CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44885/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 28 settembre 2020, ha confermato la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale, in data 15 ottobre 2018, nei confronti di in relazione al reato di cui al all'art. 4 della legge 110 del 1975 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione agli artt. 157, 159 e 161 cod. pen. nonché alle legislazione emergenziale di cui agli artt. 83, comma 4, dl., 17 marzo 220, n. 18 come modificato dal dl., 30 aprile 2020 n. 28 Tenuto conto che il potere organizzativo previsto dall'art. 83, comma 6, dl. n. 18 del 20202 è stato esercitato dal Presidente della Corte di appello di Roma in data successiva all'udienza del giudizio di appello originariamente fissata per il 30 marzo 2020 e che quest'ultima è stata rinviata al 30 settembre 2020 quindi ad una data successiva al periodo di sospensione ex lege fissato dall'art. 83, comma 4, cit., dal 9 marzo al 11 maggio 2020, il termine massimo di prescrizione è spirato in pendenza del giudizio di appello. 3. L'unico motivo è fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la sospensione del termine di prescrizione per complessivi sessantaquattro giorni, prevista dall'art. 83, comma 4, del dl. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il. maggio 2020, nonché a quelli per i quali fosse prevista la decorrenza, nel predetto periodo, di un termine processuale (Hanno, per converso escluso che la sospensione della prescrizione possa operare in maniera generalizzata, per tutti i procedimenti pendenti, in quanto la disciplina introdotta all'art.83, comma 4, d.l. n.18 del 2020, presuppone che il procedimento abbia subito una effettiva stasi a causa delle misure adottate per arginare la pandemia (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 02). Di conseguenza, oltre che per il periodo di 70 giorni per rinvio del processo in primo grado a causa del legittimo impedimento del difensore, il termine ordinario di prescrizione di cinque anni, iniziato a decorrere il 15 maggio 2015, è rimasto sospeso soltanto per ulteriori 64 giorni ex art. 83, comma 4, dl. n. 18 del 2020, sicché è venuto a spirare in data 26 settembre 2020, prima della sentenza impugnata. La fondatezza del motivo impone pronunciarsi declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P. Q.[OSCURATO:PERSONA] senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in Roma il 28 ottobre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente F n cesco Alffi F4toi Casa D