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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 1983

Cassazione n. 02408/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1983 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali - che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è: - manifestamente infondato sia poiché assume del tutto erroneamente che sotto il profilo in discorso rilevino soltanto i comportamenti successivi al fatto sia poiché, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice - come avvenuto nella specie - «può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinar[n]e o meno il riconoscimento» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); - generico, perché non si confronta con la compiuta argomentazione posta dalla Corte territoriale a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche (che ha richiamato le modalità del fatto, la negativa personalità del Rinaldo e suoi precedenti), in particolare contestando apoditticamente la ritenuta superfluità (alla luce del compendio probatorio) delle ammissioni dell'imputato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28/09/1983 avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] rilevato che l'unico motivo di ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ne ha confermato la condanna per il delitto aggravato di lesioni personali - che deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è: - manifestamente infondato sia poiché assume del tutto erroneamente che sotto il profilo in discorso rilevino soltanto i comportamenti successivi al fatto sia poiché, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice - come avvenuto nella specie - «può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinar[n]e o meno il riconoscimento» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); - generico, perché non si confronta con la compiuta argomentazione posta dalla Corte territoriale a sostegno del diniego delle circostanze attenuanti generiche (che ha richiamato le modalità del fatto, la negativa personalità del Rinaldo e suoi precedenti), in particolare contestando apoditticamente la ritenuta superfluità (alla luce del compendio probatorio) delle ammissioni dell'imputato (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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