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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 19576/2026

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orte di appello di Lecceudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, CristinaMarzagalli, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza dell’11 luglio 2025, la Corte di appello di Lecce ha confermatola sentenza del Tribunale di Lecce del 3 maggio 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa peril delitto di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2.

Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazioneagli artt. 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., lamentando l’illogicità e lacontraddittorietà della motivazione nella ricostruzione del fatto e nella valutazionedelle prove.Si censura l’adesione acritica alla versione della persona offesa, ritenutaadeguati riscontri.

La responsabilità sarebbe stata affermata essenzialmente sullabase del riconoscimento fotografico da videosorveglianza, a fronte di dichiarazionitestimoniali limitate a una mera “somiglianza”.È inoltre contestata la qualificazione della condotta come truffa, sostenendosiche si trattasse al più di un inadempimento contrattuale, privo di artifici o raggiri,essendo la trattativa avvenuta secondo modalità ordinarie e non essendol’allontanamento dell’imputato di per sé indicativo di un dolo iniziale.2.2.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 521 cod. proc.pen., 640 e 641 cod. pen., per l’incoerenza della motivazione nell’escluderel’insolvenza fraudolenta pur a fronte di condotte ritenute assimilabili alladissimulazione dello stato di insolvenza.

Si lamenta inoltre la mancata valutazioneunitaria degli indizi.2.3.

Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. perl’esclusione della particolare tenuità del fatto, ritenuta non adeguatamentemotivata nonostante la modesta offensività.2.4.

Con il quarto motivo, si deduce la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod.pen., censurando il diniego delle attenuanti generiche, asseritamente motivato inmodo stereotipato e senza adeguata considerazione degli elementi favorevoli.2.5.

Con il quinto motivo, si deduce la violazione dell’art. 164 cod. pen. per ildiniego della sospensione condizionale della pena, ritenuto privo di motivazionespecifica e di una concreta prognosi negativa.2.6.

Con il sesto motivo, si deduce la violazione dell’art. 20-bis cod. pen. peromessa valutazione delle pene sostitutive, nonostante la pena rientrasse nei limitidi applicabilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi generici, nonconsentiti e manifestamente infondati.2.

Il primo motivo, con il quale si censura sotto il duplice profilo del vizio dimotivazione e di violazione di legge il percorso argomentativo seguito dalla Cortedi appello nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle risultanzeprobatorie, è inammissibile per difetto di specificità.2.1.

Secondo il consolidato orientamento della Corte, è inammissibile il ricorsoper cassazione fondato su motivi che si risolvano nella mera reiterazione di quelligià dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, poichécaratterizzati da difetto di specificità e natura meramente apparente, inidonei adassolvere la funzione tipica di critica puntuale della decisione impugnata; lacarenza di specificità del motivo va, altresì, apprezzata con riguardo alla mancatacorrelazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelle poste afondamento dell’impugnazione, ove questa ometta il necessario confronto con leesplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio di aspecificitàsanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22445 del08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005,Giagnorio, Rv. 231708-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01).2.2.

Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con la motivazione dellasentenza impugnata, che ha puntualmente dato conto della sussistenza del delittodi truffa, individuando gli artifizi e raggiri nell’esibizione di una tessera sanitariaappartenente a terzi e nella falsa promessa di allontanarsi per reperire il denaro,così inducendo in errore la persona offesa e determinandola ad effettuare laricarica su carta PostePay, con conseguente ingiusto profitto per l’imputato ecorrelativo danno patrimoniale per la stessa.2.3.

Quanto alla censura relativa al riconoscimento dell’imputato medianteimmagini di videosorveglianza, è stata proposta per la prima volta in sede dilegittimità, non avendo formato oggetto dei motivi di appello alcuna questionerelativa alla attribuibilità della condotta all’imputato; pertanto, costituendo unnovum che interrompe la catena devolutiva, è inammissibile in base al dispostodegli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6131 del29/01/2016, Menna, Rv. 266202-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini,Rv. 256631-01).Peraltro, la Corte territoriale ha compiutamente dato atto che l’imputato èstato individuato dal maresciallo Noviello attraverso la visione dei filmati divideosorveglianza, con valutazione ritenuta attendibile e sorretta da motivazioneimmune da vizi logici, con la conseguenza che la doglianza sul punto si risolve, inrealtà, in una sollecitazione a una diversa lettura del materiale probatorio nonconsentita in sede di legittimità.3.

Non supera il vaglio di ammissibilità il secondo motivo di ricorso, con ilquale si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione per l’asseritamenteerronea qualificazione giuridica del fatto, che si assume riconducibile alla diversafattispecie di cui all’art. 641 cod. pen.3.1.

È principio consolidato che il delitto di truffa si distingue da quello diinsolvenza fraudolenta in quanto, nella truffa, la frode si realizza mediante lasimulazione di circostanze o condizioni non vere, artificiosamente create perindurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la condotta fraudolentaconsiste nella mera dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente (Sez.5, n. 44659 del 21/10/2021, Scarlini, Rv. 282174-01; Sez. 7, n. 16723 del13/01/2015, Caroli, Rv. 263360-01; Sez. 2, n. 45096 del 11/11/2009, Perfili, Rv.245695-01).3.2.

La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali princìpi,evidenziando, con motivazione congrua e logica, che l’imputato non si è limitato adissimulare la propria insolvenza, ma ha posto in essere veri e propri artifici idoneia trarre in inganno la persona offesa, consistenti nella esibizione di una tesserasanitaria appartenente a terzi, risultata smarrita, nel dichiarare falsamente didoversi allontanare per prelevare il denaro necessario al pagamento, senza poifare ritorno presso il punto vendita.3.3.

Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato, ponendosi il rilievodifensivo in contrasto con i princìpi di diritto affermati da questa Corte e con unaccertamento in fatto sorretto da motivazione congrua, logica e coerente, cometale insindacabile in sede di legittimità.4.

Con il terzo motivo, parimenti manifestamente infondato, è stata dedottala violazione dell’art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di merito esclusol’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.4.1.

Va ricordato che il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuatocon riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non ènecessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018,Milone, Rv. 274647-01), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che diaconto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018,Uno dei due elementi in base ai quali può essere riconosciuta la particolaretenuità del fatto è la "non abitualità del comportamento" e, per chiarire quando,in caso di commissione di più reati della stessa indole, non possa essere ritenutala particolare tenuità del fatto per il quale si procede, si sono pronunciate le SezioniUnite che hanno affermato che il comportamento abituale, ostativo alriconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., si configura «quando l'autore, anche successivamente al reato per cui siprocede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez.

U,n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01).

In altri termini, secondo leSezioni Unite, la preclusione si realizza quando vi siano a carico dell'autore almenodue reati della stessa indole, diversi da quello oggetto del procedimento nel qualesi chiede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e, dunque,almeno tre reati, tutti della stessa indole, nei quali va compreso quello per cui siprocede.

Inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che i reati idonei ad integrare uncomportamento abituale possono non essere stati oggetto di condanneirrevocabili; possono anche essere successivi a quello per il quale si procede (e ciòin quanto si verte in una disciplina diversa dalla recidiva); possono esseresottoposti alla cognizione dello stesso giudice che procede e ciascuno dei fattisingolarmente considerato può essere a sua volta tenue; possono inoltre esserestati in precedenza ritenuti non punibili per la particolare tenuità del fatto (Sez. 3,n. 21280 del 06/05/2025, Dutta, non mass.).4.2.

La motivazione della sentenza impugnata risulta giuridicamente correttain quanto, considerato che, ai sensi dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., ilcomportamento è abituale nel caso in cui l'autore abbia commesso più reati dellastessa indole, ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della abitualitàdella condotta, desunta dalle diverse condanne per reati della stessa indole,risultanti dal certificato del casellario giudiziale del ricorrente.5.

Il quarto motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto una violazione di leggee un vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 62-bis cod. pen., èmanifestamente infondato.5.1.

La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑bis cod.pen. integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale puòlegittimamente negarne il riconoscimento sulla base delle sole ragionipreponderanti della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento ditutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria, potendo a tal finevalorizzarsi esclusivamente gli elementi ritenuti decisivi — anche uno solo tra quelliindicati dall’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del reo ovvero allemodalità e all’entità del fatto — ovvero la mera assenza di elementi di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta conil d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio2008, n. 125 (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419‑01; Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163‑01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010,Giovane, Rv. 248244‑01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549‑02; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489‑01).5.2.

Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di taliprincìpi, escludendo le circostanze attenuanti generiche sulla base delle precedenticondanne per reati contro il patrimonio, indicative di una significativa capacità adelinquere, nonché dell’assenza di elementi positivi valutabili a favoredell'imputato, il quale non aveva riparato il danno né si era adoperato per eliderele conseguenze dannose del delitto.6.

Il quinto motivo, con il quale è stata denunciata la violazione dell’art. 164cod. pen., per avere la Corte di appello escluso la concessione della sospensionecondizionale della pena, è manifestamente infondato.6.1.

Il primo comma dell'art. 164 cod. pen. prevede che la sospensionecondizionale della pena sia ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanzeindicate nell'art. 133 cod. pen., il giudice presume che il colpevole si asterrà dalcommettere ulteriori reati, con conseguente formulazione di un giudizioprognostico che non può essere limitato alla verifica della mancanza dellecondizioni ostative (come l'entità della pena o i precedenti penali dell'imputato)ma che, al contrario, escludendo ogni automatismo, implica l'esercizio di un poterediscrezionale, così come espressamente stabilito dall'art. 133 cod. pen. al qualel'art. 164 cod. pen. rinvia.

La concessione del beneficio in oggetto comportavalutazioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico indicatonell'art. 164 cod. pen., che sono sottratte al giudizio di legittimità.6.2.

Nella fattispecie, il giudizio prognostico negativo risulta correttamentefondato sulle risultanze del certificato del casellario giudiziale, evidenzianteprecedenti per delitti della stessa indole, dai quali i giudici di merito hannodesunto, con valutazione logica e non contraddittoria, la non favorevole prognosicirca la futura astensione dell’imputato dalla commissione di ulteriori reati.7.

Con il sesto motivo, si deduce la violazione dell’art. 20‑bis cod. pen.,lamentando che la Corte di appello non abbia valutato l’applicabilità delle penesostitutive, nonostante la pena irrogata rientrasse nei limiti di legge.7.1.

La Corte ha chiarito che, in tema di pene sostitutive di pene detentivebrevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione d’ufficio nel caso in cui,nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta alriguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero deibenefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod.proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, alprincipio devolutivo dell'appello (Sez.

U, n. 12872 del 19/10/2017, Punzo, Rv.269125-01; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820-01; Sez. 2, n.1188 del 22/11/2024 dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460-01).7.2.

Nel caso di specie, non risulta né è stato in alcun modo allegato chel’imputato abbia avanzato una specifica richiesta di applicazione di una penasostitutiva, sicché la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi sul punto, conconseguente inammissibilità del motivo di ricorso.8.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte di appello di Lecceudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale la [OSCURATO:PERSONA] generale, CristinaMarzagalli, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza dell’11 luglio 2025, la Corte di appello di Lecce ha confermatola sentenza del Tribunale di Lecce del 3 maggio 2021 con la quale [OSCURATO:PERSONA] stato condannato alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400 di multa peril delitto di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza il difensoredell'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamentenecessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge e il viziodi motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazioneagli artt. 640 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., lamentando l’illogicità e lacontraddittorietà della motivazione nella ricostruzione del fatto e nella valutazionedelle prove.Si censura l’adesione acritica alla versione della persona offesa, ritenutaadeguati riscontri. La responsabilità sarebbe stata affermata essenzialmente sullabase del riconoscimento fotografico da videosorveglianza, a fronte di dichiarazionitestimoniali limitate a una mera “somiglianza”.È inoltre contestata la qualificazione della condotta come truffa, sostenendosiche si trattasse al più di un inadempimento contrattuale, privo di artifici o raggiri,essendo la trattativa avvenuta secondo modalità ordinarie e non essendol’allontanamento dell’imputato di per sé indicativo di un dolo iniziale.2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 521 cod. proc.pen., 640 e 641 cod. pen., per l’incoerenza della motivazione nell’escluderel’insolvenza fraudolenta pur a fronte di condotte ritenute assimilabili alladissimulazione dello stato di insolvenza. Si lamenta inoltre la mancata valutazioneunitaria degli indizi.2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 131-bis cod. pen. perl’esclusione della particolare tenuità del fatto, ritenuta non adeguatamentemotivata nonostante la modesta offensività.2.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione degli artt. 133 e 62-bis cod.pen., censurando il diniego delle attenuanti generiche, asseritamente motivato inmodo stereotipato e senza adeguata considerazione degli elementi favorevoli.2.5. Con il quinto motivo, si deduce la violazione dell’art. 164 cod. pen. per ildiniego della sospensione condizionale della pena, ritenuto privo di motivazionespecifica e di una concreta prognosi negativa.2.6. Con il sesto motivo, si deduce la violazione dell’art. 20-bis cod. pen. peromessa valutazione delle pene sostitutive, nonostante la pena rientrasse nei limitidi applicabilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto con motivi generici, nonconsentiti e manifestamente infondati.2. Il primo motivo, con il quale si censura sotto il duplice profilo del vizio dimotivazione e di violazione di legge il percorso argomentativo seguito dalla Cortedi appello nella ricostruzione del fatto e nella valutazione delle risultanzeprobatorie, è inammissibile per difetto di specificità.2.1. Secondo il consolidato orientamento della Corte, è inammissibile il ricorsoper cassazione fondato su motivi che si risolvano nella mera reiterazione di quelligià dedotti in appello e motivatamente disattesi dal giudice di merito, poichécaratterizzati da difetto di specificità e natura meramente apparente, inidonei adassolvere la funzione tipica di critica puntuale della decisione impugnata; lacarenza di specificità del motivo va, altresì, apprezzata con riguardo alla mancatacorrelazione tra le argomentazioni della sentenza censurata e quelle poste afondamento dell’impugnazione, ove questa ometta il necessario confronto con leesplicitazioni del giudice del gravame, incorrendo nel vizio di aspecificitàsanzionato dall’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22445 del08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005,Giagnorio, Rv. 231708-01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv.259425-01; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Ahmetovic, Rv. 210157-01).2.2. Nel caso di specie, il ricorso non si confronta con la motivazione dellasentenza impugnata, che ha puntualmente dato conto della sussistenza del delittodi truffa, individuando gli artifizi e raggiri nell’esibizione di una tessera sanitariaappartenente a terzi e nella falsa promessa di allontanarsi per reperire il denaro,così inducendo in errore la persona offesa e determinandola ad effettuare laricarica su carta PostePay, con conseguente ingiusto profitto per l’imputato ecorrelativo danno patrimoniale per la stessa.2.3. Quanto alla censura relativa al riconoscimento dell’imputato medianteimmagini di videosorveglianza, è stata proposta per la prima volta in sede dilegittimità, non avendo formato oggetto dei motivi di appello alcuna questionerelativa alla attribuibilità della condotta all’imputato; pertanto, costituendo unnovum che interrompe la catena devolutiva, è inammissibile in base al dispostodegli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 6131 del29/01/2016, Menna, Rv. 266202-01; Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini,Rv. 256631-01).Peraltro, la Corte territoriale ha compiutamente dato atto che l’imputato èstato individuato dal maresciallo Noviello attraverso la visione dei filmati divideosorveglianza, con valutazione ritenuta attendibile e sorretta da motivazioneimmune da vizi logici, con la conseguenza che la doglianza sul punto si risolve, inrealtà, in una sollecitazione a una diversa lettura del materiale probatorio nonconsentita in sede di legittimità.3. Non supera il vaglio di ammissibilità il secondo motivo di ricorso, con ilquale si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione per l’asseritamenteerronea qualificazione giuridica del fatto, che si assume riconducibile alla diversafattispecie di cui all’art. 641 cod. pen.3.1. È principio consolidato che il delitto di truffa si distingue da quello diinsolvenza fraudolenta in quanto, nella truffa, la frode si realizza mediante lasimulazione di circostanze o condizioni non vere, artificiosamente create perindurre altri in errore, mentre nell’insolvenza fraudolenta la condotta fraudolentaconsiste nella mera dissimulazione del reale stato di insolvenza dell’agente (Sez.5, n. 44659 del 21/10/2021, Scarlini, Rv. 282174-01; Sez. 7, n. 16723 del13/01/2015, Caroli, Rv. 263360-01; Sez. 2, n. 45096 del 11/11/2009, Perfili, Rv.245695-01).3.2. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali princìpi,evidenziando, con motivazione congrua e logica, che l’imputato non si è limitato adissimulare la propria insolvenza, ma ha posto in essere veri e propri artifici idoneia trarre in inganno la persona offesa, consistenti nella esibizione di una tesserasanitaria appartenente a terzi, risultata smarrita, nel dichiarare falsamente didoversi allontanare per prelevare il denaro necessario al pagamento, senza poifare ritorno presso il punto vendita.3.3. Il motivo è, pertanto, manifestamente infondato, ponendosi il rilievodifensivo in contrasto con i princìpi di diritto affermati da questa Corte e con unaccertamento in fatto sorretto da motivazione congrua, logica e coerente, cometale insindacabile in sede di legittimità.4. Con il terzo motivo, parimenti manifestamente infondato, è stata dedottala violazione dell’art. 131-bis cod. pen., avendo la Corte di merito esclusol’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.4.1. Va ricordato che il giudizio sul carattere dell'offesa dev'essere effettuatocon riferimento ai criteri di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., ma non ènecessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018,Milone, Rv. 274647-01), sicché è da ritenersi adeguata la motivazione che diaconto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis cod.pen. ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018,Uno dei due elementi in base ai quali può essere riconosciuta la particolaretenuità del fatto è la "non abitualità del comportamento" e, per chiarire quando,in caso di commissione di più reati della stessa indole, non possa essere ritenutala particolare tenuità del fatto per il quale si procede, si sono pronunciate le SezioniUnite che hanno affermato che il comportamento abituale, ostativo alriconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., si configura «quando l'autore, anche successivamente al reato per cui siprocede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame» (Sez. U,n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591-01). In altri termini, secondo leSezioni Unite, la preclusione si realizza quando vi siano a carico dell'autore almenodue reati della stessa indole, diversi da quello oggetto del procedimento nel qualesi chiede l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e, dunque,almeno tre reati, tutti della stessa indole, nei quali va compreso quello per cui siprocede. Inoltre le Sezioni Unite hanno chiarito che i reati idonei ad integrare uncomportamento abituale possono non essere stati oggetto di condanneirrevocabili; possono anche essere successivi a quello per il quale si procede (e ciòin quanto si verte in una disciplina diversa dalla recidiva); possono esseresottoposti alla cognizione dello stesso giudice che procede e ciascuno dei fattisingolarmente considerato può essere a sua volta tenue; possono inoltre esserestati in precedenza ritenuti non punibili per la particolare tenuità del fatto (Sez. 3,n. 21280 del 06/05/2025, Dutta, non mass.).4.2. La motivazione della sentenza impugnata risulta giuridicamente correttain quanto, considerato che, ai sensi dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen., ilcomportamento è abituale nel caso in cui l'autore abbia commesso più reati dellastessa indole, ha escluso la particolare tenuità del fatto in ragione della abitualitàdella condotta, desunta dalle diverse condanne per reati della stessa indole,risultanti dal certificato del casellario giudiziale del ricorrente.5. Il quarto motivo, con il quale il ricorrente ha dedotto una violazione di leggee un vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 cod. pen. e 62-bis cod. pen., èmanifestamente infondato.5.1. La sussistenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62‑bis cod.pen. integra un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito, il quale puòlegittimamente negarne il riconoscimento sulla base delle sole ragionipreponderanti della decisione, senza necessità di uno specifico apprezzamento ditutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti,purché la motivazione sia congrua e non contraddittoria, potendo a tal finevalorizzarsi esclusivamente gli elementi ritenuti decisivi — anche uno solo tra quelliindicati dall’art. 133 cod. pen., attinente alla personalità del reo ovvero allemodalità e all’entità del fatto — ovvero la mera assenza di elementi di segnopositivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen., disposta conil d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio2008, n. 125 (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv. 242419‑01; Sez. 2, n.3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163‑01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010,Giovane, Rv. 248244‑01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549‑02; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489‑01).5.2. Nel caso di specie, la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di taliprincìpi, escludendo le circostanze attenuanti generiche sulla base delle precedenticondanne per reati contro il patrimonio, indicative di una significativa capacità adelinquere, nonché dell’assenza di elementi positivi valutabili a favoredell'imputato, il quale non aveva riparato il danno né si era adoperato per eliderele conseguenze dannose del delitto.6. Il quinto motivo, con il quale è stata denunciata la violazione dell’art. 164cod. pen., per avere la Corte di appello escluso la concessione della sospensionecondizionale della pena, è manifestamente infondato.6.1. Il primo comma dell'art. 164 cod. pen. prevede che la sospensionecondizionale della pena sia ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanzeindicate nell'art. 133 cod. pen., il giudice presume che il colpevole si asterrà dalcommettere ulteriori reati, con conseguente formulazione di un giudizioprognostico che non può essere limitato alla verifica della mancanza dellecondizioni ostative (come l'entità della pena o i precedenti penali dell'imputato)ma che, al contrario, escludendo ogni automatismo, implica l'esercizio di un poterediscrezionale, così come espressamente stabilito dall'art. 133 cod. pen. al qualel'art. 164 cod. pen. rinvia. La concessione del beneficio in oggetto comportavalutazioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico indicatonell'art. 164 cod. pen., che sono sottratte al giudizio di legittimità.6.2. Nella fattispecie, il giudizio prognostico negativo risulta correttamentefondato sulle risultanze del certificato del casellario giudiziale, evidenzianteprecedenti per delitti della stessa indole, dai quali i giudici di merito hannodesunto, con valutazione logica e non contraddittoria, la non favorevole prognosicirca la futura astensione dell’imputato dalla commissione di ulteriori reati.7. Con il sesto motivo, si deduce la violazione dell’art. 20‑bis cod. pen.,lamentando che la Corte di appello non abbia valutato l’applicabilità delle penesostitutive, nonostante la pena irrogata rientrasse nei limiti di legge.7.1. La Corte ha chiarito che, in tema di pene sostitutive di pene detentivebrevi, il giudice d'appello non può disporre la sostituzione d’ufficio nel caso in cui,nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta alriguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero deibenefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod.proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, alprincipio devolutivo dell'appello (Sez. U, n. 12872 del 19/10/2017, Punzo, Rv.269125-01; Sez. 2, n. 14168 del 25/03/2025, Consoli, Rv. 287820-01; Sez. 2, n.1188 del 22/11/2024 dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287460-01).7.2. Nel caso di specie, non risulta né è stato in alcun modo allegato chel’imputato abbia avanzato una specifica richiesta di applicazione di una penasostitutiva, sicché la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi sul punto, conconseguente inammissibilità del motivo di ricorso.8. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19576/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris