Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20225/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, articolando tre motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato, in ragione della mancata corresponsione degli stipendi, con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in violazione del principio del ragionevole dubbio, e, con il terzo, l'intervenuta prescrizione del reato; Considerato che il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata espone analiticamente gli elementi sulla base dei quali ritiene fondata la dichiarazione di penale responsabilità per il reato contestato, evidenziando la consolidata giurisprudenza di questa corte, alla luce della quale è legittimo desumere, in assenza di elementi di segno contrario, la prova della effettiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori dalla presentazione dei modelli DM-10 da parte del datore di lavoro (Sez. 3, n. 4200 del 31/01/2025, non mass.; Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv. 280089 - 01; Sez. 3, n. 51214 del 15/10/2019, Pappalardo, Rv. 277617 - 01; Sez. 3, n. 6934 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272120 - 01); Considerato che il terzo motivo, oltre ad essere del tutto privo di specificità, è manifestamente infondato, perché si riferisce a delitto commesso il 17 dicembre 2018, per il quale il termine ordinario di prescrizione è pari a sette anni e sei mesi, senza considerare le sospensioni di novanta giorni per la definizione in via amministrativa, e quella di cui alla legge n. 103 del 2017 (Sez.

U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.My)k ) i r" [OSCURATO:PERSONA] CANCF1._.‘: C,T,A tr.3 11 F utelico

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, articolando tre motivi di ricorso, deduce, con il primo, violazione di legge in relazione alla sussistenza del reato, in ragione della mancata corresponsione degli stipendi, con il secondo, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in violazione del principio del ragionevole dubbio, e, con il terzo, l'intervenuta prescrizione del reato; Considerato che il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, posto che la sentenza impugnata espone analiticamente gli elementi sulla base dei quali ritiene fondata la dichiarazione di penale responsabilità per il reato contestato, evidenziando la consolidata giurisprudenza di questa corte, alla luce della quale è legittimo desumere, in assenza di elementi di segno contrario, la prova della effettiva corresponsione della retribuzione ai lavoratori dalla presentazione dei modelli DM-10 da parte del datore di lavoro (Sez. 3, n. 4200 del 31/01/2025, non mass.; Sez. 3, n. 28672 del 24/09/2020, Brunozzi, Rv. 280089 - 01; Sez. 3, n. 51214 del 15/10/2019, Pappalardo, Rv. 277617 - 01; Sez. 3, n. 6934 del 23/11/2017, dep. 2018, Rv. 272120 - 01); Considerato che il terzo motivo, oltre ad essere del tutto privo di specificità, è manifestamente infondato, perché si riferisce a delitto commesso il 17 dicembre 2018, per il quale il termine ordinario di prescrizione è pari a sette anni e sei mesi, senza considerare le sospensioni di novanta giorni per la definizione in via amministrativa, e quella di cui alla legge n. 103 del 2017 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Polichetti, Rv. 288175 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle mmende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.My)k ) i r" [OSCURATO:PERSONA] CANCF1._.‘: C,T,A tr.3 11 F utelico
Sentenza Cassazione n. 20225/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris