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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 11857/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAavviso alle partr; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato presentato per motivi non consentiti avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., sulla base di concordato sulla pena e previa rinuncia agli altri motivi, il che preclude la deduzione di vizi inerenti alla mancanza di motivazione in ordine al fatto e alla pena, di cui non si prospetta l'illegalità; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che alla relativa declaratoria può pervenirsi con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAavviso alle partr; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il ricorso è stato presentato per motivi non consentiti avverso sentenza pronunciata ex art. 599-bis cod. proc. pen., sulla base di concordato sulla pena e previa rinuncia agli altri motivi, il che preclude la deduzione di vizi inerenti alla mancanza di motivazione in ordine al fatto e alla pena, di cui non si prospetta l'illegalità; Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile e che alla relativa declaratoria può pervenirsi con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 11857/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris