Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 marzo 2026

Cassazione n. 04849/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8854/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Napoli n.4705/2022 depositata il 18/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, atteso che si tratta di proposta emessa in un procedimento mero duplicato di altro precedente Numero registro generale 8854/2024 Numero sezionale 214/2026 Numero di raccolta generale 4849/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 procedimento già definito con decreto di estinzione, e per il quale è stata emessa statuizione di condanna alle spese; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 03/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8854/2024 Numero sezionale 214/2026 Numero di raccolta generale 4849/2026 Data pubblicazione 04/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CIVILEIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 8854/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Napoli n.4705/2022 depositata il 18/01/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, atteso che si tratta di proposta emessa in un procedimento mero duplicato di altro precedente Numero registro generale 8854/2024 Numero sezionale 214/2026 Numero di raccolta generale 4849/2026 Data pubblicazione 04/03/2026 procedimento già definito con decreto di estinzione, e per il quale è stata emessa statuizione di condanna alle spese; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 03/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 8854/2024 Numero sezionale 214/2026 Numero di raccolta generale 4849/2026 Data pubblicazione 04/03/2026
Decreto Cassazione n. 04849/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris