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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48596/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per il reato contestato, nonché la contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 biskod. pen. e sul diniego delle circostanze attenuati generiche, sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto; pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulle ragioni della ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e sul motivato diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos decis in Roma, il 12/09/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente per il reato contestato, nonché la contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 biskod. pen. e sul diniego delle circostanze attenuati generiche, sono indeducibili poiché fondati su profili che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio gravante sul prevenuto; pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata sulle ragioni della ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso e sul motivato diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos decis in Roma, il 12/09/20
Sentenza Cassazione n. 48596/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris