CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023
Cassazione n. 30225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cina) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cina) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della Corte di Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 4 ottobre 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per insussistenza dei reati cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. 2. La Procura generale presso la Corte di Appello di Catanzaro ha proposto appello avverso detta sentenza lamentando l'erronea applicazione dell'art. 474 C . e l'erroneità e manifesta illogicità della motivazione. 3. Con sentenza deliberata in data 28 marzo 2022, la Corte di Appello di Catanzaro, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha condannato gli imputati alla pena di 8 mesi di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 648, comma secondo e 474 cod. pen. 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, propongono ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna. 5. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di impugnazione, erronea applicazione degli artt. 648 e 474 cod. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata analisi delle risultanze documentali. Secondo la difesa l'esame del teste e la visione delle fotografie della merce effettuate dalla polizia giudiziaria dimostrerebbero l'assenza di marchi sui beni sottoposti a sequestro con conseguente apoditticità di quanto affermato dai giudici di appello in ordine all'idoneità dei marchi apposti sui prodotti contraffatti a ledere la pubblica fede. La motivazione sarebbe del tutto carente in ordine alla prova dell'esistenza di un marchio sui beni in sequestro, dell'effettiva registrazione di tali marchi e dei termini del relativo brevetto ed in ordine ai motivi che avrebbero indotto i giudici di appello a non tenere in considerazione la documentazione prodotta dalla difesa attestante la lecita provenienza della merce ritenuta contraffatta. L'elemento soggettivo del reato di ricettazione sarebbe escluso dall'esiguo valore della merce contraffatta in proporzione alle migliaia di oggetti di cui gli imputati hanno dimostrato la lecita provenienza; a giudizio della difesa sarebbe del tutto illogico che un imprenditore che guadagna decine di migliaia di euro al mese possa mettere in pericolo la sua attività per poche decine di euro ricavabili dalla vendita di pochi articoli contraffatti. 6. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di impugnazione, erronea applicazione dell'art. 524 cod. proc. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla penale responsabilità degli imputati. Secondo la difesa, la diversità delle qualifiche asseritamente rivestite dagli imputati ([OSCURATO:PERSONA] quale titolare della ditta e [OSCURATO:PERSONA] Gui quale «gestore temporaneo» del punto vendita) impedirebbe in punto di logica di addivenire ad una condanna in quanto le condotte penalmente rilevanti possono essere state compiute alternativamente dal titolare o dal gestore. La motivazione sarebbe, comunque, del tutto carente in ordine all'individuazione del contributo causale fornito da ciascun imputato. 7. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 175 cod. pen. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al beneficio della non menzione della pena. La Corte territoriale avrebbe erroneamente negato l'invocato beneficio in considerazione del fatto che il ricorrente è stato condannato con decreto penale di condanna, senza tenere conto che detto decreto penale è stato revocato dal giudice dell'esecuzione con conseguente instaurazione di giudizio immediato conclusosi «senza alcuna condanna dell'imputato» (vedi pag. 11 del ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è idonea a perfezionare gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 474 cod. pen. anche la riproduzione morfologica e conseguente messa in commercio di prodotti seriali raffiguranti personaggi di fantasia protetti da registrazione, ancorché in modo imperfetto e senza indicazione della loro denominazione, quando, con giudizio di fatto demandato al giudice di merito e insindacabile se rispondente ai criteri della completezza e logicità, sia apprezzata una oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico ad identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore (vedi Sez. 5, n. 27032 del 25/05/2004, Romagnoli, Rv. 229121-01; Sez. 2, n. 9362 del 13/02/2015, Iervolino, Rv. 262841 - 01; da ultimo Sez. 5, n. 21640 del 02/03/2023, Rossi, non massimata). Nel caso di specie i giudici di merito, con motivazione sintetica ma priva di illogicità manifeste, hanno ritenuto che le caratteristiche di riproduzione degli oggetti in sequestro, raffiguranti personaggi di fantasia (810 carte da gioco raffigurante l'effige di [OSCURATO:PERSONA] e 75 prodotti raffiguranti le [OSCURATO:PERSONA]) di proprietà delle società [OSCURATO:PERSONA]. e [OSCURATO:PERSONA], seppur privi di denominazione e marchio, erano idonee «a fare falsamente apparire detti prodotti, come prevenienti da un determinato produttore» in considerazione della loro indiscussa notorietà (pag. 3 della sentenza di appello), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizioni o illogicità manifeste. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. 2.1. La Corte territoriale ha ritenuto che i ricorrenti siano gli autori dei contestati reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. esclusivamente in considerazione del fatto che la merce contraffatta è stata rinvenuta in un locale nella disponibilità della ditta [OSCURATO:PERSONA] e del fatto che tale esercizio commerciale - secondo gli investigatori- era gestito di fatto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] ed intestato formalmente all'imputata XIA. Tale motivazione, estremamente succinta e assertiva, non risulta rispettosa dell'onere di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello che addivenga al ribaltamento della decisione presa dal giudice di prime cure. L'assenza di una motivazione dotata di una struttura argomentativa completa e logicamente persuasiva, in ipotesi di progressione sfavorevole, può refluire nel vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ove la giustificazione della decisione, come nel caso di specie, sia lacunosa rispetto alla necessaria riconsiderazione degli elementi dimostrativi ritenuti decisivi per l'opposto epilogo decisorio. 2.2. L'analisi della sentenza impugnata dimostra che la motivazione posta a fondamento della condanna è del tutto apparente in ordine all'effettivo coinvolgimento dei ricorrenti nella ricettazione dei beni contraffatti in quanto priva di alcuna indicazione e specificazione dell'eventuale apporto causale fornito da ciascun imputato alla realizzazione delle fattispecie rubricate. La conclusione cui giunge la Corte territoriale appare frutto di un'inaccettabile attribuzione di responsabilità oggettiva, derivata da indizi sopravvalutati, in senso non conforme alla giurisprudenza di legittimità; deve essere in particolare rimarcata la natura generica ed ambigua delle circostanze fattuali valorizzate dai giudici di appello, i quali si sono limitati a fare apodittico riferimento alle qualifiche rispettivamente rivestite dagli imputati all'interno della ditta [OSCURATO:PERSONA]. Il criterio di attribuzione della responsabilità cui ha fatto ricorso il giudice d'appello, ribaltando l'opposta impostazione della sentenza di primo grado, si fonda su di un inaccettabile parametro di verosimiglianza, che non corrisponde al canone normativo di indispensabile valutazione della colpevolezza penale. Deve esser, inoltre, evidenziato che la valenza solo possibilistica degli indizi valorizzati dai giudici dell'appello non evolve verso una visione complessiva unitaria e dotata di elevato grado di credibilità razionale nel senso della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio dei ricorrenti. La motivazione della sentenza d'appello si basa, infatti, su un argomentare che mette apoditticamente in linea le scarne circostanze di fatto sopra indicate per dedurne un quadro indiziario di tale gravità da fondare la responsabilità penale degli imputati. Tuttavia, il nesso motivazionale utilizzato appare molto labile e sostanzialmente frutto di un salto logico; è evidente, invece, come la Corte di merito avrebbe dovuto interrogarsi sulla valenza della prova indiziaria a superare il vaglio del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio necessario per fondare l'accusa ai sensi dell'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. e, in ogni caso, avrebbe dovuto dar conto del collegamento dei due indizi -di per sé non determinanti, neppure se combinati tra loro- con la sicura responsabilità dei ricorrenti. Il rispetto del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio sottende, infatti, una motivazione adeguata, che rifletta una valutazione completa del compendio probatorio, letto anche alla luce del contributo conoscitivo e critico offerto dalla difesa, e dia conto dunque delle criticità emerse, risolvendole sulla base degli elementi che valgono a suffragare l'assunto accusatorio, in assenza di residue ipotesi alternative, adeguatezza motivazionale non riscontrabile nel caso di specie. In conclusione, deve darsi atto di come la motivazione del provvedimento impugnato non si riveli coerente al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, previsto dall'art. 533 cod. proc. pen. con la necessità che i giudici rimodulino le proprie affermazioni circa la responsabilità dei ricorrenti e si conformino al canone valutativo della responsabilità penale costituzionalmente orientato. Ne consegue l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Catanzaro, che si pronuncerà sulle criticità esaminate dal Collegio, in piena aderenza ai principi ermeneutici indicati, ma con altrettanta ampia libertà del giudice del rinvio di orientarsi nel senso di riproporre l'esito decisorio già adottato ovvero di discostarsene. 3. Il terzo motivo relativo alla mancata concessione del beneficio della non menzione è assorbito in quanto logicamente dipendente dall'esito della valutazione del giudice di rinvio in ordine al profilo della penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuo