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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 04980/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 22/04/2022 dalla CORTE di APPELLO di CATANZARO.

Esaminati gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 15/11/2021, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza proposta ai sensi dell'art. 34 bis, comma 6, d.

Igs. 6 settembre 2011, n.159 per l'ammissione al controllo giudiziario.

In sintesi, la Corte di appello ha rilevato che la Prefettura di Cosenza, con provvedimento del 26 aprile 2021 aveva rigettato l'istanza tesa ad ottenere l'aggiornamento ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 della precedente informazione interdittiva, adottata nei confronti della società il 9 agosto 2018; che il Tribunale di Catanzaro - a seguito della reiterata richiesta della [OSCURATO:SOCIETA] - aveva ritenuto eccezionale l'istituto del controllo giudiziario volontario, non estensibile a provvedimenti diversi dall'informazione interdittiva, quale il successivo diniego di aggiornamento; che, sebbene non potesse condividersi la pronuncia di inammissibilità del tribunale, il rigetto dell'istanza di aggiornamento non poteva ritenersi equivalente, nel caso in esame, ad una seconda interdittiva antimafia, fondata su elementi realmente nuovi, trattandosi, al contrario, di circostanze già dedotte, valutate e ritenute insufficienti nell'analogo procedimento definito con decreto del 16 settembre 2020, a seguito di una prima richiesta di ammissione al controllo giudiziario conseguente all'interdittiva del 2018.

2. Avverso il decreto di secondo grado, ricorrono i difensori e procuratori speciali della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi.

2.1. Con il primo motivo deducono violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, per illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di primo grado ritenendo sussistenti fatti storici la cui esistenza era stata esclusa e negando, al contempo, la novità delle circostanze addotte (il cambio del Consiglio di amministrazione e l'adozione del Modello 231).

2.2. Con il secondo motivo riferiscono la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ritenuta apparente, agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. circa la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis, comma 6, d.

Igs. n. 159 del 2011.

Richiamati i principi di diritto che disciplinano la materia, nell'elaborazione anche della giurisprudenza di legittimità, si sostiene che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non vi è traccia in atti di una specifica ed attuale riferibilità della società ad una consorteria mafiosa ovvero di una pluralità di elementi da cui desumere una agevolazione mafiosa nei confronti di determinati soggetti.

L'unico dato riportato dalla Prefettura, a distanza di tre anni dalla interdittiva, era costituito da false fatturazioni in favore di individui «controindicati», emesse per la quasi totalità prima della originaria misura e, comunque, smentite dalla relazione peritale in atti, prive di rilevanza posto che non avevano dato seguito ad alcuna imputazione; quanto alla presenza tra i fornitori della [OSCURATO:SOCIETA] di soggetti coinvolti nell'operazione «[OSCURATO:PERSONA]», si trattava di rapporti sporadici, determinati dalla comune appartenenza al territorio.

2.3. Con il terzo motivo, i difensori lamentano l'omessa prognosi sulla possibilità di bonifica della impresa e la valutazione del requisito della occasionalità, ritenendo sul punto la motivazione contraddittoria, manifestamente illogica ed apparente, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen.

Il pericolo di permeabilità mafiosa non poteva infatti desumersi dal rapporto di parentela di [OSCURATO:PERSONA], incensurato, con il fratello Dino, condannato nel 2006 per reati di mafia, in assenza di interessi economici dai quali desumere una regia familiare; dal rinvenimento sul cantiere della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto vicino a cosche mafiose, non ricoprendo costui alcun incarico sociale, in quanto dipendente di altra ditta; dalle considerazioni espresse dalla Corte di appello con il decreto del 16 settembre 2020 di rigetto della prima istanza di ammissione al controllo giudiziario, richiamate nel provvedimento impugnato, a fronte di un quadro mutato, oggetto di rivisitazione dalla Prefettura di Cosenza; dagli asseriti legami con [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data 12 novembre 2021; dalle fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA], indicata dalla Corte di appello come facente capo ai Forastefano, in mancanza di riscontri probatori nel processo di cognizione; dal rinnovamento organizzativo e amministrativo della [OSCURATO:SOCIETA] e dall'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, posto in essere non già in prossimità del giudizio di gravame, allo scopo di condizionarne l'esito, ma per un riallineamento societario in conformità con le linee guida della giurisprudenza; dai fatti in corso di accertamento nell'operazione «[OSCURATO:PERSONA]», ai quali la [OSCURATO:SOCIETA] risultava comunque estranea, specie con riferimento alle false fatturazioni, documenti contabili riferibili alla effettiva attività d'impresa, come accertato dalla consulenza tecnica in atti, del tutto trascurata dai giudici della prevenzione.

In definitiva, il provvedimento impugnato aveva omesso di riscontrare le specifiche deduzioni difensive sul punto, fornendo una motivazione contraddittoria, distonica rispetto alle linee guida richiamate, nella valutazione dell'occasionalità della infiltrazione mafiosa e delle concrete possibilità di riallineamento dell'impresa con il contesto economico sano, con conseguente violazione della norma di legge di riferimento; inoltre, aveva sottovalutato le nuove scelte imprenditoriali, sintomatiche della volontà di dimostrare la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata (la costituzione di un Consiglio di amministrazione in luogo dell'Amministratore unico, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], e di un Organismo di vigilanza, formato da professionisti estranei alla proprietà).

2.4. Con l'ultimo motivo, infine, la società ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione di legge per vizio di motivazione con riferimento al requisito dell'occasionalità, da valutarsi, per il controllo giudiziale volontario, non già in base al criterio dell'entità del tentativo di condizionamento mafioso - devoluto alla competenza dell'autorità prefettizia - ma alla possibilità di recupero, sulla base di dati funzionali ad un giudizio prognostico che presuppone il dato statico, accertato in sede amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità.

2. Deve ribadirsi, infatti, che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme s.r.I., Rv. 279982 - 01).

2.1. Con riguardo alla formulazione dei primi tre motivi di ricorso, va altresì considerato quanto di recente affermato dalle Seziono Unite, secondo cui non è consentito il motivo che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; d'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (in termini, in motivazione, Sez. u. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, par. 16.1).

L'applicazione di tali principi ai motivi di ricorso implica, quindi, che sono inammissibili non solo le censure attinenti strettamente alla motivazione ma anche le denunciate violazioni di norme processuali (artt. 192, 125, 546 cod. proc. pen.), richiamate per ricondurre i vizi di motivazione alla violazione di legge.

2.2. D'altra parte, nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01, in materia di prevenzione); va altresì ricompreso il travisamento, qualora abbia investito plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01).

3. Così delineato l'ambito di valutazione del giudizio di legittimità, la motivazione del decreto impugnato non può dirsi all'evidenza apparente o inesistente - d'altra parte, la stessa ricorrente ne censura gli snodi argomentativi, ritenendoli non corrispondenti ad una diversa (e, a suo avviso, più corretta) valutazione delle acquisizioni in atti.

Anche il quarto motivo, con il quale la violazione di legge è riferita all'art. 34- bis d.

Igs. n. 159 del 2011, si traduce in realtà in una censura alla motivazione, tesa a negare la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di controllo giudiziario da parte della società colpita dall'interdittiva prefettizia.

4. Orbene, se è vero - come sostiene il ricorrente - che la misura del controllo giudiziario su richiesta del privato ha la finalità di bonificare l'impresa rimuovendo il rischio di infiltrazione o contaminazione mafiosa, il giudice della prevenzione è tenuto pur sempre a verificare se l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'art. 34 sia occasionale, negando la misura stessa se tale requisito non sussista, per essere l'ente economico compromesso in maniera più incisiva dalla contaminazione mafiosa sì da non lasciar presagire possibilità di recupero.

L'occasionalità è cioè parametro che orienta la discrezionalità giudiziaria, in quanto indica il livello del rischio così come accertato all'attualità e consente al contempo una valutazione prognostica sulla base degli elementi che in concreto caratterizzano la fattispecie. 4.1 Con argomentazioni immuni dalle anomalie indicate in precedenza e coerenti con la disciplina dell'istituto in argomento, la Corte di appello, sulla base di circostanze soggettive ed oggettive ha escluso che la misura del controllo giudiziario sia in grado di perseguire l'obiettivo di sanare l'impresa, partendo da un indiscutibile presupposto ossia che con decreto del 16 settembre 2020, divenuto definitivo, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata ritenuta immeritevole della misura del controllo giudiziario; gli elementi di novità, pertanto, dovevano necessariamente porsi in antitesi con il passato, nel senso di consentire un ribaltamento della valutazione prognostica decisamente negativa.

Le operazioni di bonifica e di self-cleaning poste a fondamento della nuova richiesta, nel successivo (breve) periodo di osservazione, sono state specificatamente riportate (il passaggio dalla figura dell'amministratore unico a quella del consiglio di amministrazione; l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo; la nomina di persone specchiate nell'organismo di vigilanza) e ritenute inadeguate, con snodi argomentativi che sfuggono a rilievi di legittimità, nel circoscritto ambito evidenziato nei paragrafi che precedono. 4.2 La società [OSCURATO:SOCIETA], riconducibile ai fratelli Posteraro, con stabili rapporti di collegamento e cointeressenza con la cosca Iannazzo di [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuta nel richiamato provvedimento del 2020 incapace di decontaminazione dal pesantissimo e strutturale condizionamento mafioso che, per anni, ha inciso su tutte le attività d'impresa del gruppo, attive, in particolare, nel settore nevralgico dei lavori edili (si è fatto cenno, ad esempio, al significativo incremento economico che nell'anno 2015 la società ha registrato in corrispondenza dei contatti con emissari della cosca Iannazzo).

A fronte di una situazione così pesantemente compromessa, oggetto di una valutazione giudiziale recente, con riferimento alla medesima richiesta di controllo giudiziale volontario, la corte di appello ha ritenuto che il dedotto rinnovamento nella organizzazione e amministrazione così come l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo fossero iniziative strumentali all'accoglimento dell'istanza, nuove ma di per sé inefficaci a garantire la decontaminazione mafiosa, in ragione anche del breve tempo trascorso dalle relative delibere assembleari (luglio 2020). 4.3 Tali considerazioni sono state ritenute dirimenti e assorbenti nella valutazione del giudice di appello.

Gli ulteriori elementi riportati, a sostegno del rigetto dell'istanza, attengono alla íntraneità dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione alle realtà aziendali gestite dalla famiglia Posteraro ed al coinvolgimento della [OSCURATO:SOCIETA] nelle indagini relative al procedimento denominato [OSCURATO:PERSONA], per plurimi rapporti con società fittizie facenti capi ad associazioni criminali di stampo mafioso, con rinvii a tal fine alle successive attività istruttorie svolte dalla Prefettura di Cosenza.

La difesa nega la corrispondenza di tali vicende alle acquisizioni processuali, con affermazioni per un verso generiche (senza allegazione degli atti che smentirebbero i fatti oggetto di giudizio) e per altro ininfluenti sulla valutazione finale, incentrata - come evidenziato - sull'inidoneità degli elementi di novità indicati, sì che comunque non sussiste travisamento della prova.

5. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM Di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 22/04/2022 dalla CORTE di APPELLO di CATANZARO. Esaminati gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 15/11/2021, con il quale era stata dichiarata inammissibile l'istanza proposta ai sensi dell'art. 34 bis, comma 6, d. Igs. 6 settembre 2011, n.159 per l'ammissione al controllo giudiziario. In sintesi, la Corte di appello ha rilevato che la Prefettura di Cosenza, con provvedimento del 26 aprile 2021 aveva rigettato l'istanza tesa ad ottenere l'aggiornamento ex art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159 del 2011 della precedente informazione interdittiva, adottata nei confronti della società il 9 agosto 2018; che il Tribunale di Catanzaro - a seguito della reiterata richiesta della [OSCURATO:SOCIETA] - aveva ritenuto eccezionale l'istituto del controllo giudiziario volontario, non estensibile a provvedimenti diversi dall'informazione interdittiva, quale il successivo diniego di aggiornamento; che, sebbene non potesse condividersi la pronuncia di inammissibilità del tribunale, il rigetto dell'istanza di aggiornamento non poteva ritenersi equivalente, nel caso in esame, ad una seconda interdittiva antimafia, fondata su elementi realmente nuovi, trattandosi, al contrario, di circostanze già dedotte, valutate e ritenute insufficienti nell'analogo procedimento definito con decreto del 16 settembre 2020, a seguito di una prima richiesta di ammissione al controllo giudiziario conseguente all'interdittiva del 2018. 2. Avverso il decreto di secondo grado, ricorrono i difensori e procuratori speciali della [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo deducono violazione e falsa applicazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione, per illogicità e travisamento della prova, per avere la Corte di appello confermato la pronuncia di primo grado ritenendo sussistenti fatti storici la cui esistenza era stata esclusa e negando, al contempo, la novità delle circostanze addotte (il cambio del Consiglio di amministrazione e l'adozione del Modello 231). 2.2. Con il secondo motivo riferiscono la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ritenuta apparente, agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen. circa la sussistenza delle condizioni per l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011. Richiamati i principi di diritto che disciplinano la materia, nell'elaborazione anche della giurisprudenza di legittimità, si sostiene che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non vi è traccia in atti di una specifica ed attuale riferibilità della società ad una consorteria mafiosa ovvero di una pluralità di elementi da cui desumere una agevolazione mafiosa nei confronti di determinati soggetti. L'unico dato riportato dalla Prefettura, a distanza di tre anni dalla interdittiva, era costituito da false fatturazioni in favore di individui «controindicati», emesse per la quasi totalità prima della originaria misura e, comunque, smentite dalla relazione peritale in atti, prive di rilevanza posto che non avevano dato seguito ad alcuna imputazione; quanto alla presenza tra i fornitori della [OSCURATO:SOCIETA] di soggetti coinvolti nell'operazione «[OSCURATO:PERSONA]», si trattava di rapporti sporadici, determinati dalla comune appartenenza al territorio. 2.3. Con il terzo motivo, i difensori lamentano l'omessa prognosi sulla possibilità di bonifica della impresa e la valutazione del requisito della occasionalità, ritenendo sul punto la motivazione contraddittoria, manifestamente illogica ed apparente, in violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. Il pericolo di permeabilità mafiosa non poteva infatti desumersi dal rapporto di parentela di [OSCURATO:PERSONA], incensurato, con il fratello Dino, condannato nel 2006 per reati di mafia, in assenza di interessi economici dai quali desumere una regia familiare; dal rinvenimento sul cantiere della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto vicino a cosche mafiose, non ricoprendo costui alcun incarico sociale, in quanto dipendente di altra ditta; dalle considerazioni espresse dalla Corte di appello con il decreto del 16 settembre 2020 di rigetto della prima istanza di ammissione al controllo giudiziario, richiamate nel provvedimento impugnato, a fronte di un quadro mutato, oggetto di rivisitazione dalla Prefettura di Cosenza; dagli asseriti legami con [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data 12 novembre 2021; dalle fatture emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] dalla società [OSCURATO:PERSONA], indicata dalla Corte di appello come facente capo ai Forastefano, in mancanza di riscontri probatori nel processo di cognizione; dal rinnovamento organizzativo e amministrativo della [OSCURATO:SOCIETA] e dall'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001, posto in essere non già in prossimità del giudizio di gravame, allo scopo di condizionarne l'esito, ma per un riallineamento societario in conformità con le linee guida della giurisprudenza; dai fatti in corso di accertamento nell'operazione «[OSCURATO:PERSONA]», ai quali la [OSCURATO:SOCIETA] risultava comunque estranea, specie con riferimento alle false fatturazioni, documenti contabili riferibili alla effettiva attività d'impresa, come accertato dalla consulenza tecnica in atti, del tutto trascurata dai giudici della prevenzione. In definitiva, il provvedimento impugnato aveva omesso di riscontrare le specifiche deduzioni difensive sul punto, fornendo una motivazione contraddittoria, distonica rispetto alle linee guida richiamate, nella valutazione dell'occasionalità della infiltrazione mafiosa e delle concrete possibilità di riallineamento dell'impresa con il contesto economico sano, con conseguente violazione della norma di legge di riferimento; inoltre, aveva sottovalutato le nuove scelte imprenditoriali, sintomatiche della volontà di dimostrare la mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata (la costituzione di un Consiglio di amministrazione in luogo dell'Amministratore unico, nella persona di [OSCURATO:PERSONA], e di un Organismo di vigilanza, formato da professionisti estranei alla proprietà). 2.4. Con l'ultimo motivo, infine, la società ricorrente eccepisce la violazione e falsa applicazione di legge per vizio di motivazione con riferimento al requisito dell'occasionalità, da valutarsi, per il controllo giudiziale volontario, non già in base al criterio dell'entità del tentativo di condizionamento mafioso - devoluto alla competenza dell'autorità prefettizia - ma alla possibilità di recupero, sulla base di dati funzionali ad un giudizio prognostico che presuppone il dato statico, accertato in sede amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità. 2. Deve ribadirsi, infatti, che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della corte d'appello che, in sede di impugnazione, decide sulla ammissione al controllo giudiziario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 del medesimo decreto (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, Biessemme s.r.I., Rv. 279982 - 01). 2.1. Con riguardo alla formulazione dei primi tre motivi di ricorso, va altresì considerato quanto di recente affermato dalle Seziono Unite, secondo cui non è consentito il motivo che deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa od erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti od acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità; d'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti (in termini, in motivazione, Sez. u. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, par. 16.1). L'applicazione di tali principi ai motivi di ricorso implica, quindi, che sono inammissibili non solo le censure attinenti strettamente alla motivazione ma anche le denunciate violazioni di norme processuali (artt. 192, 125, 546 cod. proc. pen.), richiamate per ricondurre i vizi di motivazione alla violazione di legge. 2.2. D'altra parte, nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 - 01, in materia di prevenzione); va altresì ricompreso il travisamento, qualora abbia investito plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 - 01). 3. Così delineato l'ambito di valutazione del giudizio di legittimità, la motivazione del decreto impugnato non può dirsi all'evidenza apparente o inesistente - d'altra parte, la stessa ricorrente ne censura gli snodi argomentativi, ritenendoli non corrispondenti ad una diversa (e, a suo avviso, più corretta) valutazione delle acquisizioni in atti. Anche il quarto motivo, con il quale la violazione di legge è riferita all'art. 34- bis d. Igs. n. 159 del 2011, si traduce in realtà in una censura alla motivazione, tesa a negare la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'accoglimento della richiesta di controllo giudiziario da parte della società colpita dall'interdittiva prefettizia. 4. Orbene, se è vero - come sostiene il ricorrente - che la misura del controllo giudiziario su richiesta del privato ha la finalità di bonificare l'impresa rimuovendo il rischio di infiltrazione o contaminazione mafiosa, il giudice della prevenzione è tenuto pur sempre a verificare se l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'art. 34 sia occasionale, negando la misura stessa se tale requisito non sussista, per essere l'ente economico compromesso in maniera più incisiva dalla contaminazione mafiosa sì da non lasciar presagire possibilità di recupero. L'occasionalità è cioè parametro che orienta la discrezionalità giudiziaria, in quanto indica il livello del rischio così come accertato all'attualità e consente al contempo una valutazione prognostica sulla base degli elementi che in concreto caratterizzano la fattispecie. 4.1 Con argomentazioni immuni dalle anomalie indicate in precedenza e coerenti con la disciplina dell'istituto in argomento, la Corte di appello, sulla base di circostanze soggettive ed oggettive ha escluso che la misura del controllo giudiziario sia in grado di perseguire l'obiettivo di sanare l'impresa, partendo da un indiscutibile presupposto ossia che con decreto del 16 settembre 2020, divenuto definitivo, la [OSCURATO:SOCIETA] è stata ritenuta immeritevole della misura del controllo giudiziario; gli elementi di novità, pertanto, dovevano necessariamente porsi in antitesi con il passato, nel senso di consentire un ribaltamento della valutazione prognostica decisamente negativa. Le operazioni di bonifica e di self-cleaning poste a fondamento della nuova richiesta, nel successivo (breve) periodo di osservazione, sono state specificatamente riportate (il passaggio dalla figura dell'amministratore unico a quella del consiglio di amministrazione; l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo; la nomina di persone specchiate nell'organismo di vigilanza) e ritenute inadeguate, con snodi argomentativi che sfuggono a rilievi di legittimità, nel circoscritto ambito evidenziato nei paragrafi che precedono. 4.2 La società [OSCURATO:SOCIETA], riconducibile ai fratelli Posteraro, con stabili rapporti di collegamento e cointeressenza con la cosca Iannazzo di [OSCURATO:PERSONA], è stata ritenuta nel richiamato provvedimento del 2020 incapace di decontaminazione dal pesantissimo e strutturale condizionamento mafioso che, per anni, ha inciso su tutte le attività d'impresa del gruppo, attive, in particolare, nel settore nevralgico dei lavori edili (si è fatto cenno, ad esempio, al significativo incremento economico che nell'anno 2015 la società ha registrato in corrispondenza dei contatti con emissari della cosca Iannazzo). A fronte di una situazione così pesantemente compromessa, oggetto di una valutazione giudiziale recente, con riferimento alla medesima richiesta di controllo giudiziale volontario, la corte di appello ha ritenuto che il dedotto rinnovamento nella organizzazione e amministrazione così come l'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo fossero iniziative strumentali all'accoglimento dell'istanza, nuove ma di per sé inefficaci a garantire la decontaminazione mafiosa, in ragione anche del breve tempo trascorso dalle relative delibere assembleari (luglio 2020). 4.3 Tali considerazioni sono state ritenute dirimenti e assorbenti nella valutazione del giudice di appello. Gli ulteriori elementi riportati, a sostegno del rigetto dell'istanza, attengono alla íntraneità dei nuovi componenti del Consiglio di amministrazione alle realtà aziendali gestite dalla famiglia Posteraro ed al coinvolgimento della [OSCURATO:SOCIETA] nelle indagini relative al procedimento denominato [OSCURATO:PERSONA], per plurimi rapporti con società fittizie facenti capi ad associazioni criminali di stampo mafioso, con rinvii a tal fine alle successive attività istruttorie svolte dalla Prefettura di Cosenza. La difesa nega la corrispondenza di tali vicende alle acquisizioni processuali, con affermazioni per un verso generiche (senza allegazione degli atti che smentirebbero i fatti oggetto di giudizio) e per altro ininfluenti sulla valutazione finale, incentrata - come evidenziato - sull'inidoneità degli elementi di novità indicati, sì che comunque non sussiste travisamento della prova. 5. Alla dichiarazione d'inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. PQM Di
Decreto Cassazione n. 04980/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris