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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 1968

Cassazione n. 29737/2025

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nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il 12/01/1968 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il 23/01/1971 avverso la sentenza del 27/06/2024 della Corte d'assise d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per il rigetto di entrambi i ricorsi; deposita conclusioni e nota spese per [OSCURATO:PERSONA], ammessa al Patrocinio a spese dello Stato; sentito il difensore delle altre parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale e insiste per il rigetto dei ricorsi; deposita conclusioni e nota spese; sentiti di difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento de i rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, con sentenza del 4 aprile 2019, a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dell’omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], attinto da diversi colpi d’arma da fuoco, ad Acate (Ragusa), in data prossima al 7/2/1995, il cui cadavere veniva dato alle fiamme subito dopo.Per tale omicidio, lo stesso giudice ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto.

2. Con una prima sentenza del 17 gennaio 2022, la Corte di Assise di Appello di Catania, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha condannatoanche, per il menzionato omicidio,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci anni di reclusione ciascuno, confermando la condanna per [OSCURATO:PERSONA].

Tanto in base alle dichiarazioni confessorie ed accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e di quelle del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] , che aveva confermato che la vittima era stata uccisa a causa del suo comportamento vessatorio verso la ex-convivente,[OSCURATO:PERSONA], sorella dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

3. La Prima Sezione di questa Corte,in data 1/12/2022,ha rigettatoil ricorso di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo quelli del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza rescissoria, in breve, ha ritenutoanzitutto incerta, da parte della prima sentenza d’appello,l’individuazione del movente familiare.

Ciò sia perché, al momento del fatto, [OSCURATO:PERSONA], ex convivente del [OSCURATO:PERSONA], era già da tempo andata via dal paese sottraendosi alle angherie della vittima dell’omicidio, sia perché era rimasto immotivatamente sullo sfondo il movente legato ai forti contrasti della vittima con [OSCURATO:PERSONA], reggente del locale clanmafioso Madonia-[OSCURATO:PERSONA] (che era stato schiaffeggiato in pubblico da [OSCURATO:PERSONA]).Tale movente “mafioso” era stato, inoltre, escluso in virtù di un palese errore di fatto co mmesso dalla prima sentenza d’appello , ovvero il decesso del [OSCURATO:PERSONA] prima di quello del [OSCURATO:PERSONA]: laddove, per contro, era pacifico che il primo fosse stato ucciso molto dopo, ovvero il 15 dicembre 1995. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza rescindente ha rimarcato che le dichiarazioni del chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA], erano «confusionarie e contraddittorie, effettivamente prive di coerenza e costanza»e che solo apparenti erano stati i riscontri ad esse forniti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] , essendo, in realtà, esse solo parzialmente coincidenti con quelle del collaboratore di giustizia e in parte anche congetturali (specie laddove aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di “gancio”, per aver attirato la vittima in un tranello).

La sentenza rescissoria ha ritenuto la prima sentenza d’appello priva di quella motivazione “rafforzata” “richiesta in caso di ribaltamento di una pronuncia assolutoria”.

4. Con sentenza del 27/6/2024, la Corte di Assise di Appello di Catania , in sede di rinvio, ha nuovamente dichiara t o [OSCURATO:PERSONA] à e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato dell’omicidio del [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], escluse le circostanze di cui all’art. 61,n. 1 e n. 4 , cod. pen., condanna ndol i a dieci anni di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante della premeditazione.

5. Avverso tale ultima sentenza hanno propo sto ricorso per cassazione il Curvàe il [OSCURATO:PERSONA].

6. [OSCURATO:PERSONA] propone duemotivi di censura.

6.1. Col primo deduce vizi motivazionali e violazioni di legge, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., assumendo l’erronea valutazione delle prove e, in particolare,delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito tre diverse versioni dei fatti per cui si procede.

In un primo interrogatoriodel 25/11/2014, senza mai riferire del concorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato di aver sparato lui alla vittima e che [OSCURATO:PERSONA], non presente sul luogo del delitto , era il mandante e che il movente erano i dissidi della vittima con la sorella di [OSCURATO:PERSONA].

In un secondo interrogatorio, del 24/5/2015, aveva negato di essere stato direttamente incaricato da [OSCURATO:PERSONA] , conferm a ndo che fossero stati [OSCURATO:PERSONA] e il cugino, [OSCURATO:PERSONA] , a chie dergli di commettere l'omicidio per fare un favore al [OSCURATO:PERSONA] , richiamando, oltre a l movente familiare originario, anche quello mafioso.

Ha specificato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva fornito l'arma dell’omicidio ( una Beretta cal ibro 7,75) e , diversamente dalla precedente dichiarazione,che anche [OSCURATO:PERSONA] era presente all'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] aveva ritrattato integralmente le precedenti dichiarazioni, negando la propria responsabilità e quella di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La difesa sostiene l’omessavalutazione critica de ll'attendibilità d el [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto, in modo congetturale, “inattendibile nella sua ritrattazione ma pienamente affidabile nella chiamata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]”: senza considerare, peraltro, che le sue accuse nei riguardi di CarmeloPalmieri, smentite dal [OSCURATO:PERSONA], si erano rivelate false, tanto da porta re all’assoluzione di costui.

Si contesta che le parole del [OSCURATO:PERSONA] avessero trova to riscontro nelle dichiarazioni delTrubia, in realtà travisate dal giudice d’appello. [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito di aver partecipato (quale responsabile di “cosa nostra” a Gela) a un incontro avuto con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA](non [OSCURATO:PERSONA]), nel quale si erano concordate le modalità per avvicinare il [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo amico, [OSCURATO:PERSONA], ma di non sapere nulla della fase esecutiva.

Il detto collaboratore, tuttavia, non avrebbe mai affermato di aver incaricato [OSCURATO:PERSONA] attirare la vittima nel tranello mortale , asserendo di aver solo desunto ciò dopo aver vistoassieme questi con la vittima in un bar il giorno prima della sparizionedi questa, chiarendo espressamente di non avere certezza su ch i fossero gli autori dell’omicidio e quali ruoli avessero rivestito.

Vienerimarcata l ’ in esattezza dell’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] su ll a datazione dell'incontro al bar tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA], secondo il collaboratore di giustizia avvenuta agli “inizi del mese di gennaio 1995”, laddove sia la madre del [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avevano asserito che ciò fosse accaduto il 19/1/1995, ovvero il giorno prima della scomparsa del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbero riscontri realmente individualizzanti a carico di CristoforoPalmieri e sullo specifico ruolo assunto da ogni complice .

In definitiva, la seconda sentenza d’appello avrebbe violato il principio di cui all'art. 627, comma 3,cod. proc. pen., ribaltando il giudizio assolutorio sulla base di valutazioni identiche a quelle della sentenza annullata dalla Cassazione, ignorando i principi stabiliti nella sentenza di annullamento e, in particolare, il rilievo secondo cui le dichiarazioni del Trubiaerano state "amplificate oltre il loro effettivo significato".

6.2. Col secondo motivo, la difesa [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in subordine, vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione all’art. 577, co mma 1 , n. 3 , cod. pen., contestandosi la circostanza aggravante della premeditazione in capo al concorrente che non conosca l'altrui premeditazione.

Avendo il [OSCURATO:PERSONA] confermato che [OSCURATO:PERSONA] non era presente alla riunione in cui si era stabilito l'omicidio–unico elemento contrario a carico essendo ledichiarazioni d el [OSCURATO:PERSONA], inattendibil i per le ragioni già esposte – non era stato motivato congruamente sulla base di quali elementi sussiste sse la detta premeditazione in capo al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi , la sentenza d’appello, a lla citazione della giurisprudenza di legittimità.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi.

7.1. Col primo, lamenta vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione all'accertamento del movente dell'omicidio, al rispetto di quanto disposto in sede di annullamento con rinvio e allo standard probatorio richiesto per riformare una sentenza assolutoria.

La difesa lamenta che la Corte d'appello abbia ignorato o affrontato in modo illogico gli elementi che deponevano a favore di un movente mafioso alternativo a quello familiare, richiamando, a sostegno,le affermazioni di diversi collaboratori di giustizia sui contrasti ed un forte litigio tra la vittima e il reggente del clan Madonia-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Si citano, in particolare, le parole di [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato, nel 2003, che il [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso per aver schiaffeggiato in pubblico il [OSCURATO:PERSONA], che il mandante era stato [OSCURATO:PERSONA], cugino della vittima, e che uno dei killer era stato [OSCURATO:PERSONA]:accusando, dunque, figure diverse da quelle indicate dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

Viene evidenziato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di un complimento per l’omicidio rivoltogli da [OSCURATO:PERSONA],che aveva chiesto se il mandante fosse stato il [OSCURATO:PERSONA], domanda a cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva assentito.

La Corte territoriale avrebbe anche travisato le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] si era nascosto presso l’ovile del padre per sfuggire alla vendetta del [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe illogicamente valorizzato il disinteresse alla vendetta manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], essendo poco credibile, data la nota rivalità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sfociata nell’omicidio del primo da parte del secondo, che vi fosse stata una siffatta confidenza.

7.2. Col secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazioni di legge, in relazione alla errata valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e alla errata datazione della morte del [OSCURATO:PERSONA].

Vengono evidenziate le molteplici ragioni di inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA], e cioè: - l’indicazione erronea della data dell’omicidio, "prima delle festività natalizie" del 1994, secondo il dichiarante, laddove la vittima era scomparsa solo il 20/1/1995 e le perizie medico-legali collocavano la morte intorno al 2 o 3 febbraio 1995 (discrepanza illogicamente attribuita dalla Corte d'assise d'appello alle "basse temperature" che avrebbero alterato i processi cadaverici); - l’indicazione, quale persona presente sul luogo dell’omicidio , prima del [OSCURATO:PERSONA] e poi del [OSCURATO:PERSONA] (che la Corte di secondo grado aveva superato semplicisticamente parlando di un lapsusnella verbalizzazione); - l'omessa men zione di dettagli cruciali, come i colloqui con [OSCURATO:PERSONA] per preparare il delittoe quanto accaduto dopo il delitto (ovvero il rogo del veicolo e del corpo della vittima); - l a pluralità di moventi indicati dal chiamante in correità, avendo aggiunto a quello familiareanche quello mafioso (dare un forte segnale alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]) e personale (relativo al sospetto del [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ucciso suo zio nel 1994); - il risentimento manifestato d a l [OSCURATO:PERSONA] nei confronti d el [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], che il primo sospetta va fossero coinvolti nell'omicidio di suo padre (avvenuto nel 2002, mentre [OSCURATO:PERSONA] era già detenuto) e che , dunque,vi fosse un suo "intento ritorsivo" verso i coimputati.

Il secondo profilo del secondo motivo d el ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta il travisamento delle risultanze peritali in relazione all’epoca della morte del [OSCURATO:PERSONA], stimata dai medici legali attorno al 2 o 3 febbraio 1995, la ddove la scomparsa di questi era risalente (come denunciata dalla madre) al 20/1/1995.

Posto che nessuno dei dichiaranti aveva chiarito cosa fosse accaduto tra la scomparsa del [OSCURATO:PERSONA], il 20/1/1995, e la sua morte, avvenuta il 2 o 3/2/1995, e che, anzi, il [OSCURATO:PERSONA] descrive l'omicidio come avvenuto a seguito di un appuntamento con la vittima, quando la stessa era libera di muoversi, piuttosto che prendere atto della loro scarsa attendibilità, il giudice d’appello aveva apoditticamente asserito che le conclusioni dei periti fossero "approssimative" e che le "basse ('gelide') temperature" avevano rallentato i processi cadaverici: ciò che rappresentavano, secondo parte ricorrente, un "chiaro travisamento della risultanza probatoria", essendo illogico pensare che i periti non avessero tenuto conto della temperaturaatmosferica nel giungere alle loro conclusioni.

7.3. Col terzo motivo, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizi motivazionali, travisamento della prova e violazione del principio normativo dell’oltre ogni ragionevole dubbio sancito dagli artt. 533 e 546, lett. e ), cod. proc. pen. e 6 , comma 2,Carta EDU, censurando, in particolare, la ritenuta valenza di riscontro delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia,[OSCURATO:PERSONA] , che, secondo la sentenza rescindente, erano state "amplificate oltre il loro effettivo significato", non sapendo egli nulla della fase esecutivadell’omicidio.

La Corte di rinvio avrebbe, poi, reiterato lo stesso errore della prima sentenza d’appello, considerando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] come riscontro individualizzante delle parole del Rollettoin relazione al ruolo di "gancio" attribuito a [OSCURATO:PERSONA]: laddove il collaboratore di giustiziaaveva solo desunto tale ruolo per aver visto questi con il Sartaniae non per conoscenza diretta.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato come riscontro la conferma del movente familiare, da parte del [OSCURATO:PERSONA]: laddove il movente, di per sé, non costituirebberiscontro di responsabilità senza altri indizi gravi, precisi e convergentie men che meno nel caso in cui, come nella specie , s ono emersi più moventi (alcuni fortemente supportati da precise risultanze).

Viene contestata la presunta specificità temporale attribuita dalla Corte d'assise d'appelloal placet d el [OSCURATO:PERSONA] all’omicidio , dato che lo stesso collaboratore aveva dichiarato di avere ricordi "molto vaghi ed imprecisi" sul tempo trascorso(1 o 2 mesi prima dell'omicidio).

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contenevano, inoltre, gravi imprecisioni, come l'indicazione della presenza a incontri di soggetti (i fratelli [OSCURATO:PERSONA]), uno dei quali era in realtà detenutoall'epoca dei fatti .

7.4. Col quarto motivo, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizi motivazionali, travisamento della prova e violazione del principio normativo dell’oltre ogni ragionevole dubbio sancito dagli artt. 533 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e 6, comma 2, Carta EDU, censurando l’omessa redazione di una motivazione "rafforzata",necessaria per ri baltare una sentenza assolutoria.

Si assume che, in presenza di un plausibile movente alternativo, correlato a precise risultanze processuali, ben lontano da una mera ipotesi astratta, l’onere motivazionale sarebbe statoparticolarmente elevato e la Corte territoriale avrebbe dovuto dimostrare in modo certo l'esclusione sia del movente mafioso, siache le parole del [OSCURATO:PERSONA] fossero dovute al suo personale astio nei riguardi dei ricorrenti.

Si rileva che,anche la rinnovazione dell'esame del [OSCURATO:PERSONA] in appello , aveva, in realtà,affievolito il quadro accusatorio, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di non avere conoscenza diretta della fase esecutiva e del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio.

A ciò si aggiungeval'ulteriore acquisizione (la deposizione di [OSCURATO:PERSONA]) che aveva corroborato il movente mafioso.

R isultanze probatorie che sarebbero state pretermesse dalla Corte territoriale.

Viene nuovamente criticata la valutazione di attualità del movente familiare, basata su episodi risalenti e smentita dalla stessa testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] , secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva smesso di molestare la famiglia dell'exconvivente.

Si ribadisce il travisamentodelle sommarie informazioni testimoniali rese in data 8/2/1995 dal [OSCURATO:PERSONA] sull'incontro al bar con la vittima, senza che questi avesse specificato che vi avesse partecipato anche [OSCURATO:PERSONA]: ciò che rendeva, secondo parte ricorrente,probabile l’ esistenza di due distinti incontri al bar, uno conil [OSCURATO:PERSONA] e un suo amico ( [OSCURATO:PERSONA] ) , l’ altro con il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi vanno rigettati.

2. Come già evidenziato, la sentenza rescindente di questa Corte aveva rilevato principalmente le seguenti criticità nella motivazione della precedente sentenza d’appello: - incertezza del movente, se familiare o legato a contrasti in ambito mafioso; - contraddizioni del [OSCURATO:PERSONA]; - sopravvalutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il cui valore sarebbe stato amplificato oltre il suo effettivo significato, specialmente riguardo alla fase esecutiva, di cui nulla sapeva, e alla natura deduttiva nel definire il ruolo di "gancio" di [OSCURATO:PERSONA]; - errore sulla data di morte di [OSCURATO:PERSONA] (ucciso nel dicembre 1995 e non nel dicembre 1994, dunque dopo la morte del [OSCURATO:PERSONA]).

Orbene, la Corte di assise di appello di Catania, nella sua sentenza del 27 giugno 2024, ha affrontato queste problematiche, ribaltando nuovamente la pronuncia assolutoria di primo grado per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fornendo una "motivazione rafforzata" che non può essere, in questa sede, ulteriormente censurata, essendo esente da vizi di manifesta illogicità, contraddittoria o carenze argomentative.

È noto, al riguardo, che la sentenza di appello che riformi integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330-01; confronta, negli stessi termini: Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056-01; Sez. 5, n. 32736 del 25/05/2021, Rv. 281769-01; Sez. 6 n.17438 del 19/04/2024, non massimata; così pure Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01 e Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907-01).

Tanto in applicazione del principio per cui la colpevolezza va acclarata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), ciò che, nel caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, presuppone necessariamente il confronto del giudice di appello con gli argomenti posti a fondamento della prima sentenza e la persuasiva confutazione degli stessi.

3. Nella specie, la sentenza d’appello ha adempiuto a tale onere motivazionale, restando esente da censure in relazione al primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (laddove questi si duole:dell’inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e delle diverse versioni da questi rese;dell’assunto mancato riscontro alle accuse del [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sarebbero state travisate e amplificate;dell’inesatta datazione – da parte del [OSCURATO:PERSONA] – dell'incontro al bar tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA];dell’assenza di riscontri realmente individualizzanti a carico di [OSCURATO:PERSONA];dell’omessa indicazione dello specifico ruolo assunto dai vari complici; in definitiva, della violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.) ed in relazione ai primi tre motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (nella parte in cui questi lamenta l’errata affermazione –da parte della Corte d'assise d'appello – di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], nonostante le varie discrasie nelle sue dichiarazioni rimarcate dai ricor ren ti e il suo risentimento verso costoro , nonché l ’ errata datazione della morte del [OSCURATO:PERSONA],anche in relazione alle perizie medico-legali, illogicamente disattese e travisate dalla medesima Corte , e l’altrettanto errata valenza di riscontro attribuita alle parole di [OSCURATO:PERSONA], disattendendo, sul punto, la sentenza rescindente, pure in relazione all’omesso accertamento del movente mafioso alternativo a quello familiare).

In particolare, la detta sentenza, anche con riferimento agli argomenti posti a base della sentenza di primo grado, già oggetto delle censure accolte dalla sentenza rescindente, ha statuito quanto segue.

Il giudice d’appello ha considerato, anzitutto, pienamente attendibili e genuine, nonostante la successiva ritrattazione, le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] (rese nel 2014 e 2015)oltre che nelle parti autoaccusatorie (valutazione questa già divenuta definitiva con la sentenza rescindente) nelle parti eteroaccusatorie: tanto in base ai non illogici argomenti oltre riportati.

Anzitutto, la sentenza impugnata ha avviato il proprio ragionamento considerando la genesi delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare il d ato secondo cui “allorquando il [OSCURATO:PERSONA] si autoaccusava non erano ancora emersi indizi di reità a suo carico”: sicché le sue dichiarazioni dovevano ritenersi disinteressate e genuine(come del resto già ritenuto nella sentenza rescindente).

Le incertezze sulla data esatta dell'omicidio (indicata in prima del Natale 1994 anziché intorno a gennaio/febbraio 1995) sono state ritenute compatibili con il lungo tempo trascorso dai fatti (circa vent'anni) e con le conclusioni approssimative della perizia necroscopica sul cadavere carbonizzato(cfr. anche sentenza rescindente divenuta definitiva sul puntosecondo cui “...le incertezze palesate sulla data dell'omicidio, collocato prima del Natale 1994, in contrasto con le risultanze necroscopiche, sono addebitabili alla lontananza dei fatti…” (cfr. pag. 12 della sentenza di annullamento con rinvio).).Invero, si evidenzia che la stessa perizia necroscopica aveva parlato di datazione assolutamente approssimativa del decesso per via della detta carbonizzazione del cadavere.Si tratta di argomenti del tutto logici e condivisibili, di certo non manifestamente illogici.

Nel contesto descritto si colloca l’ulteriore ragionamento sviluppato dalla sentenza impugnata che deve ritenersi abbia superato i dubbi specificamente sollevati dalla sentenza di annullamento con rinvio in merito alle dichiarazioni eteroaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’individuazione del movente prettamente familiare ed al fatto che talemovente avesse obliterato i contrasti interni alla cosca Madonia-[OSCURATO:PERSONA] (articolazione di [OSCURATO:PERSONA]), nonché in ordine alla ricorrenza de lla motivazione rafforzata richiesta in caso di ribaltamento di una pronuncia assolutoria devono ritenersi superati.

Invero, la presunta contraddizione sul movente narrato dal [OSCURATO:PERSONA] (inizialmente solo familiare, poianche mafioso ) è stata , con argomenti non illogici , ritenuta solo apparente.

Il movente principale e costante è sempre stato ritenuto quello personale/familiare, legato ai dissidi tra la vittima,[OSCURATO:PERSONA], e la famiglia Curvàed il lambito riferimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni del 2015 al “ coinvolgimento ” delle cosche mafiose non è stato considerato implausibile, te nuto conto del contesto e dei soggetti coinvolti nella vicenda (orbitando lavittima e gli odierni ricorrenti nell’ambito delle cosche del luogo e tenuto conto che in un territorio ad altissima densità mafiosa, come quello gelese, anche un omicidio per ragioni private non può essere commesso senza il placet della criminalità organizzata soprattutto nel caso in cui la vittima sia inserita nel tessuto mafioso, come confermato dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle dichiarazioni rese dinnanzi alla Corte di Assise di appello di Catania all'udienza del 20/9/2021:cfr. p. 42 se n t enza impugnata ) , sicché l’intersecarsi delle causali private ed il coinvolgimento delle cosche mafiose non è indicativo di grave incoerenza e contraddittorietà delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA].

In particolare la Corte d'assise d'appello ha ritenuto che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul movente non fossero contraddittorie, in quantonelle seconde, qu elle del 24/4/2015, questi “non accantona affatto il movente legato a questioni familiari del [OSCURATO:PERSONA]” e, anzi, lo stesso “viene principalmente menzionato ed arricchito di particolari”,sicché le dichiarazioni del 24/4/2015 sarebbero solo più complete e dettagliate di quelle rese in precedenza, il 25/11/2014 (pagine 31-32 e 40 e ss. sentenza d’appello).

Congrua in proposito e non illogica si presenta la motivazione della sentenza impugnata,laddove – dopo aver sviscerato il contenuto delle prime dichi a razioni del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] (il 25/11/2014), secondo cui : “l'omicidio è stato eseguito solo per motivi attinenti ai problemi che esistevano fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il cognato e non ha nulla a che vedere con questioni di tipo mafioso” e, ancora, “l'omicidio è avvenuto su richiesta del Curva che aveva problemi con il [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest’ultimo era suo cognato ed era in fase di separazione con la moglie, sorella del [OSCURATO:PERSONA]” e quelle re se al Pubblico Ministero d i Ragusa (il 24 / 4 /20 15 ) , nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] accenna al “segnale forte” che si voleva dare con l’omicidio del [OSCURATO:PERSONA], “considerato che il [OSCURATO:PERSONA] era legato alla famiglia Inzerillo”, dichiarando subito dopo anche “per arrecare un grave dolore alla famiglia del [OSCURATO:PERSONA], dato che quest'ultimo aveva già dato grossi fastidi alla sua convivente e ai parenti di quest'ultima”,chiarendo di avere commesso l’omicidio su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva chiesto se poteva fare un favore a [OSCURATO:PERSONA], ribadendo che “l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] è stato un favore fatto all'amico [OSCURATO:PERSONA] … ho fatto il favore a [OSCURATO:PERSONA] più che al Cu rvà . ..” – ha concluso nel senso anzidetto.

Più specificamente, la sentenza impugnata ha evidenziato, con valutazione che non presta il fianco a censure, che la circostanza che, nel corso delle dichiarazioni del 2015, il [OSCURATO:PERSONA] faccia un riferimento generico movente di tipo mafioso (“segnale forte alla famiglia Inzerillo”) non costituisce affatto una discrasia ove si consideri che, comunque, il movente di tipo personale (i contrasti tra il [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia [OSCURATO:PERSONA]) viene egualmente riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e non inficia in sé la veridicità del narrato, anche considerando che le dichiarazioni del 25/11/2014 appaiono come mera anticipazione di quantoin maniera ben più circostanziata e dettagliata, il [OSCURATO:PERSONA] riferirà in data 24/4/2015,come confermato dal fatto che lo stesso, a conclusione delle sue dichiarazioni, intendeva parlare dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA] con altro Pubblico Ministero, e con altro funzionario DIGOS (entrambi sicilianie, dunque, meglio edotti di quale fosse il contesto di riferimento ) .

Per quanto concerne poi la ritrattazione del [OSCURATO:PERSONA] (in cui affermava di aver appreso i dettagli dell'omicidio da [OSCURATO:PERSONA] in carcere) essa è stata ritenuta, dalla Corte d'assise d'appello,inattendibile e mendace , con argomentazioni non illogiche, tenuto anche conto di quanto già evidenziato nella sentenza rescindente in proposito ormai definitiva.

Ciò è supportato –secondo il giudice d’appello – dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha negato di essere mai stato detenuto con [OSCURATO:PERSONA]: laddove, secondo il giudice d’appello, anche a ritenere il contrario, le loro diverse affiliazioni (“[OSCURATO:PERSONA]” e “Stidda”) avrebbero, comunque,impedito contatti e scambi di informazioni.Tali argomenti – anch’essi lineari e logici – non sono per nulla aggrediti dai ricorsi, che non allegano, al riguardo, alcun possibile travisamento.

Anzi, come evidenziato dalla Corte territoriale , in aderenza ai principi statuiti dalla Suprema Corte, trattandosi di ritrattazione inattendibile o mendace la stessa ben può tradursi in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie (cfr. Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271706-01e, in senso analogo, Sez. 2, n. 4100 del 12/01/2016, Cadoni, Rv. 266424-01, Sez. 5, n. 45860 del 10/10/2012, Abbatiello, Rv. 254457-01e Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245578-01).

Ed ancora, il temporaneo "silenzio" delRolletto,nelle sue prime dichiarazioni, riguardo al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA],è stato congruamente spiegato, dal giudice d’appello,con il profondo rapporto di amicizia e gratitudine che li legava e con il disagio del [OSCURATO:PERSONA] nell'accusare un amico, auspicando che anche il [OSCURATO:PERSONA] decidesse autonomamente di collaborare.

L'indicazione diCarmelo [OSCURATO:PERSONA],come presente sulla scena del delitto, è stat a ritenutaun lapsus , un vero e proprio errore di verbalizzazione attribuito a chi la stava redigendo (si parla di «mero lapsus, dell’Ufficiale di P.G. prima e del P.M. poi, l’indicazione “con [OSCURATO:PERSONA]? Eravate?...” “scriva con [OSCURATO:PERSONA]...”»: p. 69 sentenza d’appello), avendo ilRolletto chiarito più volte, nello stesso verbale contenente tale errore, del 24/4/2015, che [OSCURATO:PERSONA] fosse solo il mandante del delitto .

Tale spiegazione della detta verbalizzazione non risulta incongrua e menche meno manifestamente illogica.

La sentenza impugnata rimarca, poi, come le dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] siano state “confermate dalle dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] che ribadiva il ruolo di killer del [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]” (p. 33 sentenza impugnata).

Secondo il giudice d’appello, il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito un riscontro fondamentale alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], confermando il movente familiare come scaturigine dell'omicidioe il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale mandante, specificando che questi si rivolse a lui solo per ottenere il consenso all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], a causa delle sue molestie continue nei confronti della sorella delCurvà, [OSCURATO:PERSONA].

In dettaglio, secondo l’incontestata ricostruzione fattuale operata dal giudice d’appello, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di essere inizialmente stato “contattato dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] per richiamare il [OSCURATO:PERSONA] che aveva una condotta molesta nei confronti dell'excompagna (sorella di [OSCURATO:PERSONA])”, confermando che “proprio [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il suo intervento per ammonire il [OSCURATO:PERSONA] e che, anzi, in un’occasione questi venne “sfasciato a legnate” senza tuttavia ottenere alcun cambiamento nel suo comportamento”. [OSCURATO:PERSONA] ha, poi, “precisato di aver dato il consenso alla commissione dell’omicidio, in quanto responsabile a Gela, non prima, però, di averne discusso con [OSCURATO:PERSONA], zio del [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva fatto presente che se non avesse interrotto la sua condotta molesta, il nipote sarebbe stato ucciso dagli appartenenti alla “Stidda” in quanto il [OSCURATO:PERSONA] era nipote di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco di detta famiglia mafiosa”.

La sentenza oggetto di ricorso, infine, conferma come il [OSCURATO:PERSONA] avesse “ribadito che l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] si collocava al di fuori di contesti mafiosi in quanto dettato da motivi esclusivamente personali” (p. 34 sentenza d’appello).

Trattasi di valutazioni del tutto logiche che, da un lato, non sono censurabili in questa sede, dall’altro lato, forniscono adeguata risposta ai dubbi manifestati dalla sentenza rescindente: essendo, come detto, del tutto plausibile che, in un contesto mafioso, un omicidio, se non deciso strettamente per ragioni “mafiose”, debba essere compiuto – seppure principalmente per altri motivi non legati alla criminalità organizzata –previo assenso dei vertici della consorteria a cui la vittima appartiene. [OSCURATO:PERSONA], ancora, sempre secondo la sentenza impugnata,ha confermato il coinvolgimento e il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come "gancio", ovvero di colui che aveva attirato la vittima nel tranello.

Questa indicazione , secondo il giudice d’appello, era stata suggerita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] come modalità per avvicinare [OSCURATO:PERSONA], sicché, in modo del tutto logico,l'incontro al bar tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prima dell'omicidio, èstata ritenuta dal collaboratore di giustizia la conferma del recepimento di tale consiglio.

Si tratta, ancora una volta, di un percorso argomentativo assolutamente lineare, che fornisce una credibile spiegazione dell’attendibilità del [OSCURATO:PERSONA].

Un ulteriore riscontro alle parole dei menzionati collaboratori di giustizia è stato rinvenuto nella scelta del luogo dell'omicidio, in località Picozza, nei pressidi una proprietà di [OSCURATO:PERSONA]: scelta considerata strategica per eludere i controlli delle Forze dell'Ordine a Gela e per facilitare l'agguato, dato che la vittima si fidava solo del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] tale dato risulta utilizzato in modo coerente dalla Corte d'assise d'appello.

Ed ancora, la sentenza d’appello valorizza in modo particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre della vittima, che non aveva motivo di mentire, evidenziando come le stesse avessero ulteriormente corroborato le conclusioni anzidette.

Si richiama, da parte della sentenza d’appello, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] laddove costei aveva confermato i fortissimi dissidi del figlio con la ex compagna, [OSCURATO:PERSONA], e con la famiglia di quest’ultima: dissidi indicati dai detti collaboratori di giustizia quale principale movente del delitto.

In particolare, l a madre della vittima ha riferito di aver assistito, pochi giorni prima della scomparsa del figlio, a una telefonata minatoria tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui era intervenuta anche la madre di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], minacciando il [OSCURATO:PERSONA] di morte. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha anche informato che, poco prima della scomparsa, il figlio aveva informalmente saputo di aver ottenuto l'affidamento della figlia, circostanza che avrebbe acuitoi già profondi contrasti intrafamiliari e spinto gli autori ad agire rapidamente (p. 63 sentenza d’appello) .

Tutte q uest e circostanze, provenienti da fonte non sospetta di falsità, a logico dire del giudice d’appello, dimostravanocheil clima di tensione intrafamiliare era stato perdurante fino all'omicidiodel [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla data dell’omicidio, è stata ritenuta decisiva la deposizione della [OSCURATO:PERSONA].

Costei, infatti, aveva dichiarato che il figlio era scomparso il 20 gennaio 1995.

La Corte d'assise d'appello ha ritenuto questa data "del tutto certa" in virtù del profondo legame affettivo, che le avrebbe permesso di memorizzare con precisione il momento in cui il figlio non era rientrato a casa.

Tanto ha fatto logicamente ritenere ai giudici di merito non decisive le conclusioni dei consulenti, pacificamente approssimative in relazione al momento del decesso, per via della detta carbonizzazione del cadavere, come già sopra evidenziato.

Ed ancora, la Corte d'assise d'appello rammenta le ulteriori dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], laddove costei ha riferito che il giorno prima della scomparsa del figlio (il 19 gennaio 1995), questi le aveva raccontatodi aver incontrato al [OSCURATO:PERSONA], oltre ad un amico,tale “[OSCURATO:PERSONA]” (dato incontestato evidenziato sin dalla sentenza di primo grado),pure l'ex cognato , [OSCURATO:PERSONA] , insieme ad altri due soggetti e, soprattutto,che aveva notato nel figlio “una certa preoccupazione” (p. 61 del provvedimento impugnato).

La sentenza d’appello ha ritenuto fondamentali, al riguardo,proprio le parole di uno dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] , allorché interrogato su questo incontro il giorno prima della scomparsa della vittima. [OSCURATO:PERSONA], infatti, pur confermando l’incontro narrato dalla [OSCURATO:PERSONA] col [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (macellaio) e di un tale [OSCURATO:PERSONA], amico del [OSCURATO:PERSONA] (di professione muratore), aveva negato, assai argutamente per il giudice d’appello, che il [OSCURATO:PERSONA], in quella “occasione, fosse in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (che era anche parente del dichiarante, in quanto la madre di lui era cugina del proprio padre), ben comprendendo tutta la valenza a suo carico della predetta evidenza probatoria” (p. 74 sentenza d’appello).

Dunque, in modo del tutto coerente, la Corte d'assise d'appello ha interpretato questa negazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], come un riconoscimento implicito della valenza incriminante della presenza di [OSCURATO:PERSONA] in quel contesto. [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, secondo le dichiarazioni dei detti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il "gancio" designato per attirare [OSCURATO:PERSONA] nel luogo dell'omicidio, l'unica persona di cui [OSCURATO:PERSONA] si fidava.

La sua presenza all'incontro al bar, negata dalCurvà e confermata dalla madre della vittima, rafforzava ulteriormente la tesi accusatoria: ovvero che quell'incontro facesse parte del disegno criminoso premeditato per attirare in trappola la vittima.

Le predette risultanze sono state adeguatamente valutate dalla Corte d'assise d'appello, la quale ne ha tratto la logica convinzione che, in effetti, la data dell’omicidio fosse molto prossima alla scomparsa del [OSCURATO:PERSONA], come chiaramente indicata dalla madre, che peraltro, prima di essa, aveva colto segnali di irrequietudine del figlio dopo l’incontro con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] al bar narratole dallo stesso.

In conclusione, i dubbi sulla ricostruzione della vicenda sollevati dai ricorrenti trovano adeguata risposta nella sentenza impugnata, con la quale i ricorrenti non si confrontano, sviluppando censure in fatto che non trovano agganci in plausibili elementi evincibili dagli atti, e prospettando, in definitiva, nella migliore delle ipotesi, generiche versioni alternative a loro dire preferibili: in tal modo sollecitando un rinnovato giudizio di merito chiaramente precluso in questa sede.

4. Sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, ne ppure può dirsi fondata l’ultima doglianza del ricorso [OSCURATO:PERSONA], circa l’assenza di una motivazione “rafforzata” rispetto a quella assolutoria di primo grado, avendo la Corte territoriale,sulla base del dictum della sentenza rescindente,analizzato tutti i punti segnalati con ampia ed analitica motivazione, immune da vizi di legittimità.

La sentenza impugnata inparticolare non poggia solo sulla complessa ed articolata valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] del 2014 e, soprattutto, del 2015 , che hanno trovato riscontri in quelle del [OSCURATO:PERSONA] sopra evidenziate,ma altresì sul solido narrato della [OSCURATO:PERSONA] e sulle ulteriori considerazioni sopra riportate.

Ipredetti dati , letti nel modo coordinato anzidetto e non già in maniera atomistica come rappresentato dai ricorrenti, sono stati ritenuti, secondo un percorso argomentativo lineare e logico, determinanti al fine di superare i dubbi su cui si era basata la sentenza assolutoria di primo gradoe anche le aporie – ivi incluso l’errore sulla data della morte di [OSCURATO:PERSONA] – della pregressa sentenza d’appello, censurate in sede rescindente.

In estrema sintesi, la Corte ha considerato il racconto di [OSCURATO:PERSONA] come un ulteriore, e molto forte (in quanto certamente genuino, come detto),riscontro alle dichiarazioni deimenzionati collaboratori di giustizia che avevano indicato [OSCURATO:PERSONA] come mandante e [OSCURATO:PERSONA] come colui che aveva attirato la vittima nel tranello.

Si tratta di una valutazione non solo logica, ma che spiega la maggiore credibilità che il giudice d’appello ha attribuito all’accusa: poggiata su elementi (le parole della madre della vittima, della cui genuinità nessuno ha mai dubitato) di assoluto e preminente rilievo.

A tal riguardo,la sentenza d’appello fornisce invece adeguata motivazione delle ragioni per le quali ha sminuito l'importanza delle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, sia perché basate su informazioni sapute da altri, sia perché generiche, sia, soprattutto, perché incoerenti tra loro, e dunque senza alcun riscontro, neppure reciproco, e, soprattutto, non in grado di fornire dettagli cruciali sulla pianificazione e l'esecuzione dell'omicidio, a differenza delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], convergenti non solo tra di loro, ma anche con quanto asserito dalla madre della vittima.

In effetti, si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricondotto il movente al carattere violento del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della moglie: e, dunque, aveva confermato il quadro accusatorio delineato dal giudice d’appello. [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito la morte del [OSCURATO:PERSONA] alla sua condotta arrogante durante il periodo di detenzione carceraria, nei confronti di uomini del clan Madonia (per quanto saputo da tale [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito, invece, di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso perché "non aveva più testa" e "faceva cose sbagliate all'interno dell'organizzazione di cui faceva parte". [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato dell’azione irrispettosa compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].

Insomma, genericitàdelle affermazioni, incoerenza tra di loro e con altri dati istruttori e assenza di conoscenza direttadei fatti hanno logicamente portato il giudice d’appello a sminuire tali contributi, a fronte del detto quadro accusatorio, ritenuto, per quanto detto, ben più consistente.

Ed allora, alla luce di quanto evidenziato deve rilevarsi la congruità e la logicità della motivazioneanche su tale punto, risultando pertanto essa immune da censure in sede di legittimità, avendo risposto, in definitiva, in modo compiuto e coerente, al mandatoassegnatole d a lla sentenza rescindente.

5. Manifestamente infondato è, infine, alla luce della detta ricostruzione, il motivo di censura con cui il [OSCURATO:PERSONA] contesta l'aggravante della premeditazione.

Proprio l'organizzazione del delitto risalente nel tempo e l'attribuzione, in capo al deducente,del ruolo di “gancio”, di colui che aveva il compito di attirare la vittima sul luogo del delitto ( un posto isolato ove l'aspettava il suo killer ) , depongonochiaramente per la sussistenza della premeditazione anche per costui . [OSCURATO:PERSONA], evidentemente a conoscenza, secondo la ricostruzione accolta dal giudice d'appello, molto tempo prima, del progetto delittuoso, aveva avuto, sempre secondo la sentenza impugnata, tutto il tempo per riflettere e desistere, ma perseverò, dimostrando un intento "fermamene radicato".

Tale decisione è conforme al pacifico orientamento secondo cui elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149-01).

6. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.

Gli stessi vanno condannati, inoltre,alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, con liquidazione effettuata considerato il non modesto impegno profuso.

Si evidenzia, poi, che in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamentodi tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citatod.P.R. (Sez.

U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760-01).

P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il 12/01/1968 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CL) il 23/01/1971 avverso la sentenza del 27/06/2024 della Corte d'assise d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; sentito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che insiste per il rigetto di entrambi i ricorsi; deposita conclusioni e nota spese per [OSCURATO:PERSONA], ammessa al Patrocinio a spese dello Stato; sentito il difensore delle altre parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni formulate dal Procuratore Generale e insiste per il rigetto dei ricorsi; deposita conclusioni e nota spese; sentiti di difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che insistono per l'accoglimento de i rispettivi ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Ragusa, con sentenza del 4 aprile 2019, a seguito di giudizio abbreviato, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dell’omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], attinto da diversi colpi d’arma da fuoco, ad Acate (Ragusa), in data prossima al 7/2/1995, il cui cadavere veniva dato alle fiamme subito dopo.Per tale omicidio, lo stesso giudice ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto. 2. Con una prima sentenza del 17 gennaio 2022, la Corte di Assise di Appello di Catania, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha condannatoanche, per il menzionato omicidio,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di dieci anni di reclusione ciascuno, confermando la condanna per [OSCURATO:PERSONA]. Tanto in base alle dichiarazioni confessorie ed accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e di quelle del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] , che aveva confermato che la vittima era stata uccisa a causa del suo comportamento vessatorio verso la ex-convivente,[OSCURATO:PERSONA], sorella dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Prima Sezione di questa Corte,in data 1/12/2022,ha rigettatoil ricorso di [OSCURATO:PERSONA], accogliendo quelli del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza rescissoria, in breve, ha ritenutoanzitutto incerta, da parte della prima sentenza d’appello,l’individuazione del movente familiare. Ciò sia perché, al momento del fatto, [OSCURATO:PERSONA], ex convivente del [OSCURATO:PERSONA], era già da tempo andata via dal paese sottraendosi alle angherie della vittima dell’omicidio, sia perché era rimasto immotivatamente sullo sfondo il movente legato ai forti contrasti della vittima con [OSCURATO:PERSONA], reggente del locale clanmafioso Madonia-[OSCURATO:PERSONA] (che era stato schiaffeggiato in pubblico da [OSCURATO:PERSONA]).Tale movente “mafioso” era stato, inoltre, escluso in virtù di un palese errore di fatto co mmesso dalla prima sentenza d’appello , ovvero il decesso del [OSCURATO:PERSONA] prima di quello del [OSCURATO:PERSONA]: laddove, per contro, era pacifico che il primo fosse stato ucciso molto dopo, ovvero il 15 dicembre 1995. [OSCURATO:PERSONA], la sentenza rescindente ha rimarcato che le dichiarazioni del chiamante in correità, [OSCURATO:PERSONA], erano «confusionarie e contraddittorie, effettivamente prive di coerenza e costanza»e che solo apparenti erano stati i riscontri ad esse forniti dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] , essendo, in realtà, esse solo parzialmente coincidenti con quelle del collaboratore di giustizia e in parte anche congetturali (specie laddove aveva attribuito a [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di “gancio”, per aver attirato la vittima in un tranello). La sentenza rescissoria ha ritenuto la prima sentenza d’appello priva di quella motivazione “rafforzata” “richiesta in caso di ribaltamento di una pronuncia assolutoria”. 4. Con sentenza del 27/6/2024, la Corte di Assise di Appello di Catania , in sede di rinvio, ha nuovamente dichiara t o [OSCURATO:PERSONA] à e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato dell’omicidio del [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], escluse le circostanze di cui all’art. 61,n. 1 e n. 4 , cod. pen., condanna ndol i a dieci anni di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante della premeditazione. 5. Avverso tale ultima sentenza hanno propo sto ricorso per cassazione il Curvàe il [OSCURATO:PERSONA]. 6. [OSCURATO:PERSONA] propone duemotivi di censura. 6.1. Col primo deduce vizi motivazionali e violazioni di legge, in relazione all’art. 192 cod. proc. pen., assumendo l’erronea valutazione delle prove e, in particolare,delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si sottolinea che il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito tre diverse versioni dei fatti per cui si procede. In un primo interrogatoriodel 25/11/2014, senza mai riferire del concorso di [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato di aver sparato lui alla vittima e che [OSCURATO:PERSONA], non presente sul luogo del delitto , era il mandante e che il movente erano i dissidi della vittima con la sorella di [OSCURATO:PERSONA]. In un secondo interrogatorio, del 24/5/2015, aveva negato di essere stato direttamente incaricato da [OSCURATO:PERSONA] , conferm a ndo che fossero stati [OSCURATO:PERSONA] e il cugino, [OSCURATO:PERSONA] , a chie dergli di commettere l'omicidio per fare un favore al [OSCURATO:PERSONA] , richiamando, oltre a l movente familiare originario, anche quello mafioso. Ha specificato che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva fornito l'arma dell’omicidio ( una Beretta cal ibro 7,75) e , diversamente dalla precedente dichiarazione,che anche [OSCURATO:PERSONA] era presente all'esecuzione. [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] aveva ritrattato integralmente le precedenti dichiarazioni, negando la propria responsabilità e quella di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa sostiene l’omessavalutazione critica de ll'attendibilità d el [OSCURATO:PERSONA] , ritenuto, in modo congetturale, “inattendibile nella sua ritrattazione ma pienamente affidabile nella chiamata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]”: senza considerare, peraltro, che le sue accuse nei riguardi di CarmeloPalmieri, smentite dal [OSCURATO:PERSONA], si erano rivelate false, tanto da porta re all’assoluzione di costui. Si contesta che le parole del [OSCURATO:PERSONA] avessero trova to riscontro nelle dichiarazioni delTrubia, in realtà travisate dal giudice d’appello. [OSCURATO:PERSONA] aveva asserito di aver partecipato (quale responsabile di “cosa nostra” a Gela) a un incontro avuto con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA](non [OSCURATO:PERSONA]), nel quale si erano concordate le modalità per avvicinare il [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo amico, [OSCURATO:PERSONA], ma di non sapere nulla della fase esecutiva. Il detto collaboratore, tuttavia, non avrebbe mai affermato di aver incaricato [OSCURATO:PERSONA] attirare la vittima nel tranello mortale , asserendo di aver solo desunto ciò dopo aver vistoassieme questi con la vittima in un bar il giorno prima della sparizionedi questa, chiarendo espressamente di non avere certezza su ch i fossero gli autori dell’omicidio e quali ruoli avessero rivestito. Vienerimarcata l ’ in esattezza dell’affermazione del [OSCURATO:PERSONA] su ll a datazione dell'incontro al bar tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA], secondo il collaboratore di giustizia avvenuta agli “inizi del mese di gennaio 1995”, laddove sia la madre del [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] avevano asserito che ciò fosse accaduto il 19/1/1995, ovvero il giorno prima della scomparsa del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], non vi sarebbero riscontri realmente individualizzanti a carico di CristoforoPalmieri e sullo specifico ruolo assunto da ogni complice . In definitiva, la seconda sentenza d’appello avrebbe violato il principio di cui all'art. 627, comma 3,cod. proc. pen., ribaltando il giudizio assolutorio sulla base di valutazioni identiche a quelle della sentenza annullata dalla Cassazione, ignorando i principi stabiliti nella sentenza di annullamento e, in particolare, il rilievo secondo cui le dichiarazioni del Trubiaerano state "amplificate oltre il loro effettivo significato". 6.2. Col secondo motivo, la difesa [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in subordine, vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione all’art. 577, co mma 1 , n. 3 , cod. pen., contestandosi la circostanza aggravante della premeditazione in capo al concorrente che non conosca l'altrui premeditazione. Avendo il [OSCURATO:PERSONA] confermato che [OSCURATO:PERSONA] non era presente alla riunione in cui si era stabilito l'omicidio–unico elemento contrario a carico essendo ledichiarazioni d el [OSCURATO:PERSONA], inattendibil i per le ragioni già esposte – non era stato motivato congruamente sulla base di quali elementi sussiste sse la detta premeditazione in capo al [OSCURATO:PERSONA], limitandosi , la sentenza d’appello, a lla citazione della giurisprudenza di legittimità. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in quattro motivi. 7.1. Col primo, lamenta vizi motivazionali e violazioni di legge in relazione all'accertamento del movente dell'omicidio, al rispetto di quanto disposto in sede di annullamento con rinvio e allo standard probatorio richiesto per riformare una sentenza assolutoria. La difesa lamenta che la Corte d'appello abbia ignorato o affrontato in modo illogico gli elementi che deponevano a favore di un movente mafioso alternativo a quello familiare, richiamando, a sostegno,le affermazioni di diversi collaboratori di giustizia sui contrasti ed un forte litigio tra la vittima e il reggente del clan Madonia-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].Si citano, in particolare, le parole di [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato, nel 2003, che il [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso per aver schiaffeggiato in pubblico il [OSCURATO:PERSONA], che il mandante era stato [OSCURATO:PERSONA], cugino della vittima, e che uno dei killer era stato [OSCURATO:PERSONA]:accusando, dunque, figure diverse da quelle indicate dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. Viene evidenziato che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito di un complimento per l’omicidio rivoltogli da [OSCURATO:PERSONA],che aveva chiesto se il mandante fosse stato il [OSCURATO:PERSONA], domanda a cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva assentito. La Corte territoriale avrebbe anche travisato le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] si era nascosto presso l’ovile del padre per sfuggire alla vendetta del [OSCURATO:PERSONA] e avrebbe illogicamente valorizzato il disinteresse alla vendetta manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], essendo poco credibile, data la nota rivalità tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sfociata nell’omicidio del primo da parte del secondo, che vi fosse stata una siffatta confidenza. 7.2. Col secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazioni di legge, in relazione alla errata valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e alla errata datazione della morte del [OSCURATO:PERSONA]. Vengono evidenziate le molteplici ragioni di inattendibilità del [OSCURATO:PERSONA], e cioè: - l’indicazione erronea della data dell’omicidio, "prima delle festività natalizie" del 1994, secondo il dichiarante, laddove la vittima era scomparsa solo il 20/1/1995 e le perizie medico-legali collocavano la morte intorno al 2 o 3 febbraio 1995 (discrepanza illogicamente attribuita dalla Corte d'assise d'appello alle "basse temperature" che avrebbero alterato i processi cadaverici); - l’indicazione, quale persona presente sul luogo dell’omicidio , prima del [OSCURATO:PERSONA] e poi del [OSCURATO:PERSONA] (che la Corte di secondo grado aveva superato semplicisticamente parlando di un lapsusnella verbalizzazione); - l'omessa men zione di dettagli cruciali, come i colloqui con [OSCURATO:PERSONA] per preparare il delittoe quanto accaduto dopo il delitto (ovvero il rogo del veicolo e del corpo della vittima); - l a pluralità di moventi indicati dal chiamante in correità, avendo aggiunto a quello familiareanche quello mafioso (dare un forte segnale alla famiglia [OSCURATO:PERSONA]) e personale (relativo al sospetto del [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ucciso suo zio nel 1994); - il risentimento manifestato d a l [OSCURATO:PERSONA] nei confronti d el [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], che il primo sospetta va fossero coinvolti nell'omicidio di suo padre (avvenuto nel 2002, mentre [OSCURATO:PERSONA] era già detenuto) e che , dunque,vi fosse un suo "intento ritorsivo" verso i coimputati. Il secondo profilo del secondo motivo d el ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta il travisamento delle risultanze peritali in relazione all’epoca della morte del [OSCURATO:PERSONA], stimata dai medici legali attorno al 2 o 3 febbraio 1995, la ddove la scomparsa di questi era risalente (come denunciata dalla madre) al 20/1/1995. Posto che nessuno dei dichiaranti aveva chiarito cosa fosse accaduto tra la scomparsa del [OSCURATO:PERSONA], il 20/1/1995, e la sua morte, avvenuta il 2 o 3/2/1995, e che, anzi, il [OSCURATO:PERSONA] descrive l'omicidio come avvenuto a seguito di un appuntamento con la vittima, quando la stessa era libera di muoversi, piuttosto che prendere atto della loro scarsa attendibilità, il giudice d’appello aveva apoditticamente asserito che le conclusioni dei periti fossero "approssimative" e che le "basse ('gelide') temperature" avevano rallentato i processi cadaverici: ciò che rappresentavano, secondo parte ricorrente, un "chiaro travisamento della risultanza probatoria", essendo illogico pensare che i periti non avessero tenuto conto della temperaturaatmosferica nel giungere alle loro conclusioni. 7.3. Col terzo motivo, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizi motivazionali, travisamento della prova e violazione del principio normativo dell’oltre ogni ragionevole dubbio sancito dagli artt. 533 e 546, lett. e ), cod. proc. pen. e 6 , comma 2,Carta EDU, censurando, in particolare, la ritenuta valenza di riscontro delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia,[OSCURATO:PERSONA] , che, secondo la sentenza rescindente, erano state "amplificate oltre il loro effettivo significato", non sapendo egli nulla della fase esecutivadell’omicidio. La Corte di rinvio avrebbe, poi, reiterato lo stesso errore della prima sentenza d’appello, considerando le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] come riscontro individualizzante delle parole del Rollettoin relazione al ruolo di "gancio" attribuito a [OSCURATO:PERSONA]: laddove il collaboratore di giustiziaaveva solo desunto tale ruolo per aver visto questi con il Sartaniae non per conoscenza diretta. La Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato come riscontro la conferma del movente familiare, da parte del [OSCURATO:PERSONA]: laddove il movente, di per sé, non costituirebberiscontro di responsabilità senza altri indizi gravi, precisi e convergentie men che meno nel caso in cui, come nella specie , s ono emersi più moventi (alcuni fortemente supportati da precise risultanze). Viene contestata la presunta specificità temporale attribuita dalla Corte d'assise d'appelloal placet d el [OSCURATO:PERSONA] all’omicidio , dato che lo stesso collaboratore aveva dichiarato di avere ricordi "molto vaghi ed imprecisi" sul tempo trascorso(1 o 2 mesi prima dell'omicidio). Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contenevano, inoltre, gravi imprecisioni, come l'indicazione della presenza a incontri di soggetti (i fratelli [OSCURATO:PERSONA]), uno dei quali era in realtà detenutoall'epoca dei fatti . 7.4. Col quarto motivo, la difesa del [OSCURATO:PERSONA] lamenta vizi motivazionali, travisamento della prova e violazione del principio normativo dell’oltre ogni ragionevole dubbio sancito dagli artt. 533 e 546, lett. e), cod. proc. pen. e 6, comma 2, Carta EDU, censurando l’omessa redazione di una motivazione "rafforzata",necessaria per ri baltare una sentenza assolutoria. Si assume che, in presenza di un plausibile movente alternativo, correlato a precise risultanze processuali, ben lontano da una mera ipotesi astratta, l’onere motivazionale sarebbe statoparticolarmente elevato e la Corte territoriale avrebbe dovuto dimostrare in modo certo l'esclusione sia del movente mafioso, siache le parole del [OSCURATO:PERSONA] fossero dovute al suo personale astio nei riguardi dei ricorrenti. Si rileva che,anche la rinnovazione dell'esame del [OSCURATO:PERSONA] in appello , aveva, in realtà,affievolito il quadro accusatorio, in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva confermato di non avere conoscenza diretta della fase esecutiva e del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio. A ciò si aggiungeval'ulteriore acquisizione (la deposizione di [OSCURATO:PERSONA]) che aveva corroborato il movente mafioso. R isultanze probatorie che sarebbero state pretermesse dalla Corte territoriale. Viene nuovamente criticata la valutazione di attualità del movente familiare, basata su episodi risalenti e smentita dalla stessa testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] , secondo cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva smesso di molestare la famiglia dell'exconvivente. Si ribadisce il travisamentodelle sommarie informazioni testimoniali rese in data 8/2/1995 dal [OSCURATO:PERSONA] sull'incontro al bar con la vittima, senza che questi avesse specificato che vi avesse partecipato anche [OSCURATO:PERSONA]: ciò che rendeva, secondo parte ricorrente,probabile l’ esistenza di due distinti incontri al bar, uno conil [OSCURATO:PERSONA] e un suo amico ( [OSCURATO:PERSONA] ) , l’ altro con il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno rigettati. 2. Come già evidenziato, la sentenza rescindente di questa Corte aveva rilevato principalmente le seguenti criticità nella motivazione della precedente sentenza d’appello: - incertezza del movente, se familiare o legato a contrasti in ambito mafioso; - contraddizioni del [OSCURATO:PERSONA]; - sopravvalutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il cui valore sarebbe stato amplificato oltre il suo effettivo significato, specialmente riguardo alla fase esecutiva, di cui nulla sapeva, e alla natura deduttiva nel definire il ruolo di "gancio" di [OSCURATO:PERSONA]; - errore sulla data di morte di [OSCURATO:PERSONA] (ucciso nel dicembre 1995 e non nel dicembre 1994, dunque dopo la morte del [OSCURATO:PERSONA]). Orbene, la Corte di assise di appello di Catania, nella sua sentenza del 27 giugno 2024, ha affrontato queste problematiche, ribaltando nuovamente la pronuncia assolutoria di primo grado per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fornendo una "motivazione rafforzata" che non può essere, in questa sede, ulteriormente censurata, essendo esente da vizi di manifesta illogicità, contraddittoria o carenze argomentative. È noto, al riguardo, che la sentenza di appello che riformi integralmente la sentenza assolutoria di primo grado, deve confutare specificamente, per non incorrere nel vizio di motivazione, le ragioni poste a sostegno della decisione riformata, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti ivi contenuti anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 5, n. 42033 del 17/10/2008, Pappalardo, Rv. 242330-01; confronta, negli stessi termini: Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, Rv. 278056-01; Sez. 5, n. 32736 del 25/05/2021, Rv. 281769-01; Sez. 6 n.17438 del 19/04/2024, non massimata; così pure Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01 e Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Marsili, Rv. 262907-01). Tanto in applicazione del principio per cui la colpevolezza va acclarata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533, comma 1, cod. proc. pen.), ciò che, nel caso di ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado, presuppone necessariamente il confronto del giudice di appello con gli argomenti posti a fondamento della prima sentenza e la persuasiva confutazione degli stessi. 3. Nella specie, la sentenza d’appello ha adempiuto a tale onere motivazionale, restando esente da censure in relazione al primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (laddove questi si duole:dell’inattendibilità di [OSCURATO:PERSONA] e delle diverse versioni da questi rese;dell’assunto mancato riscontro alle accuse del [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni sarebbero state travisate e amplificate;dell’inesatta datazione – da parte del [OSCURATO:PERSONA] – dell'incontro al bar tra la vittima e [OSCURATO:PERSONA];dell’assenza di riscontri realmente individualizzanti a carico di [OSCURATO:PERSONA];dell’omessa indicazione dello specifico ruolo assunto dai vari complici; in definitiva, della violazione dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen.) ed in relazione ai primi tre motivi di ricorso del [OSCURATO:PERSONA] (nella parte in cui questi lamenta l’errata affermazione –da parte della Corte d'assise d'appello – di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], nonostante le varie discrasie nelle sue dichiarazioni rimarcate dai ricor ren ti e il suo risentimento verso costoro , nonché l ’ errata datazione della morte del [OSCURATO:PERSONA],anche in relazione alle perizie medico-legali, illogicamente disattese e travisate dalla medesima Corte , e l’altrettanto errata valenza di riscontro attribuita alle parole di [OSCURATO:PERSONA], disattendendo, sul punto, la sentenza rescindente, pure in relazione all’omesso accertamento del movente mafioso alternativo a quello familiare). In particolare, la detta sentenza, anche con riferimento agli argomenti posti a base della sentenza di primo grado, già oggetto delle censure accolte dalla sentenza rescindente, ha statuito quanto segue. Il giudice d’appello ha considerato, anzitutto, pienamente attendibili e genuine, nonostante la successiva ritrattazione, le propalazioni del [OSCURATO:PERSONA] (rese nel 2014 e 2015)oltre che nelle parti autoaccusatorie (valutazione questa già divenuta definitiva con la sentenza rescindente) nelle parti eteroaccusatorie: tanto in base ai non illogici argomenti oltre riportati. Anzitutto, la sentenza impugnata ha avviato il proprio ragionamento considerando la genesi delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] ed in particolare il d ato secondo cui “allorquando il [OSCURATO:PERSONA] si autoaccusava non erano ancora emersi indizi di reità a suo carico”: sicché le sue dichiarazioni dovevano ritenersi disinteressate e genuine(come del resto già ritenuto nella sentenza rescindente). Le incertezze sulla data esatta dell'omicidio (indicata in prima del Natale 1994 anziché intorno a gennaio/febbraio 1995) sono state ritenute compatibili con il lungo tempo trascorso dai fatti (circa vent'anni) e con le conclusioni approssimative della perizia necroscopica sul cadavere carbonizzato(cfr. anche sentenza rescindente divenuta definitiva sul puntosecondo cui “...le incertezze palesate sulla data dell'omicidio, collocato prima del Natale 1994, in contrasto con le risultanze necroscopiche, sono addebitabili alla lontananza dei fatti…” (cfr. pag. 12 della sentenza di annullamento con rinvio).).Invero, si evidenzia che la stessa perizia necroscopica aveva parlato di datazione assolutamente approssimativa del decesso per via della detta carbonizzazione del cadavere.Si tratta di argomenti del tutto logici e condivisibili, di certo non manifestamente illogici. Nel contesto descritto si colloca l’ulteriore ragionamento sviluppato dalla sentenza impugnata che deve ritenersi abbia superato i dubbi specificamente sollevati dalla sentenza di annullamento con rinvio in merito alle dichiarazioni eteroaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] relativamente all’individuazione del movente prettamente familiare ed al fatto che talemovente avesse obliterato i contrasti interni alla cosca Madonia-[OSCURATO:PERSONA] (articolazione di [OSCURATO:PERSONA]), nonché in ordine alla ricorrenza de lla motivazione rafforzata richiesta in caso di ribaltamento di una pronuncia assolutoria devono ritenersi superati. Invero, la presunta contraddizione sul movente narrato dal [OSCURATO:PERSONA] (inizialmente solo familiare, poianche mafioso ) è stata , con argomenti non illogici , ritenuta solo apparente. Il movente principale e costante è sempre stato ritenuto quello personale/familiare, legato ai dissidi tra la vittima,[OSCURATO:PERSONA], e la famiglia Curvàed il lambito riferimento da parte del [OSCURATO:PERSONA] nelle dichiarazioni del 2015 al “ coinvolgimento ” delle cosche mafiose non è stato considerato implausibile, te nuto conto del contesto e dei soggetti coinvolti nella vicenda (orbitando lavittima e gli odierni ricorrenti nell’ambito delle cosche del luogo e tenuto conto che in un territorio ad altissima densità mafiosa, come quello gelese, anche un omicidio per ragioni private non può essere commesso senza il placet della criminalità organizzata soprattutto nel caso in cui la vittima sia inserita nel tessuto mafioso, come confermato dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle dichiarazioni rese dinnanzi alla Corte di Assise di appello di Catania all'udienza del 20/9/2021:cfr. p. 42 se n t enza impugnata ) , sicché l’intersecarsi delle causali private ed il coinvolgimento delle cosche mafiose non è indicativo di grave incoerenza e contraddittorietà delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. In particolare la Corte d'assise d'appello ha ritenuto che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sul movente non fossero contraddittorie, in quantonelle seconde, qu elle del 24/4/2015, questi “non accantona affatto il movente legato a questioni familiari del [OSCURATO:PERSONA]” e, anzi, lo stesso “viene principalmente menzionato ed arricchito di particolari”,sicché le dichiarazioni del 24/4/2015 sarebbero solo più complete e dettagliate di quelle rese in precedenza, il 25/11/2014 (pagine 31-32 e 40 e ss. sentenza d’appello). Congrua in proposito e non illogica si presenta la motivazione della sentenza impugnata,laddove – dopo aver sviscerato il contenuto delle prime dichi a razioni del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] (il 25/11/2014), secondo cui : “l'omicidio è stato eseguito solo per motivi attinenti ai problemi che esistevano fra il [OSCURATO:PERSONA] ed il cognato e non ha nulla a che vedere con questioni di tipo mafioso” e, ancora, “l'omicidio è avvenuto su richiesta del Curva che aveva problemi con il [OSCURATO:PERSONA] in quanto quest’ultimo era suo cognato ed era in fase di separazione con la moglie, sorella del [OSCURATO:PERSONA]” e quelle re se al Pubblico Ministero d i Ragusa (il 24 / 4 /20 15 ) , nelle quali il [OSCURATO:PERSONA] accenna al “segnale forte” che si voleva dare con l’omicidio del [OSCURATO:PERSONA], “considerato che il [OSCURATO:PERSONA] era legato alla famiglia Inzerillo”, dichiarando subito dopo anche “per arrecare un grave dolore alla famiglia del [OSCURATO:PERSONA], dato che quest'ultimo aveva già dato grossi fastidi alla sua convivente e ai parenti di quest'ultima”,chiarendo di avere commesso l’omicidio su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] che gli aveva chiesto se poteva fare un favore a [OSCURATO:PERSONA], ribadendo che “l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] è stato un favore fatto all'amico [OSCURATO:PERSONA] … ho fatto il favore a [OSCURATO:PERSONA] più che al Cu rvà . ..” – ha concluso nel senso anzidetto. Più specificamente, la sentenza impugnata ha evidenziato, con valutazione che non presta il fianco a censure, che la circostanza che, nel corso delle dichiarazioni del 2015, il [OSCURATO:PERSONA] faccia un riferimento generico movente di tipo mafioso (“segnale forte alla famiglia Inzerillo”) non costituisce affatto una discrasia ove si consideri che, comunque, il movente di tipo personale (i contrasti tra il [OSCURATO:PERSONA] e la famiglia [OSCURATO:PERSONA]) viene egualmente riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e non inficia in sé la veridicità del narrato, anche considerando che le dichiarazioni del 25/11/2014 appaiono come mera anticipazione di quantoin maniera ben più circostanziata e dettagliata, il [OSCURATO:PERSONA] riferirà in data 24/4/2015,come confermato dal fatto che lo stesso, a conclusione delle sue dichiarazioni, intendeva parlare dell’omicidio [OSCURATO:PERSONA] con altro Pubblico Ministero, e con altro funzionario DIGOS (entrambi sicilianie, dunque, meglio edotti di quale fosse il contesto di riferimento ) . Per quanto concerne poi la ritrattazione del [OSCURATO:PERSONA] (in cui affermava di aver appreso i dettagli dell'omicidio da [OSCURATO:PERSONA] in carcere) essa è stata ritenuta, dalla Corte d'assise d'appello,inattendibile e mendace , con argomentazioni non illogiche, tenuto anche conto di quanto già evidenziato nella sentenza rescindente in proposito ormai definitiva. Ciò è supportato –secondo il giudice d’appello – dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha negato di essere mai stato detenuto con [OSCURATO:PERSONA]: laddove, secondo il giudice d’appello, anche a ritenere il contrario, le loro diverse affiliazioni (“[OSCURATO:PERSONA]” e “Stidda”) avrebbero, comunque,impedito contatti e scambi di informazioni.Tali argomenti – anch’essi lineari e logici – non sono per nulla aggrediti dai ricorsi, che non allegano, al riguardo, alcun possibile travisamento. Anzi, come evidenziato dalla Corte territoriale , in aderenza ai principi statuiti dalla Suprema Corte, trattandosi di ritrattazione inattendibile o mendace la stessa ben può tradursi in un ulteriore elemento di conferma delle accuse originarie (cfr. Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Rv. 271706-01e, in senso analogo, Sez. 2, n. 4100 del 12/01/2016, Cadoni, Rv. 266424-01, Sez. 5, n. 45860 del 10/10/2012, Abbatiello, Rv. 254457-01e Sez. 5, n. 4977 del 08/10/2009, dep. 2010, Finocchiaro, Rv. 245578-01). Ed ancora, il temporaneo "silenzio" delRolletto,nelle sue prime dichiarazioni, riguardo al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA],è stato congruamente spiegato, dal giudice d’appello,con il profondo rapporto di amicizia e gratitudine che li legava e con il disagio del [OSCURATO:PERSONA] nell'accusare un amico, auspicando che anche il [OSCURATO:PERSONA] decidesse autonomamente di collaborare. L'indicazione diCarmelo [OSCURATO:PERSONA],come presente sulla scena del delitto, è stat a ritenutaun lapsus , un vero e proprio errore di verbalizzazione attribuito a chi la stava redigendo (si parla di «mero lapsus, dell’Ufficiale di P.G. prima e del P.M. poi, l’indicazione “con [OSCURATO:PERSONA]? Eravate?...” “scriva con [OSCURATO:PERSONA]...”»: p. 69 sentenza d’appello), avendo ilRolletto chiarito più volte, nello stesso verbale contenente tale errore, del 24/4/2015, che [OSCURATO:PERSONA] fosse solo il mandante del delitto . Tale spiegazione della detta verbalizzazione non risulta incongrua e menche meno manifestamente illogica. La sentenza impugnata rimarca, poi, come le dichiarazioni confessorie del [OSCURATO:PERSONA] siano state “confermate dalle dichiarazioni rese dal collaborante [OSCURATO:PERSONA] che ribadiva il ruolo di killer del [OSCURATO:PERSONA] nell’omicidio di [OSCURATO:PERSONA]” (p. 33 sentenza impugnata). Secondo il giudice d’appello, il [OSCURATO:PERSONA] ha fornito un riscontro fondamentale alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], confermando il movente familiare come scaturigine dell'omicidioe il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] quale mandante, specificando che questi si rivolse a lui solo per ottenere il consenso all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], a causa delle sue molestie continue nei confronti della sorella delCurvà, [OSCURATO:PERSONA]. In dettaglio, secondo l’incontestata ricostruzione fattuale operata dal giudice d’appello, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di essere inizialmente stato “contattato dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] per richiamare il [OSCURATO:PERSONA] che aveva una condotta molesta nei confronti dell'excompagna (sorella di [OSCURATO:PERSONA])”, confermando che “proprio [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il suo intervento per ammonire il [OSCURATO:PERSONA] e che, anzi, in un’occasione questi venne “sfasciato a legnate” senza tuttavia ottenere alcun cambiamento nel suo comportamento”. [OSCURATO:PERSONA] ha, poi, “precisato di aver dato il consenso alla commissione dell’omicidio, in quanto responsabile a Gela, non prima, però, di averne discusso con [OSCURATO:PERSONA], zio del [OSCURATO:PERSONA], al quale aveva fatto presente che se non avesse interrotto la sua condotta molesta, il nipote sarebbe stato ucciso dagli appartenenti alla “Stidda” in quanto il [OSCURATO:PERSONA] era nipote di [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco di detta famiglia mafiosa”. La sentenza oggetto di ricorso, infine, conferma come il [OSCURATO:PERSONA] avesse “ribadito che l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] si collocava al di fuori di contesti mafiosi in quanto dettato da motivi esclusivamente personali” (p. 34 sentenza d’appello). Trattasi di valutazioni del tutto logiche che, da un lato, non sono censurabili in questa sede, dall’altro lato, forniscono adeguata risposta ai dubbi manifestati dalla sentenza rescindente: essendo, come detto, del tutto plausibile che, in un contesto mafioso, un omicidio, se non deciso strettamente per ragioni “mafiose”, debba essere compiuto – seppure principalmente per altri motivi non legati alla criminalità organizzata –previo assenso dei vertici della consorteria a cui la vittima appartiene. [OSCURATO:PERSONA], ancora, sempre secondo la sentenza impugnata,ha confermato il coinvolgimento e il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] come "gancio", ovvero di colui che aveva attirato la vittima nel tranello. Questa indicazione , secondo il giudice d’appello, era stata suggerita dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] come modalità per avvicinare [OSCURATO:PERSONA], sicché, in modo del tutto logico,l'incontro al bar tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prima dell'omicidio, èstata ritenuta dal collaboratore di giustizia la conferma del recepimento di tale consiglio. Si tratta, ancora una volta, di un percorso argomentativo assolutamente lineare, che fornisce una credibile spiegazione dell’attendibilità del [OSCURATO:PERSONA]. Un ulteriore riscontro alle parole dei menzionati collaboratori di giustizia è stato rinvenuto nella scelta del luogo dell'omicidio, in località Picozza, nei pressidi una proprietà di [OSCURATO:PERSONA]: scelta considerata strategica per eludere i controlli delle Forze dell'Ordine a Gela e per facilitare l'agguato, dato che la vittima si fidava solo del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] tale dato risulta utilizzato in modo coerente dalla Corte d'assise d'appello. Ed ancora, la sentenza d’appello valorizza in modo particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], madre della vittima, che non aveva motivo di mentire, evidenziando come le stesse avessero ulteriormente corroborato le conclusioni anzidette. Si richiama, da parte della sentenza d’appello, l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] laddove costei aveva confermato i fortissimi dissidi del figlio con la ex compagna, [OSCURATO:PERSONA], e con la famiglia di quest’ultima: dissidi indicati dai detti collaboratori di giustizia quale principale movente del delitto. In particolare, l a madre della vittima ha riferito di aver assistito, pochi giorni prima della scomparsa del figlio, a una telefonata minatoria tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in cui era intervenuta anche la madre di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA], minacciando il [OSCURATO:PERSONA] di morte. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ha anche informato che, poco prima della scomparsa, il figlio aveva informalmente saputo di aver ottenuto l'affidamento della figlia, circostanza che avrebbe acuitoi già profondi contrasti intrafamiliari e spinto gli autori ad agire rapidamente (p. 63 sentenza d’appello) . Tutte q uest e circostanze, provenienti da fonte non sospetta di falsità, a logico dire del giudice d’appello, dimostravanocheil clima di tensione intrafamiliare era stato perdurante fino all'omicidiodel [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla data dell’omicidio, è stata ritenuta decisiva la deposizione della [OSCURATO:PERSONA]. Costei, infatti, aveva dichiarato che il figlio era scomparso il 20 gennaio 1995. La Corte d'assise d'appello ha ritenuto questa data "del tutto certa" in virtù del profondo legame affettivo, che le avrebbe permesso di memorizzare con precisione il momento in cui il figlio non era rientrato a casa. Tanto ha fatto logicamente ritenere ai giudici di merito non decisive le conclusioni dei consulenti, pacificamente approssimative in relazione al momento del decesso, per via della detta carbonizzazione del cadavere, come già sopra evidenziato. Ed ancora, la Corte d'assise d'appello rammenta le ulteriori dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], laddove costei ha riferito che il giorno prima della scomparsa del figlio (il 19 gennaio 1995), questi le aveva raccontatodi aver incontrato al [OSCURATO:PERSONA], oltre ad un amico,tale “[OSCURATO:PERSONA]” (dato incontestato evidenziato sin dalla sentenza di primo grado),pure l'ex cognato , [OSCURATO:PERSONA] , insieme ad altri due soggetti e, soprattutto,che aveva notato nel figlio “una certa preoccupazione” (p. 61 del provvedimento impugnato). La sentenza d’appello ha ritenuto fondamentali, al riguardo,proprio le parole di uno dei ricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] , allorché interrogato su questo incontro il giorno prima della scomparsa della vittima. [OSCURATO:PERSONA], infatti, pur confermando l’incontro narrato dalla [OSCURATO:PERSONA] col [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (macellaio) e di un tale [OSCURATO:PERSONA], amico del [OSCURATO:PERSONA] (di professione muratore), aveva negato, assai argutamente per il giudice d’appello, che il [OSCURATO:PERSONA], in quella “occasione, fosse in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] (che era anche parente del dichiarante, in quanto la madre di lui era cugina del proprio padre), ben comprendendo tutta la valenza a suo carico della predetta evidenza probatoria” (p. 74 sentenza d’appello). Dunque, in modo del tutto coerente, la Corte d'assise d'appello ha interpretato questa negazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], come un riconoscimento implicito della valenza incriminante della presenza di [OSCURATO:PERSONA] in quel contesto. [OSCURATO:PERSONA] era, infatti, secondo le dichiarazioni dei detti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il "gancio" designato per attirare [OSCURATO:PERSONA] nel luogo dell'omicidio, l'unica persona di cui [OSCURATO:PERSONA] si fidava. La sua presenza all'incontro al bar, negata dalCurvà e confermata dalla madre della vittima, rafforzava ulteriormente la tesi accusatoria: ovvero che quell'incontro facesse parte del disegno criminoso premeditato per attirare in trappola la vittima. Le predette risultanze sono state adeguatamente valutate dalla Corte d'assise d'appello, la quale ne ha tratto la logica convinzione che, in effetti, la data dell’omicidio fosse molto prossima alla scomparsa del [OSCURATO:PERSONA], come chiaramente indicata dalla madre, che peraltro, prima di essa, aveva colto segnali di irrequietudine del figlio dopo l’incontro con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] al bar narratole dallo stesso. In conclusione, i dubbi sulla ricostruzione della vicenda sollevati dai ricorrenti trovano adeguata risposta nella sentenza impugnata, con la quale i ricorrenti non si confrontano, sviluppando censure in fatto che non trovano agganci in plausibili elementi evincibili dagli atti, e prospettando, in definitiva, nella migliore delle ipotesi, generiche versioni alternative a loro dire preferibili: in tal modo sollecitando un rinnovato giudizio di merito chiaramente precluso in questa sede. 4. Sulla base di tutto quanto sopra evidenziato, ne ppure può dirsi fondata l’ultima doglianza del ricorso [OSCURATO:PERSONA], circa l’assenza di una motivazione “rafforzata” rispetto a quella assolutoria di primo grado, avendo la Corte territoriale,sulla base del dictum della sentenza rescindente,analizzato tutti i punti segnalati con ampia ed analitica motivazione, immune da vizi di legittimità. La sentenza impugnata inparticolare non poggia solo sulla complessa ed articolata valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] del 2014 e, soprattutto, del 2015 , che hanno trovato riscontri in quelle del [OSCURATO:PERSONA] sopra evidenziate,ma altresì sul solido narrato della [OSCURATO:PERSONA] e sulle ulteriori considerazioni sopra riportate. Ipredetti dati , letti nel modo coordinato anzidetto e non già in maniera atomistica come rappresentato dai ricorrenti, sono stati ritenuti, secondo un percorso argomentativo lineare e logico, determinanti al fine di superare i dubbi su cui si era basata la sentenza assolutoria di primo gradoe anche le aporie – ivi incluso l’errore sulla data della morte di [OSCURATO:PERSONA] – della pregressa sentenza d’appello, censurate in sede rescindente. In estrema sintesi, la Corte ha considerato il racconto di [OSCURATO:PERSONA] come un ulteriore, e molto forte (in quanto certamente genuino, come detto),riscontro alle dichiarazioni deimenzionati collaboratori di giustizia che avevano indicato [OSCURATO:PERSONA] come mandante e [OSCURATO:PERSONA] come colui che aveva attirato la vittima nel tranello. Si tratta di una valutazione non solo logica, ma che spiega la maggiore credibilità che il giudice d’appello ha attribuito all’accusa: poggiata su elementi (le parole della madre della vittima, della cui genuinità nessuno ha mai dubitato) di assoluto e preminente rilievo. A tal riguardo,la sentenza d’appello fornisce invece adeguata motivazione delle ragioni per le quali ha sminuito l'importanza delle dichiarazioni degli altri collaboratori di giustizia, sia perché basate su informazioni sapute da altri, sia perché generiche, sia, soprattutto, perché incoerenti tra loro, e dunque senza alcun riscontro, neppure reciproco, e, soprattutto, non in grado di fornire dettagli cruciali sulla pianificazione e l'esecuzione dell'omicidio, a differenza delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], convergenti non solo tra di loro, ma anche con quanto asserito dalla madre della vittima. In effetti, si evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricondotto il movente al carattere violento del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della moglie: e, dunque, aveva confermato il quadro accusatorio delineato dal giudice d’appello. [OSCURATO:PERSONA] aveva attribuito la morte del [OSCURATO:PERSONA] alla sua condotta arrogante durante il periodo di detenzione carceraria, nei confronti di uomini del clan Madonia (per quanto saputo da tale [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito, invece, di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso perché "non aveva più testa" e "faceva cose sbagliate all'interno dell'organizzazione di cui faceva parte". [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato dell’azione irrispettosa compiuta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Insomma, genericitàdelle affermazioni, incoerenza tra di loro e con altri dati istruttori e assenza di conoscenza direttadei fatti hanno logicamente portato il giudice d’appello a sminuire tali contributi, a fronte del detto quadro accusatorio, ritenuto, per quanto detto, ben più consistente. Ed allora, alla luce di quanto evidenziato deve rilevarsi la congruità e la logicità della motivazioneanche su tale punto, risultando pertanto essa immune da censure in sede di legittimità, avendo risposto, in definitiva, in modo compiuto e coerente, al mandatoassegnatole d a lla sentenza rescindente. 5. Manifestamente infondato è, infine, alla luce della detta ricostruzione, il motivo di censura con cui il [OSCURATO:PERSONA] contesta l'aggravante della premeditazione. Proprio l'organizzazione del delitto risalente nel tempo e l'attribuzione, in capo al deducente,del ruolo di “gancio”, di colui che aveva il compito di attirare la vittima sul luogo del delitto ( un posto isolato ove l'aspettava il suo killer ) , depongonochiaramente per la sussistenza della premeditazione anche per costui . [OSCURATO:PERSONA], evidentemente a conoscenza, secondo la ricostruzione accolta dal giudice d'appello, molto tempo prima, del progetto delittuoso, aveva avuto, sempre secondo la sentenza impugnata, tutto il tempo per riflettere e desistere, ma perseverò, dimostrando un intento "fermamene radicato". Tale decisione è conforme al pacifico orientamento secondo cui elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione sono un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioè da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149-01). 6. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di rigetto segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento. Gli stessi vanno condannati, inoltre,alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile, con liquidazione effettuata considerato il non modesto impegno profuso. Si evidenzia, poi, che in tema di liquidazione, nel giudizio di legittimità, delle spese sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell'imputato al pagamentodi tali spese in favore dell'Erario, mentre è rimessa al giudice del rinvio, o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citatod.P.R. (Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, Rv. 277760-01). P.Q.M Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29737/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris