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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09924/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - Cui 02LM5 nato ROMANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Ancona; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso= cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal GUP 1Eil Tribunale di Ancona, articolando un unico motivo per il quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla specifica statuizione in materia di confisca di quanto in sequestro considerata l'assenza di motivazione sul punto.

Il motivo viene dedotto in relazione alla violazione dell'art. 4481 comma 2-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen..

Il ricorrente si duole, in particolare, che sia stata disposta la confisca di beni già oggetto di sequestro senza che il GUP abbia analizzato la produzione documentale offerta dalla difesa, con particolare riferimento alla lista dei movimenti dei conti correnti intestati al [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risulterebbero entrate lecite tutt'altro che esigue ed idonee a supportare gli acquisti dei beni immobili e mobili registrati oggetto di confisca.

La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con nota scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 In via pregiudiziale si osserva, in punto di esperibilità del gravame proposto, che la Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.. (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862 - 01).

2. In via di ulteriore considerazione, si osserva che la Corte ha, inoltre, chiarito che in tema di confisca cd. allargata conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen., disposizione oggetto di espresso richiamo ad opera dell'art. 85-bis del dpr 309/1990), non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive. (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407 - 02)

3. Nel caso di specie il giudice ha espressamente motivato il punto della sentenza relativo alla statuizione di confisca, richiamando le valutazioni già compiute dal GIP in sede di adozione del provvedimento di sequestro preventivo dei medesimi beni oggetto della confisca, valorizzando taluni argomenti fattuali: la sussistenza di concr.eti elementi per ritenere che il ricorrente svolga professionalmente attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti, la sussistenza di concreti elementi per ritenere che i beni sequestrati siano stati acquistati con i proventi di attività illecita inerente gli stupefacenti, attesa la natura saltuaria dell'attività lavorativa svolta, la sproporzione tra il valore dei beni e i pregressi redditi leciti del ricorrente.

A tali argomenti il giudice aggiunge espressamente una valutazione delle deduzioni difensive (in particolare della documentazione prodotta dalla difesa) affermando, in via specifica, che «la documentazione oggi prodotta dalla difesa non muta le precedenti argomentazioni risultando dai movimenti bancari entrate da attività lavorativa lecita assai esigue e non tali da supportare gli acquisti dei beni immobili e mobili registrati per un valore di circa 100.000 euro.».

A fronte di tale motivazione, scevra ex se da profili di manifesta illogicità, il ricorrente adduce, a sostegno del ricorso, che il giudice non avrebbe analizzato la documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale risulterebbe che egli abbia conseguito entrate lecite per circa 70.000,00 euro, senza indicazione delle annualità in cui le avrebbe conseguite, delle quali solo la minor somma di euro 14.410,24 provenienti dal datore di lavoro.

Lo stesso ricorrente, infatti, deduce che euro 63.800 provengono da fonte diversa (la zia), senza peraltro neppure addurre né l'epoca détto, comeldi tali dazioni né la relativa causale, ed euro 2.000 dalla madre, parimenti senza addurre alcun riferimento alla relativa causale né al tempo.

Si aggiunga che nella deduzione del ricorrente, alcun riferimento viene altresì compiuto alle spese ordinarie per esigenze di vita nel periodo temporale di acquisto degli immobili (che il ricorrente colloca negli anni 2019 e 2020 e 2021, come si legge a pagina 7 del ricorso), né viene specificato a quali anni si riferisca l'importo complessivo degli emolumenti percepiti dal datore di lavoro.

Complessivamente, quindi, si osserva che il ricorrente si limita a reiterare gli argomenti difensivi dedotti attraverso la propria produzione documentale, senza peraltro allegarla al ricorso, e che il motivo di censura introduce un sindacato sulla motivazione estraneo al perimetro dei motivi tassativamente previsti dall'art. 448,, comma 2-bis cod. proc. pen., poiché la motivazione del giudice di primo grado, fondata sulla ritenuta sproporzione tra redditi conseguiti e beni acquistati, non è mancante né meramente apparente.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma/determinata in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle 4mmende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così è deciso, 29/01/2026 iere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - Cui 02LM5 nato ROMANIA il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di Ancona; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, propone ricorso= cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. dal GUP 1Eil Tribunale di Ancona, articolando un unico motivo per il quale chiede l'annullamento della sentenza impugnata con riferimento alla specifica statuizione in materia di confisca di quanto in sequestro considerata l'assenza di motivazione sul punto. Il motivo viene dedotto in relazione alla violazione dell'art. 4481 comma 2-bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.. Il ricorrente si duole, in particolare, che sia stata disposta la confisca di beni già oggetto di sequestro senza che il GUP abbia analizzato la produzione documentale offerta dalla difesa, con particolare riferimento alla lista dei movimenti dei conti correnti intestati al [OSCURATO:PERSONA], dalla quale risulterebbero entrate lecite tutt'altro che esigue ed idonee a supportare gli acquisti dei beni immobili e mobili registrati oggetto di confisca. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], con nota scritta, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 In via pregiudiziale si osserva, in punto di esperibilità del gravame proposto, che la Corte ha già avuto modo di chiarire che in tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.. (Sez. 3, n. 15525 del 15/02/2019, Bozzi, Rv. 275862 - 01). 2. In via di ulteriore considerazione, si osserva che la Corte ha, inoltre, chiarito che in tema di confisca cd. allargata conseguente a condanna per uno dei reati di cui all'art. 12-sexies, commi 1 e 2, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1992, n. 356 (attualmente art. 240-bis cod. pen., disposizione oggetto di espresso richiamo ad opera dell'art. 85-bis del dpr 309/1990), non è censurabile in sede di legittimità la valutazione relativa alla sproporzione tra il valore di acquisto dei beni nella disponibilità del condannato e i redditi del suo nucleo familiare, ove la stessa sia congruamente motivata dal giudice di merito con il ricorso a parametri suscettibili di verifica e sia preceduta da un adeguato e razionale confronto con le avverse deduzioni difensive. (Sez. 3, n. 1555 del 21/09/2021, dep. 2022, Arcuri, Rv. 282407 - 02) 3. Nel caso di specie il giudice ha espressamente motivato il punto della sentenza relativo alla statuizione di confisca, richiamando le valutazioni già compiute dal GIP in sede di adozione del provvedimento di sequestro preventivo dei medesimi beni oggetto della confisca, valorizzando taluni argomenti fattuali: la sussistenza di concr.eti elementi per ritenere che il ricorrente svolga professionalmente attività illecita di spaccio di sostanze stupefacenti, la sussistenza di concreti elementi per ritenere che i beni sequestrati siano stati acquistati con i proventi di attività illecita inerente gli stupefacenti, attesa la natura saltuaria dell'attività lavorativa svolta, la sproporzione tra il valore dei beni e i pregressi redditi leciti del ricorrente. A tali argomenti il giudice aggiunge espressamente una valutazione delle deduzioni difensive (in particolare della documentazione prodotta dalla difesa) affermando, in via specifica, che «la documentazione oggi prodotta dalla difesa non muta le precedenti argomentazioni risultando dai movimenti bancari entrate da attività lavorativa lecita assai esigue e non tali da supportare gli acquisti dei beni immobili e mobili registrati per un valore di circa 100.000 euro.». A fronte di tale motivazione, scevra ex se da profili di manifesta illogicità, il ricorrente adduce, a sostegno del ricorso, che il giudice non avrebbe analizzato la documentazione prodotta dalla difesa, dalla quale risulterebbe che egli abbia conseguito entrate lecite per circa 70.000,00 euro, senza indicazione delle annualità in cui le avrebbe conseguite, delle quali solo la minor somma di euro 14.410,24 provenienti dal datore di lavoro. Lo stesso ricorrente, infatti, deduce che euro 63.800 provengono da fonte diversa (la zia), senza peraltro neppure addurre né l'epoca détto, comeldi tali dazioni né la relativa causale, ed euro 2.000 dalla madre, parimenti senza addurre alcun riferimento alla relativa causale né al tempo. Si aggiunga che nella deduzione del ricorrente, alcun riferimento viene altresì compiuto alle spese ordinarie per esigenze di vita nel periodo temporale di acquisto degli immobili (che il ricorrente colloca negli anni 2019 e 2020 e 2021, come si legge a pagina 7 del ricorso), né viene specificato a quali anni si riferisca l'importo complessivo degli emolumenti percepiti dal datore di lavoro. Complessivamente, quindi, si osserva che il ricorrente si limita a reiterare gli argomenti difensivi dedotti attraverso la propria produzione documentale, senza peraltro allegarla al ricorso, e che il motivo di censura introduce un sindacato sulla motivazione estraneo al perimetro dei motivi tassativamente previsti dall'art. 448,, comma 2-bis cod. proc. pen., poiché la motivazione del giudice di primo grado, fondata sulla ritenuta sproporzione tra redditi conseguiti e beni acquistati, non è mancante né meramente apparente. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma/determinata in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle 4mmende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così è deciso, 29/01/2026 iere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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