Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36273/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cessazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli/A 22 settembre 2022ba integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del dibattimento, il 18 giugno 2021, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di detenzione illecita e di cessione di marijuana (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 2 ottobre 2017, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla riconosciuta recidiva, alla pena stimata di giustizia.

Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere i decidenti trascurato avere l'imputato ceduto la sostanza stupefacente gratis ad un amico, e non già dietro corrispettivo.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene all'ultima pagina della sentenza impugnata, la stessa questione, che viene meramente reiterata dal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito.

Del resto, la onerosità della cessione non è elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che ben può essere integrata anche da una dazione di droga a titolo di liberalità.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 10 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cessazione della sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli/A 22 settembre 2022ba integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], all'esito del dibattimento, il 18 giugno 2021, ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di detenzione illecita e di cessione di marijuana (art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), fatto commesso il 2 ottobre 2017, in conseguenza condannandolo, con le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla riconosciuta recidiva, alla pena stimata di giustizia. Il ricorrente si affida ad un unico motivo, con il quale lamenta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per avere i decidenti trascurato avere l'imputato ceduto la sostanza stupefacente gratis ad un amico, e non già dietro corrispettivo. Il ricorso è manifestamente infondato. Esso trascura, infatti, che la Corte territoriale ha già disatteso, con motivazione idonea, non incongrua né illogica, che si rinviene all'ultima pagina della sentenza impugnata, la stessa questione, che viene meramente reiterata dal ricorrente senza, tuttavia, confrontarsi con gli argomenti svolti dai Giudici di merito. Del resto, la onerosità della cessione non è elemento costitutivo della fattispecie di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che ben può essere integrata anche da una dazione di droga a titolo di liberalità. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2
Sentenza Cassazione n. 36273/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris