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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 luglio 2025

Cassazione n. 31695/2025

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 27 gennaio 2025, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Messina ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 612 cod. pen. commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di 600 euro di multa.

2. Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avanti al Tribunale di Messina deducendo due motivi di censura.

2.1. Con il primo motivo contesta l’affermazione di responsabilità in quanto fondata su un ragionamento del tutto congetturale.

Il giudice di pace avrebbe omesso di considerare la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa e l’esistenza di rapporti conflittuali tra le parti, che avrebbero dovuto indurre ad una valutazione più circostanziata delle sue dichiarazioni.

2.2. Con il secondo motivo deduce che erroneamente il giudice di pace non avrebbe ammesso la prova testimoniale richiesta dall’imputato e che, secondo la sua prospettazione, avrebbe avuto valore dirimente, trattandosi di un soggetto che aveva assistito alla telefonata in cui sarebbe stata asseritamente pronunciata la frase minacciosa.

In particolare, il giudice avrebbe ritenuto inammissibile la testimonianza in quanto non sarebbe mai stata depositata la lista dei testi, laddove invece tale deposito sarebbe risultato documentalmente.

3. Il Tribunale di Messina, con provvedimento in data 24 marzo 2025, rilevato che la sentenza impugnata era inappellabile in quanto recante condanna alla sola pena pecuniaria, ha riqualificato l’appello in ricorso per cassazione, disponendo la trasmissionedegli atti a questa Corte.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito considerati.

2. Per ragioni di ordine logico, deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso.

Esso è fondato, con conseguente assorbimento del primo motivo.

Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] di pace ha rigettato la richiesta avanzata dall’imputato di audizione di un testimone sul rilievo che non fosse mai stata depositata nei termini di legge la lista dei testi, ritenendo di non poter superare tale omissione attraverso l’audizione del medesimo ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., non ricorrendone i presupposti.

Dalla consultazione del fascicolo processuale –cui questa Corte ha accesso in ragione della natura della censura proposta –risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, in data 27 marzo 2023 la difesa dell’imputato aveva depositato la lista testi, come comprovato dall’attestazione della Cancelleria.

Tale deposito era tempestivo, essendo stato rispettato il termine di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, il quale dispone che esso debba avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione.

Nel caso in esame, tale udienza, originariamente fissata per il giorno13 febbraio 2023, con provvedimento fuori udienza comunicato in data 30 gennaio 2023, era stata rinviata al 25 settembre 2023.

Ne consegue che il deposito della lista testi, attestato dalla Cancelleria, era avvenuto tempestivamente.

3. Dalle considerazioni espresse discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Messina.

P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Messina.

Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 27 gennaio 2025, il [OSCURATO:PERSONA] di pace di Messina ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all’art. 612 cod. pen. commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di 600 euro di multa. 2. Avverso tale decisione il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avanti al Tribunale di Messina deducendo due motivi di censura. 2.1. Con il primo motivo contesta l’affermazione di responsabilità in quanto fondata su un ragionamento del tutto congetturale. Il giudice di pace avrebbe omesso di considerare la contraddittorietà delle dichiarazioni della persona offesa e l’esistenza di rapporti conflittuali tra le parti, che avrebbero dovuto indurre ad una valutazione più circostanziata delle sue dichiarazioni. 2.2. Con il secondo motivo deduce che erroneamente il giudice di pace non avrebbe ammesso la prova testimoniale richiesta dall’imputato e che, secondo la sua prospettazione, avrebbe avuto valore dirimente, trattandosi di un soggetto che aveva assistito alla telefonata in cui sarebbe stata asseritamente pronunciata la frase minacciosa. In particolare, il giudice avrebbe ritenuto inammissibile la testimonianza in quanto non sarebbe mai stata depositata la lista dei testi, laddove invece tale deposito sarebbe risultato documentalmente. 3. Il Tribunale di Messina, con provvedimento in data 24 marzo 2025, rilevato che la sentenza impugnata era inappellabile in quanto recante condanna alla sola pena pecuniaria, ha riqualificato l’appello in ricorso per cassazione, disponendo la trasmissionedegli atti a questa Corte. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito considerati. 2. Per ragioni di ordine logico, deve essere preliminarmente esaminato il secondo motivo di ricorso. Esso è fondato, con conseguente assorbimento del primo motivo. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] di pace ha rigettato la richiesta avanzata dall’imputato di audizione di un testimone sul rilievo che non fosse mai stata depositata nei termini di legge la lista dei testi, ritenendo di non poter superare tale omissione attraverso l’audizione del medesimo ai sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., non ricorrendone i presupposti. Dalla consultazione del fascicolo processuale –cui questa Corte ha accesso in ragione della natura della censura proposta –risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, in data 27 marzo 2023 la difesa dell’imputato aveva depositato la lista testi, come comprovato dall’attestazione della Cancelleria. Tale deposito era tempestivo, essendo stato rispettato il termine di cui all’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 274 del 2000, il quale dispone che esso debba avvenire almeno sette giorni prima della data fissata per l’udienza di comparizione. Nel caso in esame, tale udienza, originariamente fissata per il giorno13 febbraio 2023, con provvedimento fuori udienza comunicato in data 30 gennaio 2023, era stata rinviata al 25 settembre 2023. Ne consegue che il deposito della lista testi, attestato dalla Cancelleria, era avvenuto tempestivamente. 3. Dalle considerazioni espresse discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Messina. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] di pace di Messina. Così è deciso, 03/07/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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