca antecedente rispetto al delitto di riciclaggio a lui contestato. Opinando diversamente, si farebbe carico all'instante di proporre nel tempo plurime domande riparatorie in relazione a reati che avevano formato oggetto della medesima vicenda cautelare, indipendentemente dal fatto che le successive vicende processuali abbiano portato alla definizione del processo di cognizione in tempi diversi per alcuni di quei reati. 1.2. Il secondo motivo di ricorso é a sua volta fondato. E', in primo luogo, necessario chiarire che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell'equo indennizzo, l'utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell'indagato di frasi in "codice", effettivamente destinate a occultare un'attività illecita, anche se diversa da quella oggetto dell'accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. 4, Sentenza n. 3374 del 20/10/2016, dep. 2017, D'Aga, Rv. 268954; Sez. 4, Sentenza n. 48029 del 18/09/2009, Giovannini e altro, Rv. 245794).Tanto premesso, tuttavia, deve pure osservarsi che é la stessa ordinanza impugnata a riferire che, nella sentenza assolutoria per il reato di riciclaggio (con la formula dell'insussistenza del fatto), si affermava che in realtà era emerso il coinvolgimento del Filippone in un'attività di tentata truffa, facendo apparentemente emergere una diversa qualificazione della condotta criminosa attribuita all'imputato. In proposito si rammenta che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, ove l'ingiustizia sia correlata alla diversa qualificazione, in sede di merito, del fatto di reato i cui limiti edittali di pena non avrebbero consentito l'applicazione della misura custodiale, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, integrata dall'avere dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare per dolo o colpa grave, non opera se l'accertamento dell'insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura avvenga sulla base dei medesimi elementi trasmessi al giudice che ha adottato il provvedimento cautelare, in quanto in tal caso la condotta dolosa o colposa dell'imputato é priva di efficienza causale in ordine all'emissione della misura (Sez. U, Sentenza n. 32383 del 27/05/2010, D'Ambrosio, Rv. 247663; Sez. 4, Sentenza n. 16175 del 22/04/2021, Bosio, Rv. 281038). A ben vedere, nell'ordinanza impugnata non é dato evincere con chiarezza se l'ipotesi di riciclaggio in origine contestata al Filippone fosse stata successivamente rivalutata in relazione ad elementi ulteriori e diversi, idonei a escludere la predetta ipotesi di reato, o se gli elementi posti a base dell'assoluzione dell'odierno ricorrente fossero i medesimi in base ai quali era stata applicata al Filippone la custodia in carcere. Non viene chiarito, in sostanza, se tali elementi si esaurissero nella sola attività di tentata truffa finalizzata all'incasso del falso certificato di credito, ipotesi per la quale la misura cautelare della custodia in carcere non é, in effetti, prevista. 2. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, per nuovo giudizio. Alla stessa Corte si demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti per
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