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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024

Cassazione n. 09669/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso, diretto a contestare la tenuta argomentativa della decisione gravata in relazione al tema della non imputabilità del ricorrente è generico ( giacchè non precisa per quali ragioni le valutazioni sul vizio di mente ritenute in altro giudizio dall'imputato sarebbero destinate ad incidere anche con riguardo alle condotte a giudizio) e aspecifico ( perché manca di confrontarsi con le valutazioni rese dalla Corte del merito sul punto all'esito della perizia all'uopo disposta) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 25 novembre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo di ricorso, diretto a contestare la tenuta argomentativa della decisione gravata in relazione al tema della non imputabilità del ricorrente è generico ( giacchè non precisa per quali ragioni le valutazioni sul vizio di mente ritenute in altro giudizio dall'imputato sarebbero destinate ad incidere anche con riguardo alle condotte a giudizio) e aspecifico ( perché manca di confrontarsi con le valutazioni rese dalla Corte del merito sul punto all'esito della perizia all'uopo disposta) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 novembre 2024.
Sentenza Cassazione n. 09669/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris