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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2022

Cassazione n. 19913/2022

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e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16203/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleria della Corte; - ricorrente - contro (Jt AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emi- ha n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 5 marzo 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], dava atto dell'annullamento parziale dell'avviso di accer- tamento in auto tutela compiuto dall'Agenzia delle Entrate e, per il resto, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Parma n. 113/6/2011 di rigetto del ricorso avente ad oggetto l'avviso di accer- tamento per II.DD. e IVA, oltre accessori, relativo all'anno di imposta 2005.

2. Le riprese traevano origine da operazioni soggettivamente inesi- stenti nel quadro di frodi carosello in cui la contribuente era ritenuta essere coinvolta, con ripresa a tassazione di costi relativi alla fattura- zione e recupero dell'IVA ritenuta indebitamente detratta.

Il giudice d'appello teneva conto dell'annullamento pa -ziale dell'avviso di accertamento operato dall'Amministrazione finanz aria nelle more del giudizio, limitatamente alla parte concernente l'indeducibilità dei costi per l'utilizzo di fatture inesistenti per un maggiore imponibile pari ad Euro 777.500,29 e confermava nel resto le riprese.

3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per cinque motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Considerato che:

4. Con il primo motivo di ricorso - senza indicazione del pertinente paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ. -, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di di- scussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n.600 del 1973, 7 della

I. n.212 del 2000, 3 della

I. n.241 del 1990 e 24 Cost. per mancata allegazione da parte dell'Agenzia di documentazione richiamata nell'atto impositivo, nella specie i processi verbali elevati nei confronti di terzi soggetti coinvolti nelle frodi caro- sello e non portati a conoscenza della contribuente.

Il secondo motivo di ricorso - anch'esso senza indicazione del perti- nente paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ. -, prospet- ta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di di- scussione tra le parti e, ad un tempo, deduce la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 42 del d.P.R. n.600 del 1973, 7 della

I. n.212 del 2000, 3 della

I. n.241 del 1990 e 24 Cost. per omessa pronuncia da parte della CTR circa la specifica doglianza di mancata allegazione da parte dell'Agenzia di documentazione richiamata nell'atto impositivo, nella specie i processi verbali elevati nei confronti di terzi soggetti coinvolti nelle frodi carosello e non portati a conoscenza della contri- buente.

5. I motivi, connessi, sono inammissibili.

E' innanzitutto carente la tecnica di formulazione delle censure che mescola profili di violazione di legge e di censura motivazionale e pure di omessa pronuncia e dunque di nullità della decisione, in una commistione inestricabile.

In secondo luogo, la Corte osserva che la CTR ha compiuto un preciso accertamento in fatto, secondo il quale il p.v.c. elevato nei confronti della contribuente fornisce la dimostrazione della parEecipazione alla frode senza necessità di ulteriori elementi di prova (cfr. pp.6-10 della sentenza impugnata), e non è stato impugnato con querela di falso.

6. Oltre ai profili che precedono, le censure non sono neppure decisi- ve.

Va infatti ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, il princi- pio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della senten2:a impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ri- corrente ha l'onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricerca- re gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di veri- ficare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 - 01).

Nelle doglian- ze in disamina, incentrate sulla motivazione dell'avviso, la ricorrente non riproduce nemmeno l'atto impositivo impugnato, al fine di per- mettere alla Corte di valutare la decisività delle doglianze e dei fatti su cui il giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi.

7. Con il terzo motivo la ricorrente - in relazione all'art.360 primo comma nn.4 e 5 cod. proc. civ. -, lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la vio- lazione di legge e l'omessa pronuncia in violazione dell'art.112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice d'appello pronunciato sull'erronei- tà del rilievo afferente i «componenti negativi di reddito non idonea- mente documentati per Euro 30.000».

8. Il motivo è affetto da profili di inammissibilità e di infondatezza.

Innanzitutto non sussiste l'omessa pronuncia perché la CTR ha espressamente preso in esame la questione a pag.11 della decisione impugnata («Restano da valutare due rilievi: quello riferito al recupe- ro di costi non documentati per un maggiore imponibile pari ad Euro 30.000,00 (...)») e, ibidem, l'ha decisa («Per quanto riguarda il primo (...)»).

In secondo luogo, premesso che con la doglianza suddetta non viene censurata l'apparenza della motivazione, non sussiste in radice l'omesso esame del fatto alle base delle riprese, espressamente enunciato, e il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in cau- sa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbia- mente stato considerato.

9. Con il quarto motivo - in riferimento all'art.360 primo comma nn.4 e 5 cod. proc. civ. -, la società prospetta l'omesso esame circa un fat- to decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e la viola- zione di legge e l'omessa pronuncia in violazione dell'art.112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice d'appello pronunciato sulla que- stione dell'essere parte delle operazioni contestate riferibili - a detta della contribuente - ad altro soggetto, che non sarebbe stata parte del procedimento e comunque afferenti ad un periodo anteriore al 1.11.2005, data di inizio della verifica fiscale.

10. La censura è infondata, perché la CTR si è pronunciata sulla que- stione «proposta dalla società concerne[nte] la supposta erroneità dell'avviso per essere stata la ripresa a tassazione IVA riferita a fattu- re emesse da un altro soggetto non facente parte del presente proce- dimento (...) con decorrenza 1.11.2005» (cfr. p.10 sentenza impugna- ta).

Inoltre, l'adesione alle argomentazioni dell'Agenzia, espressa, è sorretta da una ragione argomentativa convincente, ossia la continui- tà tra i soggetti coinvolti nelle operazioni di conferimento di ramo d'azienda, ed è immune da vizi logici nei termini evidenziati nella censura.

11. Il quinto motivo - ex art.360 primo comma nr.3 e 4 cod. proc. civ. - denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 111 Cost. per aver la CTR mancato di enunciare le ragioni per le quali, dall'astratta esistenza del meccanismo evasivo dell'IVA, abbia desunto la prova della consapevolezza della ricorrente circa la frode carosello.

12. Il mezzo è inammissibile.

La Corte rammenta che ove l'Ammini- strazione finanziaria contesti «che la fatturazione attenga ad opera- zioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode ca- rosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornito- re, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via pre- suntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria dili- genza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanzia- le inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evade- re l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefi- ci dalla rivendita delle merci o dei servizi.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018).

13. Orbene, nel sostanziale rispetto del principio di diritto che prece- de, la CTR attraverso una diffusa motivazione non si limita ad accer- tare l'esistenza della frode carosello e dunque l'inesistenza delle ope- razioni, bensì accerta anche la consapevolezza da parte della contri- buente di tale stato di cose, traendo convincimento da una pluralità di elementi oggettivi con riferimento alle singole operazioni contestate.

Ciò rientra nel canone fissato dalla giurisprudenza della Sezione, dal momento che sarebbe stata sufficiente anche la mera conoscibilità della frode, da valutarsi alla stregua della diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di pro- porzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.

La censura in disamina appare così diretta ad ottenere una rinnovata valutazione del quadro probatorio, esaminata dal giudice del merito con una mo- tivazione congrua e logica che ha investito il fatto oggetto della cen- sura.

14. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite se- guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16203/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleria della Corte; - ricorrente - contro (Jt AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'Emi- ha n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 5 marzo 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 24 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], dava atto dell'annullamento parziale dell'avviso di accer- tamento in auto tutela compiuto dall'Agenzia delle Entrate e, per il resto, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sen- tenza della [OSCURATO:PERSONA] di Parma n. 113/6/2011 di rigetto del ricorso avente ad oggetto l'avviso di accer- tamento per II.DD. e IVA, oltre accessori, relativo all'anno di imposta 2005. 2. Le riprese traevano origine da operazioni soggettivamente inesi- stenti nel quadro di frodi carosello in cui la contribuente era ritenuta essere coinvolta, con ripresa a tassazione di costi relativi alla fattura- zione e recupero dell'IVA ritenuta indebitamente detratta. Il giudice d'appello teneva conto dell'annullamento pa -ziale dell'avviso di accertamento operato dall'Amministrazione finanz aria nelle more del giudizio, limitatamente alla parte concernente l'indeducibilità dei costi per l'utilizzo di fatture inesistenti per un maggiore imponibile pari ad Euro 777.500,29 e confermava nel resto le riprese. 3. Avverso la decisione propone ricorso la contribuente per cinque motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Considerato che: 4. Con il primo motivo di ricorso - senza indicazione del pertinente paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ. -, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di di- scussione tra le parti e la violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n.600 del 1973, 7 della I. n.212 del 2000, 3 della I. n.241 del 1990 e 24 Cost. per mancata allegazione da parte dell'Agenzia di documentazione richiamata nell'atto impositivo, nella specie i processi verbali elevati nei confronti di terzi soggetti coinvolti nelle frodi caro- sello e non portati a conoscenza della contribuente. Il secondo motivo di ricorso - anch'esso senza indicazione del perti- nente paradigma dell'art.360 primo comma cod. proc. civ. -, prospet- ta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di di- scussione tra le parti e, ad un tempo, deduce la violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 42 del d.P.R. n.600 del 1973, 7 della I. n.212 del 2000, 3 della I. n.241 del 1990 e 24 Cost. per omessa pronuncia da parte della CTR circa la specifica doglianza di mancata allegazione da parte dell'Agenzia di documentazione richiamata nell'atto impositivo, nella specie i processi verbali elevati nei confronti di terzi soggetti coinvolti nelle frodi carosello e non portati a conoscenza della contri- buente. 5. I motivi, connessi, sono inammissibili. E' innanzitutto carente la tecnica di formulazione delle censure che mescola profili di violazione di legge e di censura motivazionale e pure di omessa pronuncia e dunque di nullità della decisione, in una commistione inestricabile. In secondo luogo, la Corte osserva che la CTR ha compiuto un preciso accertamento in fatto, secondo il quale il p.v.c. elevato nei confronti della contribuente fornisce la dimostrazione della parEecipazione alla frode senza necessità di ulteriori elementi di prova (cfr. pp.6-10 della sentenza impugnata), e non è stato impugnato con querela di falso. 6. Oltre ai profili che precedono, le censure non sono neppure decisi- ve. Va infatti ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, il princi- pio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della senten2:a impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ri- corrente ha l'onere di operare una chiara esposizione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricerca- re gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di veri- ficare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 24340 del 04/10/2018, Rv. 651398 - 01). Nelle doglian- ze in disamina, incentrate sulla motivazione dell'avviso, la ricorrente non riproduce nemmeno l'atto impositivo impugnato, al fine di per- mettere alla Corte di valutare la decisività delle doglianze e dei fatti su cui il giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi. 7. Con il terzo motivo la ricorrente - in relazione all'art.360 primo comma nn.4 e 5 cod. proc. civ. -, lamenta l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, la vio- lazione di legge e l'omessa pronuncia in violazione dell'art.112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice d'appello pronunciato sull'erronei- tà del rilievo afferente i «componenti negativi di reddito non idonea- mente documentati per Euro 30.000». 8. Il motivo è affetto da profili di inammissibilità e di infondatezza. Innanzitutto non sussiste l'omessa pronuncia perché la CTR ha espressamente preso in esame la questione a pag.11 della decisione impugnata («Restano da valutare due rilievi: quello riferito al recupe- ro di costi non documentati per un maggiore imponibile pari ad Euro 30.000,00 (...)») e, ibidem, l'ha decisa («Per quanto riguarda il primo (...)»). In secondo luogo, premesso che con la doglianza suddetta non viene censurata l'apparenza della motivazione, non sussiste in radice l'omesso esame del fatto alle base delle riprese, espressamente enunciato, e il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in cau- sa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbia- mente stato considerato. 9. Con il quarto motivo - in riferimento all'art.360 primo comma nn.4 e 5 cod. proc. civ. -, la società prospetta l'omesso esame circa un fat- to decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e la viola- zione di legge e l'omessa pronuncia in violazione dell'art.112 cod. proc. civ., per non essersi il giudice d'appello pronunciato sulla que- stione dell'essere parte delle operazioni contestate riferibili - a detta della contribuente - ad altro soggetto, che non sarebbe stata parte del procedimento e comunque afferenti ad un periodo anteriore al 1.11.2005, data di inizio della verifica fiscale. 10. La censura è infondata, perché la CTR si è pronunciata sulla que- stione «proposta dalla società concerne[nte] la supposta erroneità dell'avviso per essere stata la ripresa a tassazione IVA riferita a fattu- re emesse da un altro soggetto non facente parte del presente proce- dimento (...) con decorrenza 1.11.2005» (cfr. p.10 sentenza impugna- ta). Inoltre, l'adesione alle argomentazioni dell'Agenzia, espressa, è sorretta da una ragione argomentativa convincente, ossia la continui- tà tra i soggetti coinvolti nelle operazioni di conferimento di ramo d'azienda, ed è immune da vizi logici nei termini evidenziati nella censura. 11. Il quinto motivo - ex art.360 primo comma nr.3 e 4 cod. proc. civ. - denuncia la violazione ed errata applicazione degli artt.2697, 2727 e 2729 cod. civ., 112, 115 e 116 cod. proc. civ., 111 Cost. per aver la CTR mancato di enunciare le ragioni per le quali, dall'astratta esistenza del meccanismo evasivo dell'IVA, abbia desunto la prova della consapevolezza della ricorrente circa la frode carosello. 12. Il mezzo è inammissibile. La Corte rammenta che ove l'Ammini- strazione finanziaria contesti «che la fatturazione attenga ad opera- zioni soggettivamente inesistenti, inserite nell'ambito di una frode ca- rosello, ha l'onere di provare, non solo l'oggettiva fittizietà del fornito- re, ma anche la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta, dimostrando, anche in via pre- suntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l'ordinaria dili- genza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanzia- le inesistenza del contraente; ove l'Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evade- re l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefi- ci dalla rivendita delle merci o dei servizi.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 9851 del 20/04/2018; conforme Sez. 5 - , Ordinanza n. 27555 del 30/10/2018). 13. Orbene, nel sostanziale rispetto del principio di diritto che prece- de, la CTR attraverso una diffusa motivazione non si limita ad accer- tare l'esistenza della frode carosello e dunque l'inesistenza delle ope- razioni, bensì accerta anche la consapevolezza da parte della contri- buente di tale stato di cose, traendo convincimento da una pluralità di elementi oggettivi con riferimento alle singole operazioni contestate. Ciò rientra nel canone fissato dalla giurisprudenza della Sezione, dal momento che sarebbe stata sufficiente anche la mera conoscibilità della frode, da valutarsi alla stregua della diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di pro- porzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto. La censura in disamina appare così diretta ad ottenere una rinnovata valutazione del quadro probatorio, esaminata dal giudice del merito con una mo- tivazione congrua e logica che ha investito il fatto oggetto della cen- sura. 14. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato e le spese di lite se- guono la soccombenza, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito. Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a t
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