CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27440/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 34294/2019 del ruolo generale, proposto DA l'AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE — CONTROCorte suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 54S57 A182 Z), rappresentata e difesa, in forza di procura speciale e nomina poste in calce al controricorso, dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47H08 D869 Y), dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 75C27 D869 Y), nonché dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 49R19 1726 K), elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 32. - CONTRORICORRENTE — [OSCURATO:PERSONA] - per la cassazione della sentenza n. 475/1/2019 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 17 aprile 2019, non notificata; UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 30 giugno 2022; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con l'avviso di accertamento n. GE0242210/2016 del 31 ottobre 2016, l'Agenzia delle Entrate riclassificava nella precedente categoria catastale A/1 quella (corrispondente ad A/2) proposta dalla contribuente in occasione della procedura docfa presentata all'esito dei lavori aventi ad oggetto una diversa distribuzione degli spazi interni dell'unità immobiliare sita in Genova, al [OSCURATO:PERSONA] n. 18; 2. la Commissione tributaria provinciale di Genova rigettava il ricorso avanzato dalla contribuente, ma la Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza impugnata, accoglieva l'appello proposto dall'odierna controricorrente, superando le preliminari eccezioni di difetto di motivazione dell'avviso e di prescrizione della pretesa ed osservando, nel merito, che risultava giustificata la proposta della contribuente diretta ad attribuire al bene la categoria A/2 in luogo di quella precedentemente assegnata (A/1); 2.1. il Giudice regionale giungeva a tale soluzione, considerando le complessive caratteristiche del bene, come analiticamente individuate Proc. 34294/2019 ric. gen. I ordinanza Pagina n. 2 di 9 Corte suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile nella parte motiva della sentenza ed identificate nell'ubicazione dello stabile in zona soggetta ad esondazioni, esposta ad un traffico intenso, sottoposta ad un notevolissimo inquinamento acustico, senza vista sul mare, senza servizio di portineria, con un unico portone di accesso, priva di area verde e di parcheggi condominiali, con struttura edilizia prive di pregio, ponendo ancora in rilievo la circostanza che nello stesso immobile vi erano unità immobiliari classificate in A/2 e che i lavori non avevano comportato finiture di pregio, assumendo, quindi, che «le caratteristiche costruttive, tecnologiche di rifinitura ed impianti non sono di livello superiore ma normali residenziali» e ritenendo, alla fine, che «le condizioni del fabbricato in generale e dell'unità immobiliare in particolare non presentino più quelle caratteristiche che in epoca precedente avevano fatto sì che la cat. A/1 d fosse adeguata» (v. pagina n. 7 della sentenza impugnata); 4. avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato tramite servizio postale in data 11/14 novembre 2019, formulando il seguente motivo d'impugnazione e notificando poi, il 27/29 gennaio 2020, controricorso al ricorso incidentale condizionato avanzato dalla controricorrente; 5. [OSCURATO:PERSONA] notificava tramite posta elettronica certificata controricorso in data 17 dicembre 2019, articolando anche ricorso incidentale condizionato; [OSCURATO:PERSONA]: 6. con l'unico motivo di impugnazione l'Agenzia ha censurato la sentenza impugnata, denunciando, in relazione all'art. 360, co. 1 n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 17 e 20 del R.D. n. 652/1939 e degli artt. 1 D.M. 701/1994, 38, co. 1, del d.P.R. 917/1986, oltre che delle «norme e dei principi in materia di motivazione degli avvisi di accertamento catastali», nonché dell'art.2967 c.c., premettendo che la contribuente, nel presentare la docfa e Proc. 34294/2019 ric. gen. i ordinanza Pagina n. 3 di 9 Corte suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile proponendo la regressione del classamento, non aveva giustificato quale variazione avesse subito l'immobile tale da giustificare il declassamento, limitandosi solo a dare atto della diversa distribuzione degli spazi interni, così finendo con il rappresentare un miglioramento della godibilità e della consistenza del bene non conciliabile con il declassamento proposto; 6.1. l'Ufficio ha, poi, assunto che non sussistevano le «ipotesi di effettiva variazione dello stato dell'immobile», da far valere con la procedura docfa e che «non sussistevano .... i requisiti per una nuova valutazione dell'immobile in quanto non sono rinvenibili elementi modificativi dello stesso»; 7. con il ricorso incidentale condizionato, la contribuente ha impugnato la sentenza in rassegna nella parte in cui ha rigettato il motivo di appello con cui s'era contestato il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento; OSSERVA 8. Va preliminarmente disattesa l'eccezione proposta dalla controricorrente circa il mancato adempimento di quanto previsto dall'art. 369, co. 3, c.p.c., avendo, in realtà, l'Agenzia provveduto a richiedere alla Commissione tributaria regionale della Liguria la trasmissione del fascicolo di ufficio con atto ivi depositato il 12 ottobre 2019, producendo in data 29 novembre 2019 la relativa istanza munita del corrispondente visto. 9. Tanto premesso, va osservato che il nucleo concettuale del ricorso riposa sul rilievo che la modifica della categoria proposta con la procedura docfa non era giustificata, non essendo state indicate le variazioni giustificative di una regressione della categoria, ma solo una diversa distribuzione degli spazi interni, ipotesi questa migliorativa delle condizioni del bene, per cui, non essendo rinvenibili interventi modificativi dell'unità immobiliare, non sussistevano le ragioni per una Proc. 34294/2019 ric. gen. ordinanza Pagina n. 4 di 9 Corte suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile nuova valutazione del classamento, così censurandosi un utilizzo improprio della docfa, assumendo che la contribuente avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 917/96 per ottenere la verifica del reddito lordo. 10. Ciò posto, va, innanzitutto, osservato che il suindicato rilievo non_integra - come invece sostenuto dalla difesa della controricorrente una nuova eccezione, come tale volta a far valere un fatto impeditivo/modificativo dell'altrui pretesa, trattandosi, piuttosto, di una mera difesa, diretta cioè a contrastare l'impugnazione della contribuente, risultando, pertanto, ammissibile anche nella sede che occupa. In ogni caso, non può farsi a meno di rilevare che l'argomento secondo il quale la richiesta di una diversa attribuzione della categoria catastale avrebbe dovuto essere veicolata tramite lo strumento di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 917/1986 era stato proposto già in primo grado, come evidenziato a pagina n. 2 del ricorso in oggetto, e riproposto in sede di controdeduzioni in appello (pure richiamate a pagina n. 4 del ricorso ed opportunamente depositate in atti), nelle quale si era riproposta la medesima questione, la quale, pertanto, non può considerarsi nuova. 11. Il ricorso va considerato, invece, inammissibile sotto altro profilo. Occorre premettere che la procedura docfa va attivata per le variazioni dello stato dell'immobile derivanti da una diversa distribuzione degli spazi interni, ai sensi dell'art. 1 D.M. 701/94, che si riferisce alle dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, la quale, a sua volta, contempla le variazioni nello stato e nel possesso dei rispettivi immobili, le quali comunque implichino mutuazioni ai sensi [ Proc. 34294/2019 ric. gen. ordinanza Pagina n. 5 di 9 Corte suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile dell'art. 17, che ha riguardo alla consistenza ed all'attribuzione della categoria e della classe. E, nel caso in rassegna, la docfa è stata presentata dalla controcorrente in ragione della «diversa sistemazione degli spazi interni», con «ultimazione dei lavori 15/04/1999», come riportato senza contestazione di sorta nel controricorso, proponendo una diversa categoria catastale, il che consente di ritenere, alla luce di quanto precede, l'utilizzo appropriato della predetta procedura. 12. Tanto chiarito, va evidenziato che in un caso del tutto analogo (proposta A/2, rettifica in Al) questa con Corte, da ultimo (Cass.3853/2022), ha precisato che: (i) «in primo luogo va ribadito che in tema di estimo catastale, in assenza di una specifica definizione legislativa delle categorie e classi, la qualificazione di un'abitazione come <signorile>, <civile> o <popolare> corrisponde alle nozioni presenti nell'opinione generale in un determinato contesto spazio-temporale e non va mutuata dal d.m. 2 agosto 1969, atteso che il procedimento di classamento è volto all'attribuzione di una categoria e di una classe e della relativa rendita alle unità immobiliari, mentre la qualificazione in termini <di lusso>, ai sensi del citato d.m., risponde alla finalità di precludere l'accesso a talune agevolazioni fiscali (cfr. Cass. nn. 2250/2021, 23235/2014)»; (li) «pertanto, la qualificazione in termini di <signorile>, <civile> o <popolare> di cui alla nota C-1/1022 del 4.5.1994 del Ministero delle Finanze esplicativa delle varie categorie catastali - di un'abitazione costituisce il portato di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il deperimento dell'immobile, o per il degrado dell'area ove lo stesso si trovi (cfr. Cass. n. 22557 del 2008, in motiv.)"»; Proc. 34294/2019 ric,_gen. r ordinanza I Pagina n. 6 di 9 Corte suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile (iii) «le anzidette caratteristiche non vanno, tuttavia, come si è detto, mutuate dal D.M. 2 agosto 1969 che indica, invece, i diversi parametri in base ai quali stabilire la caratteristica <di lusso> delle abitazioni, e ciò in quanto l'attribuzione della categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile: Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale) non implica, necessariamente, che l'immobile costituisca un'abitazione di lusso (cfr. Cass. n. 7329 del 2014; ed anche, in riferimento al beneficio cd. prima casa, Cass. n. 8502 del 26.9.1996; n. 8600 del 2000; n. 17604 del 2004, che, nell'ipotesi speculare in cui viene in rilievo la qualificazione <di lusso> di un immobile, affermano, appunto, l'irrilevanza della classificazione catastale)»; (iv) «come rimarcato in diverse occasioni dalla Corte, va rilevato che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale è un atto che inerisce al bene in una prospettiva di tipo reale, riferita alle caratteristiche oggettive che connotano la sua destinazione ordinaria (cfr. Cass., 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., 10 giugno 2015, n. 12025)»; (v) «come, poi, reso esplicito dal dato normativo (d.p.r. n. 138 del 1998, art. 8) l'attribuzione della categoria, - che rientra nel più ampio concetto di classamento dell'unità immobiliare (art. 8, c. 1, cit.), - non è affatto disgiunta dalla considerazione «delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del fabbricato», posto che la categoria «è assegnata in base alla normale destinazione funzionale per l'unità immobiliare, tenuto conto dei caratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali» e, quindi, ai fini del classamento, deve tenersi conto (anche) del fattore posizionale e di quello edilizio (art. 8, commi 5 e ss.)». 13. Ebbene, applicando tali principi, si osserva che, nel caso di specie, il riconoscimento della legittimità dell'attribuzione all'unità Proc. 34294/2019 ric. gen. ordinanza Pagina n. 7 di 9 Corte suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile immobiliare urbana in questione della categoria A/2, come proposta dalla contribuente tramite la procedura docfa, è derivata dal un argomentato accertamento di fatto da parte della Commissione regionale, che risulta non sindacabile nel merito nella sede che occupa e che si presenta corretto sul piano dell'iter logico-giuridico, avendo il Giudice regionale operato una valutazione complessiva in ordine alle caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifinitura del bene, alla sua ubicazione, all'assenza di tali servizi, alle condizioni di degrado dell'area progressivamente sviluppatesi nel tempo in termini da far ritenere non più coerente la precedente categoria assegnata all'unità immobiliare in oggetto, il tutto secondo i suindicati criteri forniti dalla giurisprudenza di questa Corte, che il motivo di ricorso non può indurre a rimeditare. 14. Le ragioni dell'impugnazione, difatti, omettono di confrontarsi con le suindicate ragioni della decisione, limitandosi a sostenere che «In definitiva non sussistevano ... i requisiti per una nuova valutazione dell'immobile in quanto non sono rinvenibili elementi modificativi dello stesso», così integrando un motivo di impugnazione non specifico, perché non correlato alle valutazioni del Giudice a quo poste a fondamento della pronuncia impugnata, basate - come sopra esposto - sul ritenuto peggioramento delle complessive condizioni del fabbricato, il tutto secondo una corretta prospettiva di indagine alla stregua dei principi sopra ricordati. 15. L'inammissibilità del ricorso esonera da ogni esame sul ricorso incidentale condizionato proposto dalla contribuente. 16. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al decreto ministeriale n. 55/2014 nella misura di cui al dispositivo Proc. 34294/2019 ric. gen. T ordinanza Pagina n. 8 di 9 Corte suprema di Cassazione Quinta Sezione Civile 17. L'esonero dal pagamento del contributo unificato da parte dell'Agenzia delle Entrate esime dall'attestazione di cui all'art. 13, co, 1-quater, del d.P.R. 115/2002 (cfr. Cass., SS.UU., 4315/2020). P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] nella misu